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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22250/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato continuato di violenza privata nei confronti di Gianfranco La Spina: avrebbero fatto ricorso a schiaffi, minacce (anche di morte) e costrizione a firmare numerose cambiali in bianco per ottenere il rimborso di presunti crediti. In Cassazione hanno proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità per avere dato credito alla sola deposizione della persona offesa senza adeguato confronto con altri testi; 2) errata qualificazione del fatto, chiedendo la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 3) illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancata valutazione delle distinte posizioni processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la motivazione dell'appello si saldasse con quella di primo grado formando un corpo argomentativo unitario, che la valutazione della attendibilità della persona offesa e dei testi è questione di fatto riservata al giudice di merito (non sindacabile in sede di legittimità salvo palesi contraddizioni), e che la Corte d'appello aveva motivato in modo coerente la scelta di valorizzare le dichiarazioni della vittima, corroborate da altri testi. Sulla qualificazione giuridica la Cassazione ha condiviso la valutazione che gli imputati avevano ecceduto i limiti dell'"esercizio delle proprie ragioni" attuando condotte vessatorie gravi (minacce di morte, schiaffi, costrizione a firmare cambiali per importi superiori al credito). Ha altresì ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche richiamando precedenti penali e le modalità della condotta. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Le regole previste da tale norma non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: queste possono, anche da sole, fondare la condanna se il giudice di merito verifica e motiva la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto (verifica più rigorosa rispetto a quella sulle dichiarazioni ordinarie dei testimoni).

  • art. 392 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    La differenza rispetto alla violenza privata è essenzialmente soggettiva: nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni l'agente è animato dall'intento di esercitare un presunto diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente; se invece si eccede macroscopicamente nei mezzi usati o la pretesa non è azionabile giudizialmente e si attuano gravi condotte costrittive, il fatto configura violenza privata.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al fatto che è stato ravvisato un profilo di colpa nella causa di inammissibilità, giustificando il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza consolidata della Cassazione (principi sul sindacato di legittimità e sulla valutazione della prova)

    La valutazione della prova e della credibilità dei testi è rimessa al giudice di merito; la Cassazione verifica solo la completezza e la coerenza logica della motivazione e la non presenza di palesi contraddizioni o di ragionamenti induttivi privi di verifica empirica. Inoltre, quando sentenza di primo grado e appello sono conformi, la motivazione dell'appello può valere per relationem.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione della valutazione di merito sulla attendibilità dei testimoni salvo la dimostrazione di palesi contraddizioni o motivazioni manifestamente illogiche.
  • La dichiarazione della persona offesa può, se credibile e intrinsecamente attendibile e adeguatamente motivata dal giudice, fondare da sola una condanna.
  • La qualificazione tra "violenza privata" ed "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" dipende principalmente dall'elemento intenzionale e dalla proporzionalità dei mezzi: superati macroscopicamente i limiti dell'azione per ottenere un presunto diritto si rientra nella fattispecie violenta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando elementi ritenuti decisivi (es. precedenti penali, modalità della condotta) senza dover considerare esaurientemente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • Quando la motivazione di primo grado è ripresa e integrata in appello (motivazione per relationem), la Cassazione valuta il complesso motivazionale unitario e richiede nuovi argomenti non già esaminati per ammettere il ricorso.

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