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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26628/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi straordinari ex art. 625-bis c.p.p. proposti nell'interesse di due imputati condannati per partecipazione a un'associazione di tipo mafioso. Per il primo ricorrente si deduceva che la sentenza di cassazione avesse commesso errori percettivi nel ritenere inammissibili o infondate censure sull'utilizzabilità di atti di un diverso procedimento, sulle memorie difensive depositate in appello, sul rapporto tra giudicato cautelare e giudizio di merito e sull'asserita insufficienza del quadro probatorio. Per il secondo ricorrente si sosteneva che la Corte avesse travisato i motivi di ricorso, omesso di considerare il tema del periodo di permanenza associativa coperto da precedente giudicato assolutorio, le asserite incongruenze nelle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, un dato documentale sulla detenzione di altro soggetto e una conversazione intercettata rilevante per la collocazione temporale del conferimento delle "doti". Il Procuratore generale aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi straordinari. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero veri errori materiali o di fatto della sentenza di cassazione, ma mirassero in realtà a contestare valutazioni di prova, interpretazioni degli atti e ragionamenti motivazionali già compiuti dalla Corte stessa o dai giudici di merito. Ha quindi applicato il principio per cui il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è limitato alla rimozione di errori percettivi sugli atti interni al giudizio di legittimità e non consente di riesaminare il merito, il travisamento della prova o questioni di diritto processuale e sostanziale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    il ricorso straordinario è ammesso solo per errore materiale o di fatto della sentenza di cassazione; non copre errori di valutazione, di diritto o di interpretazione degli atti

  • art. 415-bis c.p.p.

    richiamato per la questione difensiva sulla conoscenza degli atti del procedimento da parte della difesa prima dell'avviso di conclusione indagini

  • art. 649 c.p.p.

    invocato in relazione al giudicato e al periodo di permanenza associativa già definito in altro procedimento

  • art. 416-bis c.p.

    norma incriminatrice del reato associativo mafioso contestato

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    richiamato dalle difese per contestare la valutazione della prova dichiarativa collaborativa e la necessità di riscontri

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    evocato per sostenere che non possa essere dedotta la violazione di legge per censurare in realtà l'omessa o erronea valutazione della prova

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato come parametro ordinario del vizio di motivazione, non estensibile al ricorso straordinario

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale e a contenuto rigorosamente restitutorio, destinato a correggere soltanto errori materiali o di percezione della Corte di cassazione sugli atti del giudizio di legittimità.
  • Non integra errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. la deduzione che la Corte abbia male valutato la prova, male interpretato gli atti o trascurato argomenti difensivi, poiché tali censure investono il ragionamento decisorio e non la mera percezione del contenuto degli atti.
  • Sono estranee al rimedio straordinario anche le doglianze relative all'utilizzabilità della prova, alla correttezza della motivazione di merito e all'asserito travisamento del fatto o delle risultanze istruttorie, che devono essere fatte valere con le ordinarie impugnazioni nei limiti loro propri.
  • La censura di omessa pronuncia su uno specifico motivo non è configurabile quando la questione risulti comunque disattesa dalla motivazione complessiva della sentenza, se questa mostra una ricostruzione incompatibile con la tesi difensiva.
  • La mera contestazione della sufficienza o della convergenza del compendio probatorio, specie quando fondato su dichiarazioni di collaboratori e su dati intercettivi, appartiene al merito e non può essere veicolata come errore di fatto della sentenza di cassazione.
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Come è indicizzato

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