Sentenza del 02/08/2019 n. 483 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Processo tributario - Appello - Specificità dei motivi - Questioni disattese dal giudice di primo grado - Nuove argomentazioni - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla cessione di un'azienda. Ha dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'insufficiente valenza probatoria dello studio di settore utilizzato dall'Ufficio e l'errata determinazione del valore dell'azienda, in particolare delle merci. L'Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile per difetto di specificità o, in subordine, di respingerlo.
La decisione
L'appello è stato ritenuto ammissibile: nel processo tributario è sufficiente che l'atto consenta di individuare con certezza le censure rivolte alla sentenza impugnata; non è necessario formulare argomentazioni nuove rispetto al primo grado, soprattutto quando si ripropongono questioni di diritto già disattese. Nel merito, è stata confermata la legittimità della rettifica del valore dei beni strumentali, determinato sulla base dei dati dichiarati dallo stesso contribuente nello studio di settore, e sono state respinte le doglianze sul contraddittorio preventivo, non obbligatorio per l'imposta di registro salvo specifiche ipotesi normative. L'avviso è stato tuttavia annullato parzialmente quanto al valore delle merci, perché non esponeva i criteri utilizzati per determinarlo, in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso in appello contiene l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici.
La sanzione dell'inammissibilità per difetto di specificità opera solo quando i motivi siano totalmente mancanti oppure obiettivamente caratterizzati da assoluta incertezza. La riproposizione in appello delle ragioni già dedotte in primo grado è ammissibile se consente di individuare le contestazioni rivolte alla decisione impugnata.
Art. 10-bis della legge n. 212 del 2000
Il contraddittorio preventivo è richiesto nelle ipotesi di abuso del diritto o elusione fiscale, ma tale disposizione non rende generale l'obbligo di contraddittorio per gli avvisi relativi all'imposta di registro.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000
Il termine dilatorio di sessanta giorni opera nell'ambito delle verifiche fiscali disciplinate dalla norma, ma non è stato ritenuto applicabile, in assenza di una specifica previsione, all'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro.
Artt. 51, comma 4, e 52, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 131 del 1986
Il valore dell'azienda ai fini dell'imposta di registro deve essere determinato secondo criteri oggettivi e l'avviso deve indicare gli elementi e i criteri concretamente utilizzati. La mancata motivazione dei criteri relativi a una componente del valore, come le merci, comporta la nullità parziale dell'avviso.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le disposizioni che limitano l'accesso alla giustizia, come l'inammissibilità dell'appello, devono essere interpretate restrittivamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non è inammissibile solo perché ripropone le stesse argomentazioni del primo grado: è sufficiente che renda comprensibili le censure contro la sentenza e manifesti chiaramente la volontà di ottenere il riesame della controversia.
- Le questioni di diritto già sollevate e respinte possono essere riproposte senza introdurre argomenti giuridici nuovi, purché siano collegate alle statuizioni del giudice di primo grado.
- L'obbligo di contraddittorio preventivo non è automaticamente applicabile a ogni accertamento tributario; per l'imposta di registro occorre una specifica previsione normativa o una fattispecie particolare, come abuso del diritto o tributi armonizzati.
- Ai fini della rettifica del valore di un'azienda, i dati dichiarati dal contribuente in studi di settore o documenti fiscali possono essere utilizzati come elementi oggettivi riferibili alla sua stessa dichiarazione, non necessariamente come semplici presunzioni.
- L'Amministrazione finanziaria deve indicare nell'avviso i criteri e gli elementi utilizzati per determinare ciascuna componente del valore accertato. L'omessa motivazione può comportare l'annullamento limitato alla componente non adeguatamente giustificata.
- La decisione può essere solo parzialmente favorevole al contribuente: la conferma di alcune parti dell'accertamento non impedisce l'annullamento delle componenti prive di adeguata motivazione.
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