Cassazione Penale, Sentenza n. 23371/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 216 comma 1 n.1 R.D. 267/42) e vizio di motivazione per travisamento della prova: a suo dire mancavano gli "indici di fraudolenza", la documentazione era andata perduta per un allagamento e la conservazione dei mezzi presso terzi (Eurotrax) era motivata da ragioni di tutela del valore; contestava inoltre l'esistenza del dolo e chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria in appello, sostenendo che in primo grado il pubblico ministero avesse chiesto l'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato richiamando le conclusioni del primo grado: il ricorrente aveva sottratto dieci automezzi e non aveva consegnato la contabilità al curatore nonostante i solleciti; il ritiro della contabilità pochi giorni prima del fallimento e la successiva sottrazione/occultamento costituiscono indici di fraudolenza. Quanto al dolo, la Corte ha confermato che per la bancarotta patrimoniale è sufficiente il dolo generico (consapevolezza che la sottrazione possa arrecare pericolo ai creditori). La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è stata ritenuta inedita e manifestamente infondata: l'obbligo di rinnovazione ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. opera in ipotesi specifiche (sentenza di assoluzione in primo grado e impugnazione della pubblica accusa tesa a riformarla sulla base di nuova valutazione della prova dichiarativa), fattispecie diversa dalla presente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n.1 e n.2
Art. 216 n.1 (bancarotta fraudolenta distrattiva) e n.2 (bancarotta fraudolenta documentale) applicati alla fattispecie: il prelievo/occultamento di automezzi e la sottrazione della contabilità costituiscono condotte tipiche; la rimozione della contabilità pochi giorni prima del fallimento e il mancato adempiere agli obblighi di consegna sono indici di occultamento fraudolento.
Art. 87 legge fallimentare
Richiamato in relazione all'obbligo di verità del fallito verso il curatore: la mancata dimostrazione della destinazione dei beni aziendali legittima l'inversione dell'onere probatorio a carico dell'amministratore/fallito.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limita la motivazione del ricorso in Cassazione alle questioni effettivamente dedotte; il ricorso va formulato nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. e non può trasformarsi in una generale richiesta di rinnovazione del giudizio di merito.
Codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis
L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in Cassazione opera nelle ipotesi specifiche in cui vi sia stata assoluzione in primo grado e la pubblica accusa impugni per ottenere una diversa valutazione della prova dichiarativa; non è applicabile alla fattispecie oggetto del ricorso qui esaminato.
Codice di procedura penale, art. 530, capoverso (richiesta del P.M. di assoluzione)
Richiamato nella discussione sulla rinnovazione: la Corte osserva che il ricorrente ha frainteso le conclusioni del pubblico ministero e che una richiesta di assoluzione in primo grado diversa dalla pronuncia del giudice non comporta automaticamente l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello o in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede l'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per comminare l'importo di euro 3.000 al ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una mera riconsiderazione del merito dei fatti: il ricorso deve indicare specifici vizi di legittimità e confrontarsi con le argomentazioni fondamentali della sentenza impugnata.
- La sottrazione o l'occultamento di beni societari e la mancata consegna della contabilità, specie se avvenuti poco prima del fallimento, costituiscono indici rilevanti di fraudolenza e possono giustificare la condanna per bancarotta fraudolenta.
- Nella bancarotta patrimoniale il dolo richiesto è, di regola, il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che l'operazione possa mettere in pericolo gli interessi dei creditori, non l'intento specifico di arrecare il danno.
- L'obbligo di rinnovare l'istruttoria in sede di impugnazione è un rimedio eccezionale e disciplinato: non può essere invocato con motivazioni nuove in Cassazione se non rientranti nelle ipotesi previste dall'ordinamento (es. art. 603 c.p.p., comma 3-bis).
- La mancata giustificazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore fallito può comportare un'inversione dell'onere probatorio a suo carico, in ragione dell'obbligo di verità verso il curatore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23254/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23259/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23285/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23286/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23287/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23288/2022 del 15/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →