Sentenza del 02/08/2019 n. 955 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - operazioni oggettivamente inesistenti - onere della prova - ripartizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la detrazione IVA e la deduzione ai fini delle imposte dirette e IRAP di otto fatture emesse dalla cooperativa T. L. e S., ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. L’Ufficio evidenziava molteplici elementi indiziari: descrizione generica delle fatture, numerazione non progressiva, omissione in alcuni casi del codice fiscale e della partita IVA, assenza di un contratto scritto, valori delle operazioni molto superiori a quelli risultanti dalla dichiarazione IVA della cooperativa e incongruenze relative ai luoghi delle prestazioni. Contestava inoltre la deduzione di costi e la detrazione IVA relativi a un automezzo non registrato nel libro cespiti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti. Ha ritenuto che l’Ufficio avesse fornito sufficienti elementi presuntivi per contestare l’inesistenza delle operazioni e che i contribuenti non avessero fornito una prova contraria concreta, limitandosi a richiamare la regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti. Sono state quindi confermate le riprese fiscali relative alle fatture contestate e ai costi dell’automezzo non annotato nel libro cespiti. Gli appellati sono stati condannati al pagamento di 2.000 euro complessivi per le spese di giudizio.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di fatture per operazioni inesistenti
Cass. n. 23166/2017; n. 967/2016; n. 428/2015; n. 28683/2015; n. 12802/2011; Cass. n. 15228/2001
L’Amministrazione deve fornire elementi specifici, anche presuntivi o indiziari, idonei a dimostrare l’inesistenza dell’operazione. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione, la legittimità della deduzione o detrazione e, quando rilevante, la propria mancata consapevolezza di partecipare a una frode. La sola fattura, la regolarità formale della contabilità o la prova del pagamento non sono sufficienti.
Disciplina del libro cespiti e della deducibilità dei beni strumentali
I beni strumentali soggetti ad ammortamento devono essere annotati nel libro cespiti. La mancata annotazione dell’automezzo ha comportato, secondo la Commissione, l’indeducibilità dei costi correlati e l’indetraibilità della relativa IVA.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l’Ufficio non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve indicare elementi concreti e convergenti, anche di natura presuntiva.
- Quando l’Amministrazione presenta un quadro indiziario attendibile, il contribuente deve fornire una prova sostanziale dell’effettiva prestazione: contratti, ordini, documenti di consegna, rapporti di lavoro o di servizio, evidenze operative e ogni altro elemento coerente con l’operazione.
- La mera esistenza della fattura, la registrazione contabile e il pagamento tramite mezzi tracciabili non dimostrano da soli che l’operazione sia reale, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche per simulare un’operazione.
- L’assenza di un contratto scritto non determina necessariamente da sola l’inesistenza dell’operazione, ma, insieme ad altri indizi quali descrizioni generiche, anomalie numeriche, dati incompleti e valori incoerenti, può contribuire a fondare la presunzione dell’Ufficio.
- La documentazione contabile deve essere coerente con la realtà aziendale e con le dichiarazioni del fornitore; forti divergenze quantitative o qualitative possono trasferire sul contribuente l’onere di fornire spiegazioni e prove integrative.
- Per i beni strumentali, la corretta annotazione nel libro cespiti costituisce un adempimento rilevante ai fini della deducibilità dei costi e dell’ammortamento; la sua omissione può comportare il recupero fiscale dei relativi importi.
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