Cassazione Penale, Ordinanza n. 33465/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. contro l'ordinanza del 19 giugno 2025 con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso avverso il rigetto, da parte del Tribunale di Vercelli quale giudice dell'esecuzione, della richiesta di rideterminazione della pena. Ha dedotto un errore di fatto, sostenendo in sostanza che la precedente ordinanza non avrebbe considerato la censura relativa alla violazione degli artt. 78 e 81, comma 3, c.p. e alla mancata quantificazione delle pene per i reati oggetto dell'istanza. La Corte ha richiamato i limiti del ricorso straordinario: l'errore di fatto deve consistere in una svista o in un equivoco percettivo riguardante gli atti interni al giudizio di legittimità, deve essere decisivo e non può coincidere con un errore di valutazione, interpretazione o giudizio. Nel caso concreto, l'originario ricorso per cassazione richiamava effettivamente l'art. 81, comma 3, c.p., oltre agli artt. 78, 81, comma 2, e 132 c.p. e agli artt. 533, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.p.; la precedente ordinanza aveva esaminato le censure dopo avere interpretato il contenuto dell'impugnazione. Secondo la Corte, pertanto, non vi era stata alcuna falsa percezione dell'atto, ma, al più, una contestazione della valutazione e dell'interpretazione adottate, non deducibile mediante ricorso straordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile il ricorso straordinario. Ha escluso la configurabilità dell'errore di fatto perché il provvedimento precedente aveva esaminato le censure effettivamente formulate nell'originario ricorso; la doglianza riguardava la valutazione e l'interpretazione dell'impugnazione, non una svista percettiva decisiva. La memoria difensiva non ha modificato tale conclusione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammesso contro i provvedimenti della Corte di cassazione.
L'errore rilevante deve consistere in una svista o in un equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità, essere decisivo e non risolversi in un errore di valutazione o di giudizio.
art. 78 c.p.
Norma richiamata nell'originario ricorso in relazione al calcolo del limite edittale delle pene in esecuzione.
art. 81, comma 2, c.p.
Norma richiamata nell'originario ricorso nell'ambito delle censure riguardanti le pene per i reati oggetto dell'istanza.
art. 81, comma 3, c.p.
La precedente ordinanza aveva esaminato anche la censura riferita a tale disposizione; il richiamo effettivo escludeva l'errore percettivo denunciato.
art. 132 c.p.
Norma richiamata nell'originario ricorso in relazione alla quantificazione della pena.
art. 533, comma 2, c.p.p.
Norma richiamata nell'originario ricorso in relazione alla determinazione delle pene.
art. 546, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.p.
Norma richiamata nell'originario ricorso in relazione alla motivazione della decisione e alla quantificazione delle pene.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile soltanto quando la decisione della Corte di cassazione sia fondata su una svista o su un equivoco percettivo riguardante il contenuto degli atti interni al giudizio di legittimità, non quando si contesti l'interpretazione o la valutazione degli atti e delle norme.
- L'errore di fatto deducibile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. deve essere decisivo, ossia tale da avere determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in sua assenza.
- Quando la Corte di cassazione abbia esaminato le censure effettivamente formulate nell'originario ricorso, non sussiste errore percettivo per il solo fatto che il ricorrente dissenta dall'interpretazione o dalla valutazione attribuita a quelle censure.
- La manifesta infondatezza del ricorso straordinario per errore di fatto ne comporta l'inammissibilità e, in presenza di profili di colpa, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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