Sentenza n. 451/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 48/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 48/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento delle somme spettanti tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 48/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici indicati nel titolo e condannato l'amministrazione al pagamento complessivo delle somme dovute, oltre interessi. Deducevano l'inottemperanza dell'amministrazione, nonostante la notifica del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, oltre interessi. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il PAT; l'eventuale ritardo nell'esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 1.403,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile analogicamente alle altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese nel processo amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato in via richiamata per porre le spese di giudizio a carico dell'amministrazione soccombente.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente per liquidare le spese secondo i minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari, avuto riguardo alle fasi studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 legittimano l'ordine giudiziale di pagamento integrale delle somme dovute, comprensive degli accessori riconosciuti nel titolo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte entro un termine ulteriore.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l'incarico è svolto da un dirigente dell'amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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