Sentenza del 02/08/2019 n. 884 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Voluntary disclosure - Credito di imposta euroritenuta-Non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso, di riconoscimento del credito d'imposta o di scomputo dell'euro-ritenuta è stata respinta. La mancata dichiarazione dei redditi esteri negli anni interessati impedisce di beneficiare del relativo credito, poiché non è sufficiente dimostrare l'avvenuta applicazione della ritenuta estera: il reddito deve essere stato previamente e correttamente dichiarato in Italia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente pretendeva il riconoscimento di un credito d'imposta o lo scomputo delle ritenute applicate all'estero sui redditi soggetti a euro-ritenuta, nonostante negli stessi anni non avesse dichiarato in Italia il possesso e i relativi redditi detenuti a Montecarlo. La richiesta è stata ritenuta giuridicamente ingiustificata perché il credito o lo scomputo possono essere riconosciuti soltanto quando il reddito estero sia stato indicato e regolarmente assoggettato a imposizione nella dichiarazione annuale dei redditi.
Norme richiamate
Disciplina dell'euro-ritenuta e del credito d'imposta sui redditi esteri
Lo scomputo o il credito d'imposta per la ritenuta applicata all'estero presuppongono che il reddito estero sia stato indicato nella dichiarazione italiana e sia stato sottoposto a imposizione secondo le regole interne.
Obblighi di dichiarazione dei redditi esteri
La mancata dichiarazione del reddito estero negli anni cui si riferisce la richiesta impedisce di invocare successivamente il beneficio fiscale collegato alla ritenuta subita sul medesimo reddito.
Massime di principio
- Il credito d'imposta per imposte o ritenute estere non opera automaticamente: occorre che il reddito estero sia stato correttamente dichiarato anche nello Stato di residenza fiscale.
- Non è possibile ottenere lo scomputo di una ritenuta estera per annualità nelle quali il reddito sottostante è stato omesso dalla dichiarazione italiana.
- La regolarizzazione successiva della posizione fiscale non comporta necessariamente il riconoscimento retroattivo del credito o del rimborso, soprattutto quando la richiesta originaria riguarda redditi che erano stati integralmente occultati.
- Per usufruire di un credito d'imposta estero è normalmente necessario dimostrare sia l'effettivo pagamento della ritenuta sia la dichiarazione e l'assoggettamento a imposta del reddito estero in Italia.
- La voluntary disclosure può regolarizzare determinati illeciti dichiarativi e patrimoniali, ma non trasforma automaticamente una ritenuta estera in un credito utilizzabile se mancava, per gli anni interessati, la dichiarazione del reddito cui la ritenuta si riferiva.
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