Sentenza n. 14843/2026 - Roma, Sezione 3B
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, della nota dell'ASL Roma 6 prot. n. 32968 del 18.05.2023 avente ad oggetto “definizione del valore della produzione riconoscibile anno 2021- saldi 2021”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale anche non conosciuto ivi comprese e per quanto possa occorrere la Determina Regione Lazio G03384 del 13.3.2023 e la nota di trasmissione prot. n. U.0357854 del 30.03.2023 avente ad oggetto “Determina G03384 del 13 marzo 2023, definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza connesse alla gestione dell'emergenza COVID”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bel.Ge.Ca. S.r.l. il 13/11/2023: per l'annullamento della nota dell'ASL Roma 6 prot. n. 59915 del 15.09.2023 avente ad oggetto: rif. Nota Asl Roma 6 prot. n. 32520 del 16/05/2023 “Definizione del valore della produzione riconoscibile anno 2021 alle strutture Private Accreditate per le prestazioni di assistenza territoriale – Saldi 2021” – Comunicazione di avvio recuperi, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale anche non conosciuto; - della successiva nota dell'ASL Roma 6 del 29.9.2023 prot. n. 63520 di concessione della rateizzazione con la maggiorazione degli interessi del 6,977% e della successiva e relativa nota di rettifica e sostituzione prot. 68446 del 20.10.2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bel.Ge.Ca. S.r.l. il 19/4/2024: per l'annullamento della nota dell'ASL Roma 6 del 27.3.2024 prot. 0021250/2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi compresa e per quanto di ragione la DGR Lazio n. 126 del 28.2.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BEL.GE.CA. S.R.L. il 28\10\2024: per l’annullamento della nota dell’ASL Roma 6 del 22.7.2024 prot. 0050152/2024, nonché di ogni atto presupposto, ivi compreso la nota Regione Lazio del 21.6.2024 prot. U0809956 (non conosciuta).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., in ragione della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'adesione dell'ASL. La Regione, pur non depositando un atto espresso di adesione, ha chiesto la decisione della causa prendendo atto della rinuncia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: atti dell'ASL Roma 6 relativi alla definizione del valore della produzione riconoscibile per l'anno 2021, ai conseguenti recuperi e alla rateizzazione delle somme, nonché atti regionali presupposti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti dell'ASL Roma 6 concernenti la determinazione del valore della produzione riconoscibile per l'anno 2021 e i relativi saldi, nonché gli atti regionali presupposti. Sono stati inoltre impugnati gli atti di avvio del recupero delle somme, la concessione della rateizzazione con applicazione di interessi, la relativa rettifica e ulteriori atti di rideterminazione o recupero adottati nel corso del giudizio. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; l'ASL ha aderito alla rinuncia, mentre la Regione ha chiesto il passaggio in decisione.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, considerata unitamente agli atti processuali delle amministrazioni resistenti, determina l'estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta dagli atti processuali e non vi sono ragioni ostative alla sua rilevanza, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice lo ritenga equo, anche alla luce della condotta processuale delle parti.
Come è indicizzato
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