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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25556/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 9 gennaio 2025 con cui il giudice dell'esecuzione, dopo il rinvio disposto da Cassazione, ha rideterminato la pena applicando il vincolo della continuazione. La difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione nella quantificazione della pena, sostenendo che il giudice ha aumentato la pena per i reati-satellite in misura superiore a quanto era stato fissato nella precedente ordinanza annullata, in violazione del principio del favor rei, dell'art. 81, comma 4, c.p. e del divieto di reformatio in peius.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per violazione del divieto di reformatio in peius. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, nel giudizio di rinvio disposto a seguito dell'annullamento favorevole al ricorrente, non potesse rideterminare la pena in aumento rispetto a quanto stabilito nel provvedimento originario favorevole al ricorrente. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 4, codice penale

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'aumento in continuazione: l'aumento non può essere inferiore a un terzo della pena-base e richiede adeguata motivazione quando l'aumento si avvicini al massimo edittale; impone limiti e regole nella determinazione degli aumenti per i reati-satellite

  • artt. 132 e 133, codice penale

    Attribuiscono al giudice il potere discrezionale nella determinazione della pena e impongono l'obbligo di adeguata motivazione sia per la pena-base sia per la quantificazione degli aumenti, anche in sede esecutiva

  • Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto della continuazione, non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile

  • Giurisprudenza sul divieto di reformatio in peius (es. Sez. 5, n. 34071 del 04/07/2024, Esperto; Sez.5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale)

    Il giudice del rinvio è vincolato dal divieto di aggravare la posizione del ricorrente rispetto alla decisione annullata favorevole: non è ammesso che, a seguito di rinvio richiesto dal solo condannato, la pena venga rideterminata in aumento

  • Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano) e giurisprudenza afferente

    Per la rideterminazione della pena in caso di continuazione tra reati già valutati in precedenti sentenze, il giudice dell'esecuzione deve scorporare le unità di reato riunite, individuare il reato più grave e operare aumenti autonomi sui reati-satellite in relazione alla pena fissata per il reato-base

Massime di principio

  • Se il ricorso in Cassazione riguarda l'annullamento di un provvedimento e il ricorrente è il solo condannato, il giudice del rinvio non può peggiorare la posizione del ricorrente (divieto di reformatio in peius).
  • Nel rideterminare la pena per effetto del riconoscimento della continuazione, il giudice dell'esecuzione è vincolato ai limiti e alle determinazioni già fissate dal giudice della cognizione; non può fissare aumenti per i reati-satellite superiori a quelli già stabiliti.
  • La quantificazione della pena in sede esecutiva deve rispettare i canoni degli artt. 132 e 133 c.p.: il giudice deve motivare adeguatamente sia la scelta della pena-base sia la misura dei singoli aumenti applicati ai reati-satellite.
  • Quando nella cognizione i reati erano già stati riuniti o unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice dell'esecuzione deve, prima di operare nuovi aumenti per la continuazione, scorporare le riunioni precedenti e prendere come riferimento la pena fissata per il reato più grave.
  • Se il giudice del rinvio aumenta la pena in modo incompatibile con i limiti posti dalla decisione annullata o con i principi di diritto (favor rei, art.81 c.p., divieto di reformatio in peius), la Corte di cassazione annullerà l'atto e disporrà il rinvio per nuovo giudizio.

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