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Sentenza

Sentenza del 02/08/2019 n. 957 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - metodologia sintetica - disciplina - ante 2010 - scostamento del 25% tra reddito presunto e reddito dichiarato per almeno due periodi di imposta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente, ai fini IRPEF per l'anno 2008, un reddito di euro 56.564,48, oltre interessi e sanzioni, sulla base di beni e spese considerati indici di capacità contributiva, tra cui un'imbarcazione, due immobili e un motociclo. Il contribuente contestava, tra l'altro, la mancanza dei presupposti dell'accertamento sintetico, l'insufficiente motivazione dell'atto e l'errata valutazione della sua capacità economica. Sosteneva inoltre di avere disponibilità patrimoniali sufficienti, derivanti principalmente dalla vendita, il 31 ottobre 2008, di un immobile ereditato dal padre, dalla quale aveva ricavato circa 250.000 euro.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e annullato l'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo che lo scostamento superiore al 25% risultava anche per gli anni 2006 e 2007 e che la somma derivante dalla vendita dell'immobile era stata percepita soltanto alla fine del 2008. La Commissione Tributaria Regionale ha però rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'avviso contenesse un'indicazione, seppur sommaria, dello scostamento relativo ad altri periodi d'imposta e che il contribuente avesse fornito prova certa di una provvista patrimoniale di 250.000 euro, idonea a giustificare le spese e il possesso dei beni considerati indici di capacità contributiva. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. 600/1973

    Secondo la disciplina previgente alla novella del 2010, lo scostamento tra reddito sinteticamente determinato e reddito dichiarato doveva risultare superiore al 25% per almeno due periodi d'imposta.

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito complessivo sulla base di manifestazioni di capacità contributiva, come spese e beni posseduti, mediante una presunzione legale relativa. Prima della riforma del 2010, era necessario uno scostamento superiore al 25% per almeno due periodi d'imposta. L'Ufficio non doveva necessariamente emettere contestualmente gli accertamenti per tutti gli anni, ma l'atto relativo a un anno doveva indicare, almeno sommariamente, le ragioni dello scostamento riferito anche agli altri periodi.

  • Artt. 42 e 43 del D.P.R. 600/1973

    Sono richiamati quali disposizioni relative all'emissione e ai termini dell'accertamento fiscale; nel caso concreto, l'avviso era stato adottato anche sulla base di tali norme.

  • Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992

    La contestazione dell'Agenzia relativa al mancato rispetto del termine di 90 giorni per il reclamo è stata ritenuta infondata, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2014.

  • Art. 15 del D.Lgs. 218/1997

    L'Agenzia ha richiamato la definizione di precedenti avvisi relativi agli anni 2006 e 2007 per sostenere che il requisito dello scostamento riguardasse più annualità.

  • Art. 7 della Legge 212/2000

    È stato invocato dal contribuente in relazione all'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell'avviso; la decisione si è concentrata però soprattutto sulla prova della provvista patrimoniale.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 26541 del 5 novembre 2008

    L'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta, ma l'atto deve indicare, anche sommariamente, le ragioni per cui la dichiarazione è ritenuta incongrua anche per gli altri periodi.

    Il requisito dei due periodi d'imposta può essere verificato anche senza l'emissione simultanea di distinti avvisi, purché l'avviso impugnato dia conto dell'esistenza dello scostamento negli ulteriori anni rilevanti.

  • Ordinanza della Corte di cassazione n. 28171/2017

    L'atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta.

    Ha confermato che l'Amministrazione può fondare l'accertamento su più annualità anche se non procede contestualmente, purché l'avviso contenga un riferimento motivato agli altri periodi.

Massime di principio

  • Nella disciplina del redditometro anteriore al 2010, l'accertamento sintetico richiedeva uno scostamento superiore al 25% tra reddito presunto e reddito dichiarato per almeno due periodi d'imposta.
  • Non è indispensabile che l'Amministrazione emetta contemporaneamente gli avvisi relativi a tutte le annualità; tuttavia, l'avviso deve indicare almeno sommariamente lo scostamento e le ragioni di incongruità riferiti agli altri periodi.
  • La spesa o il possesso di beni costituiscono elementi presuntivi e non rendono automaticamente dovuto il maggior reddito: il contribuente può superare la presunzione dimostrando l'esistenza di risorse patrimoniali o finanziarie non derivanti da redditi occultati.
  • La prova della provenienza delle somme deve essere concreta e documentale. Nel caso esaminato, il rogito di vendita dell'immobile ereditato è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la disponibilità della provvista.
  • In situazioni analoghe, è opportuno documentare l'origine, l'importo e la disponibilità temporale delle somme utilizzate per sostenere le spese contestate, mediante atti di vendita, successioni, disinvestimenti, estratti conto e altra documentazione finanziaria.
  • La disponibilità di una provvista patrimoniale può giustificare anche spese considerate riferibili al periodo d'imposta accertato, purché il giudice ritenga dimostrato il collegamento concreto tra la provvista e la capacità di sostenere tali spese.

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