Sentenza n. 193/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 16/07/2024, n. 234/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 16 luglio 2024, n. 234, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 16 luglio 2024, n. 234, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per le annualità scolastiche 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del giudizio, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 30 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio consente di procedere giudizialmente per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a un titolo giudiziale esecutivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- In presenza di un'obbligazione giudizialmente accertata a carico dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, fissando un termine per adempiere.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
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