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Sentenza

Sentenza del 02/08/2019 n. 482 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Definizione agevolata - Domanda del contribuente - Termini di impugnazione - Sospensione automatica - Parti processuali - Ambito di operatività

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato l'avviso di accertamento, contestando la violazione degli artt. 39, comma 1, 41-bis e 42 del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 109 del TUIR. In particolare, l'Ufficio sosteneva la correttezza dell'accertamento induttivo fondato sul ricarico applicato alla lavorazione del vetro camera, la corretta contabilizzazione del rimborso delle accise e l'erroneità della condanna alle spese. Il contribuente ha eccepito preliminarmente la tardività dell'appello.

La decisione

La Commissione ha dichiarato l'appello inammissibile perché notificato oltre il termine ordinario di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la sospensione dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017 operasse soltanto a favore del contribuente e non potesse essere invocata dall'Amministrazione finanziaria. Inoltre, anche aderendo all'interpretazione più favorevole all'Agenzia, la sospensione avrebbe presupposto la presentazione, da parte del contribuente, della domanda di definizione agevolata entro il 30 settembre 2017; domanda che nel caso concreto non era stata presentata. L'appello, depositato il 14 dicembre 2017 e notificato il 15 dicembre 2017, è stato quindi considerato tardivo. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 9, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

    I termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017 sono sospesi per sei mesi.

    La sospensione dei termini collegata alla definizione agevolata delle controversie tributarie costituisce una deroga alla perentorietà dei termini processuali e, secondo la decisione, opera soltanto a favore del contribuente. Non è quindi invocabile dall'Amministrazione finanziaria per giustificare un'impugnazione tardiva.

  • Art. 11, comma 10, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

    La possibilità di impugnare la pronuncia unitamente al diniego della definizione agevolata è riconosciuta al contribuente; tale previsione conferma, secondo la Commissione, che la deroga ai termini ordinari è predisposta a tutela della parte privata.

  • Art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    La norma disciplina l'accertamento induttivo e il suo richiamo costituiva uno dei motivi di merito dell'appello, che non è stato esaminato perché l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per tardività.

  • Art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    Il richiamo riguardava la legittimità dell'accertamento parziale, ma la relativa questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • Art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione è stata invocata dall'Agenzia con riferimento ai vizi dell'avviso di accertamento; anche tale motivo non è stato esaminato nel merito.

  • Art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi

    La norma disciplina il principio di competenza temporale, richiamato dall'Agenzia in relazione alla contabilizzazione del rimborso delle accise. La questione non è stata valutata per la tardività dell'appello.

  • Art. 1, legge 24 marzo 2001, n. 89 e principi richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018

    La decisione richiama il principio secondo cui la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisate nel caso concreto; pertanto le spese sono state poste a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Le norme che sospendono o prorogano termini processuali per favorire definizioni agevolate devono essere interpretate restrittivamente, perché costituiscono eccezioni alla perentorietà dei termini di impugnazione.
  • Quando la sospensione è prevista nell'ambito di una definizione agevolata, non può essere automaticamente estesa all'Amministrazione se la disciplina attribuisce il beneficio al contribuente o collega la sospensione alla presentazione di una domanda da parte di quest'ultimo.
  • In assenza della domanda di definizione agevolata entro il termine previsto, la controversia non beneficia della sospensione e devono essere rispettati i termini ordinari di impugnazione.
  • L'Amministrazione che abbia dubbi sulla definibilità della lite dovrebbe impugnare prudenzialmente entro il termine ordinario, senza fare affidamento sulla sospensione.
  • La tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità dell'appello e impedisce al giudice di esaminare i motivi relativi al merito dell'accertamento.
  • La parte soccombente è normalmente condannata alle spese; la compensazione è possibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente giustificate.

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