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Sentenza

Sentenza del 02/08/2019 n. 955 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - operazioni oggettivamente inesistenti - onere della prova - ripartizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava la detrazione IVA e la deduzione ai fini delle imposte dirette e IRAP di otto fatture emesse dalla cooperativa T. L. e S., ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. L’Ufficio evidenziava molteplici elementi indiziari: descrizione generica delle fatture, numerazione non progressiva, omissione in alcuni casi del codice fiscale e della partita IVA, assenza di un contratto scritto, valori delle operazioni molto superiori a quelli risultanti dalla dichiarazione IVA della cooperativa e incongruenze relative ai luoghi delle prestazioni. Contestava inoltre la deduzione di costi e la detrazione IVA relativi a un automezzo non registrato nel libro cespiti.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti. Ha ritenuto che l’Ufficio avesse fornito sufficienti elementi presuntivi per contestare l’inesistenza delle operazioni e che i contribuenti non avessero fornito una prova contraria concreta, limitandosi a richiamare la regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti. Sono state quindi confermate le riprese fiscali relative alle fatture contestate e ai costi dell’automezzo non annotato nel libro cespiti. Gli appellati sono stati condannati al pagamento di 2.000 euro complessivi per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di fatture per operazioni inesistenti

    Cass. n. 23166/2017; n. 967/2016; n. 428/2015; n. 28683/2015; n. 12802/2011; Cass. n. 15228/2001

    L’Amministrazione deve fornire elementi specifici, anche presuntivi o indiziari, idonei a dimostrare l’inesistenza dell’operazione. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione, la legittimità della deduzione o detrazione e, quando rilevante, la propria mancata consapevolezza di partecipare a una frode. La sola fattura, la regolarità formale della contabilità o la prova del pagamento non sono sufficienti.

  • Disciplina del libro cespiti e della deducibilità dei beni strumentali

    I beni strumentali soggetti ad ammortamento devono essere annotati nel libro cespiti. La mancata annotazione dell’automezzo ha comportato, secondo la Commissione, l’indeducibilità dei costi correlati e l’indetraibilità della relativa IVA.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l’Ufficio non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve indicare elementi concreti e convergenti, anche di natura presuntiva.
  • Quando l’Amministrazione presenta un quadro indiziario attendibile, il contribuente deve fornire una prova sostanziale dell’effettiva prestazione: contratti, ordini, documenti di consegna, rapporti di lavoro o di servizio, evidenze operative e ogni altro elemento coerente con l’operazione.
  • La mera esistenza della fattura, la registrazione contabile e il pagamento tramite mezzi tracciabili non dimostrano da soli che l’operazione sia reale, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche per simulare un’operazione.
  • L’assenza di un contratto scritto non determina necessariamente da sola l’inesistenza dell’operazione, ma, insieme ad altri indizi quali descrizioni generiche, anomalie numeriche, dati incompleti e valori incoerenti, può contribuire a fondare la presunzione dell’Ufficio.
  • La documentazione contabile deve essere coerente con la realtà aziendale e con le dichiarazioni del fornitore; forti divergenze quantitative o qualitative possono trasferire sul contribuente l’onere di fornire spiegazioni e prove integrative.
  • Per i beni strumentali, la corretta annotazione nel libro cespiti costituisce un adempimento rilevante ai fini della deducibilità dei costi e dell’ammortamento; la sua omissione può comportare il recupero fiscale dei relativi importi.

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