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Sentenza

Sentenza del 02/08/2019 n. 479 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Attività medica - Svolgimento in regime di convenzionamento con il Sistema Sanitario Nazionale - Studio dì settore - Presentazione mediante allegazione alla dichiarazione - Necessità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza che aveva confermato un atto di contestazione e un avviso di accertamento relativi all'IRPEF e ad altre imposte per l'anno 2010. Ha sostenuto che, in quanto medico convenzionato con il SSN, non fosse obbligato a presentare il modello relativo allo studio di settore; ha inoltre contestato il disconoscimento di alcune spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, telefonia e riscaldamento dello studio, ritenendole effettivamente sostenute e documentate.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto legittima la sanzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997 per l'omessa trasmissione dello studio di settore, poiché anche il medico convenzionato mantiene la qualifica di lavoratore autonomo e può svolgere attività privata o conseguire redditi diversi da quelli corrisposti dal SSN. È stato inoltre confermato il disconoscimento dei costi, poiché risultavano registrati in modo frammentario e generico e il contribuente non aveva dimostrato adeguatamente certezza, determinabilità e inerenza delle spese all'attività professionale. Le spese del giudizio d'appello sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997

    La norma è stata applicata per ritenere legittima la sanzione conseguente all'omessa presentazione o trasmissione del modello relativo allo studio di settore.

  • Art. 54 del d.P.R. n. 917 del 1986

    La deducibilità dei costi sostenuti nell'esercizio di arti e professioni richiede che le spese siano certe, determinabili, documentate e inerenti all'attività professionale.

  • Studi di settore

    Gli studi di settore sono stati ritenuti applicabili anche ai medici di medicina generale convenzionati con il SSN, in quanto lavoratori autonomi, senza che la natura convenzionale del rapporto comporti un esonero.

  • T.A.R. Lazio, sez. III, 3 settembre 2014, n. 9339

    Detti medici, pur svolgendo un'attività "vincolata" a favore delle A.S.L., mantengono comunque la qualifica di lavoratori autonomi e, come tali, restano liberi di esercitare la professione medica privatamente percependo redditi diversi da quelli elargiti dal S.S.N.

    Il rapporto convenzionale con il SSN non elimina l'autonomia professionale del medico né giustifica l'esclusione dagli studi di settore, anche se i compensi derivanti dall'attività privata sono marginali.

Massime di principio

  • L'esercizio di un'attività professionale in regime convenzionato con un ente pubblico non comporta automaticamente l'esonero dagli adempimenti fiscali previsti per i lavoratori autonomi.
  • Quando il professionista conserva la possibilità giuridica di svolgere attività privata o di percepire altri redditi professionali, può essere soggetto agli studi di settore o agli strumenti fiscali analoghi previsti dalla normativa applicabile.
  • L'omessa presentazione di un modello fiscale obbligatorio può comportare una sanzione anche se il contribuente ritiene che lo studio di settore non sia concretamente significativo per la propria attività.
  • Le spese professionali devono essere supportate da documentazione completa e da una registrazione contabile ordinata; indicazioni generiche, annotazioni frammentarie o documenti riferibili a indirizzi diversi dallo studio possono impedirne la deduzione.
  • In caso di contestazione dei costi, il contribuente deve dimostrare concretamente il collegamento tra la spesa e l'attività professionale, oltre alla certezza e determinabilità dell'importo.
  • Un atto impositivo è normalmente adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa fiscale, sia quanto alla sua esistenza sia quanto al suo ammontare, e di esercitare pienamente il diritto di difesa.

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