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Ordinanza

Ordinanza n. 538/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202100152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del TAR che aveva imposto all’azienda sanitaria di determinarsi sulla stipulazione dei contratti per l’erogazione di prestazioni sanitarie relative alle annualità 2019 e 2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

La struttura sanitaria privata ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta nominato con la precedente sentenza, deducendo la perdurante mancata esecuzione del giudicato. La sentenza aveva ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di adottare una determinazione definitiva sulla volontà di stipulare o meno i contratti relativi alle annualità 2019 e 2020 e, in caso affermativo, di invitare la ricorrente alla sottoscrizione. A fronte dell’inerzia dell’azienda, il commissario originariamente nominato si era insediato formalmente, ma non aveva portato a compimento il mandato. La ricorrente ha rappresentato le interlocuzioni e i solleciti effettuati e ha chiesto al giudice dell’ottemperanza di adottare ogni misura utile, inclusa la sostituzione del commissario. Il TAR ha acquisito una relazione istruttoria, dalla quale è emerso che la sentenza non era stata eseguita, anche per il protrarsi di interlocuzioni con la Regione e con l’azienda sanitaria. Nel frattempo, il commissario delegato era stato collocato in quiescenza e il Ministero della Salute era stato riorganizzato, con soppressione del Segretariato Generale.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza sostitutiva nella fase di ottemperanza, rilevando la mancata esecuzione della sentenza e la sopravvenuta impossibilità di operatività del commissario precedentemente individuato. Ha nominato quale nuovo commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale della programmazione sanitaria e dell’edilizia sanitaria del Ministero della Salute, imponendogli di insediarsi e di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudice ha chiarito che i poteri dell’amministrazione e del commissario ad acta sono concorrenti, sicché l’amministrazione può ancora provvedere finché il commissario non abbia concretamente adottato gli atti sostitutivi. Ha inoltre precisato che il commissario, quale ausiliario del giudice, deve sostituirsi all’amministrazione inadempiente per rendere effettivo il comando giudiziale, e non limitarsi a favorire l’adempimento spontaneo; a tal fine può impartire disposizioni di servizio al personale dell’azienda sanitaria o della Regione, acquisire la documentazione e le informazioni necessarie, adottare gli atti in sostituzione del personale inerte e, ove necessario, avvalersi della forza pubblica in caso di persistente rifiuto. Una volta concluso l’incarico, il commissario dovrà depositare entro ulteriori quindici giorni una relazione dettagliata sugli adempimenti compiuti. Le spese della fase sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato previa presentazione di una regolare istanza di liquidazione nel termine previsto dalla disposizione.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio di diritto dell’Adunanza plenaria citato dal TAR in materia di poteri concorrenti dell’amministrazione e del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non esegue il comando contenuto in una sentenza passata in giudicato, il commissario ad acta deve sostituirsi effettivamente all’amministrazione inadempiente, adottando gli atti necessari a conformare la realtà giuridica e fattuale alla pronuncia giudiziale.
  • I poteri dell’amministrazione destinataria del giudicato e quelli del commissario ad acta sono concorrenti: l’amministrazione può ancora provvedere autonomamente finché il commissario non abbia concretamente adottato gli atti sostitutivi.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, non è nominato per sollecitare o favorire l’adempimento spontaneo dell’amministrazione, ma per rendere effettiva la tutela giurisdizionale in presenza di inerzia o inadempimento.
  • Per l’esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può impartire disposizioni di servizio al personale dell’amministrazione soccombente, acquisire da essa documenti e informazioni, adottare gli atti necessari in sostituzione del personale inerte e, in caso di persistente rifiuto, avvalersi dell’ausilio della forza pubblica, nei limiti strumentali all’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOrganizzazione del servizio sanitario
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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