Sentenza del 02/08/2019 n. 885 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Riscossione - Cartella di pagamento - Sottoscrizione - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella conserva la propria efficacia nonostante la carenza di sottoscrizione, poiché tale vizio non determina l'illegittimità dell'atto. Inoltre, per i tributi non periodici divenuti definitivi, la prescrizione è decennale e non quella più breve eventualmente prevista per obbligazioni periodiche. Il testo non indica gli importi, l'esito integrale del giudizio né i nominativi delle parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava, da un lato, la carenza di sottoscrizione della cartella di pagamento e, dall'altro, il termine di prescrizione applicabile a cartelle relative a tributi non periodici divenuti definitivi per varie ragioni. La decisione afferma che la mancanza di sottoscrizione costituisce una mera irregolarità formale, non idonea a incidere sull'efficacia o sulla legittimità dell'atto. Per i tributi non periodici definitivamente accertati, viene ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale.
Norme richiamate
Art. 2496 c.c.
termine di prescrizione decennale
È richiamato quale fondamento del termine ordinario decennale applicabile al credito definitivamente accertato, in assenza di una diversa prescrizione specifica.
Art. 78 d.P.R. 131/1986
È richiamato insieme all'art. 2496 c.c. per sostenere l'applicazione della prescrizione decennale alle cartelle relative a tributi non periodici divenuti definitivi.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione della cartella non comporta automaticamente l'inesistenza o l'illegittimità dell'atto: può essere considerata una semplice irregolarità formale quando l'atto consente comunque di individuare l'ente, la pretesa e il responsabile del procedimento.
- Per i tributi non periodici, quando la pretesa è divenuta definitiva, il termine di prescrizione applicabile può essere decennale, anziché quello breve previsto per obbligazioni periodiche.
- La definitività della pretesa è centrale: deriva, ad esempio, dalla mancata impugnazione dell'atto o da una decisione definitiva, ma non trasforma automaticamente ogni credito tributario in un credito decennale senza verificare la specifica disciplina applicabile.
- Per valutare una cartella occorre distinguere tra vizi formali dell'atto, decorrenza e compimento della prescrizione, natura periodica o non periodica del tributo e intervenuta definitività della pretesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 ago 2019Sentenza del 02/08/2019 n. 479 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 ago 2019Sentenza del 02/08/2019 n. 482 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 ago 2019Sentenza del 02/08/2019 n. 483 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 ago 2019Sentenza del 02/08/2019 n. 884 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 2 ago 2019Sentenza del 02/08/2019 n. 955 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 ago 2019Sentenza del 02/08/2019 n. 957 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →