Cassazione Penale, Sentenza n. 28429/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di ufficio di Meoli ha impugnato la conferma della condanna (reati artt. 341-bis e 337 c.p.) sostenendo la violazione dell'art. 604, comma 5-bis c.p.p.: la Corte territoriale avrebbe dichiarato illegittimamente l'assenza dell'imputato nonostante questi non avesse avuto conoscenza del processo, essendo risultato irreperibile nel domicilio indicato durante le indagini; le successive notifiche erano state eseguite al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 c.4 c.p.p., che però non aveva avuto contatti con l'imputato; il difensore aveva eccepito la nullità della notifica e chiesto la notifica a mani proprie dopo ricerche della P.G.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la sentenza, richiesto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p. (riforma "Cartabia"). Il Collegio ha ritenuto inoltre manifestamente infondate le deduzioni sull'assenza, confermando la legittimità della dichiarazione di assenza basata sulla notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater c.p.p. (introdotto dalla riforma "Cartabia")
"nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
impone che, per le impugnazioni proposte dall'imputato assente, sia allegato un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza; la Corte ne ha ritenuto applicabile la disciplina anche al ricorso per cassazione e ha dichiarato inammissibile il ricorso privo di tale mandato
art. 161, comma 4 c.p.p.
consente la notifica degli atti al difensore quando l'imputato è irreperibile nel luogo di residenza/domicilio; la Corte ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione al difensore di ufficio operata ai sensi di questa norma e, in presenza di irreperibilità, idonea a fondare la dichiarazione di assenza
art. 604, comma 5-bis c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per contestare la dichiarazione di assenza; la Corte ha ritenuto le relative deduzioni manifestamente infondate alla luce della regolare notifica al difensore
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
prevede la procedura scritta per il trattamento del ricorso; il Collegio ha trattato il ricorso con procedura scritta ai sensi di questa disposizione
d.lgs. 150/2022 (riforma procedura penale) e art. 89, comma 3 d.lgs.150/2022
stabiliscono l'applicabilità temporale delle disposizioni nuove sulle impugnazioni (tra cui l'art. 581 commi 1-ter e 1-quater) alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; la Corte ha ritenuto applicabili tali norme al caso di specie
Massime di principio
- Per un imputato dichiarato assente è oggi essenziale che il difensore produca un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; in sua mancanza il ricorso in cassazione è inammissibile.
- La notifica degli atti al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., quando l'imputato è irreperibile nel domicilio/residenza, è idonea a fondare la dichiarazione di assenza salvo prova che l'imputato non ha avuto conoscenza del procedimento.
- Se si contesta la dichiarazione di assenza, occorre provare concretamente che l'imputato non era a conoscenza del procedimento e che la notifica non è stata valida: mere deduzioni non bastano.
- In fase difensiva è buona prassi far rilasciare dall'imputato, non appena possibile, un mandato specifico per impugnare qualora sia stato giudicato in sua assenza, per evitare l'inammissibilità per vizio formale.
- Le modifiche introdotte dalla riforma "Cartabia" si applicano alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore; le questioni transitorie vanno verificate caso per caso.
- Quando l'avvocato di ufficio riceve notifiche per irreperibilità dell'assistito, è opportuno attivare tempestivamente le ricerche e comunicare con l'imputato o acquisire un mandato aggiornato per evitare problemi di impugnabilità.
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