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Sentenza

Sentenza n. 4891/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 6107/2025 pubblicata il 9.9.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 23151/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.

Giustizia amministrativa202602095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli che aveva riconosciuto alle ricorrenti il beneficio economico della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente l'importo di 500 euro per ciascuna annualità riconosciuta. La sentenza civile non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata all'Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Persistendo l'inadempimento ministeriale, le ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale era tenuta a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Verificata la notificazione della sentenza, il decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha inoltre nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della competente Direzione Generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con un termine di sessanta giorni per l'esecuzione dopo l'insediamento. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, determinata negli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, o all'adempimento commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre, anche d'ufficio, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di azionare l'ottemperanza in presenza dell'inadempimento.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una specifica utilità ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, la quale deve realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
  • L'azione di ottemperanza è procedibile quando la sentenza da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; l'esecuzione commissariale opera soltanto in caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante applicazione degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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