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Ordinanza

Ordinanza n. 2050/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento previa misura cautelare, (i) del decreto del Direttore generale della Direzione Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura n. 22 del 16 gennaio 2026; (ii) in parte qua, limitatamente alle disposizioni censurate al motivo II che segue, del decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 411 del 4 novembre 2025; (ii) dell’atto di indizione pubblicato sul sito internet del Ministero della cultura il 16 gennaio 2026, nella parte in cui dispone la ripresentazione delle domande di agevolazione fiscale relative ai costi per potenziamento delle sale cinematografiche sostenuti nell’anno 2024, compresi tutti gli atti susseguenti – non noti – compresi quelli di ipotetica assegnazione ai controinteressati del credito d’imposta.

Giustizia amministrativa202603064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale che ha indetto una nuova sessione per la presentazione delle domande di credito d'imposta relative ai costi sostenuti nel 2024, decreto ministeriale interministeriale recante la disciplina transitoria e atti conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Direttore generale della Direzione Cinema e audiovisivo n. 22 del 16 gennaio 2026, il decreto interministeriale n. 411 del 4 novembre 2025 limitatamente alle disposizioni censurate e l'atto di indizione della sessione pubblicato il 16 gennaio 2026. La controversia riguarda la previsione secondo cui le imprese che avevano già presentato una domanda nella sessione ricognitiva del 5 maggio 2025 dovevano ripresentarla per ottenere il credito d'imposta relativo ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2024. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione della ripresentazione della domanda e della dedotta illegittimità degli atti ministeriali e direttoriali. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di un adeguato fumus boni iuris, sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare. Ha ritenuto che l'art. 25, comma 1, del decreto interministeriale n. 411 del 4 novembre 2025 preveda transitoriamente, per i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2024, l'applicazione della disciplina del decreto interministeriale n. 152 del 2021 a condizione che la richiesta di credito sia presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine fissato dal decreto direttoriale previsto dall'art. 10, comma 5, dello stesso decreto n. 411, cioè il decreto direttoriale n. 22 del 16 gennaio 2026. Ha inoltre interpretato l'art. 17, comma 2, del decreto interministeriale n. 152 del 2021 nel senso che l'obbligo di comunicazione personale riguarda soltanto l'esito della domanda, ossia il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito, e non anche l'obbligo di ripresentare la domanda in una nuova sessione. Per tale adempimento gravava sull'impresa l'onere di consultare, secondo ordinaria diligenza, la pagina del sito ministeriale, nella quale era espressamente indicata la necessità di ripresentare le domande già presentate nella sessione ricognitiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha deciso la richiesta di sospensione nella fase cautelare.

  • art. 25, comma 1, d.i. 4 novembre 2025, n. 411

    a condizione che la richiesta di credito di imposta venga presentata, a pena di inammissibilità, non oltre il termine indicato nel decreto direttoriale di cui all’articolo 10, comma 5, del presente decreto

    La disposizione transitoria subordina l'accesso al credito d'imposta per i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2024 alla presentazione della richiesta entro il termine fissato dal decreto direttoriale previsto dal decreto interministeriale.

  • art. 17, comma 2, d.i. 2 aprile 2021, n. 152

    L'obbligo di comunicazione personale è riferito, secondo il TAR, esclusivamente all'esito della domanda, non alla necessità di ripresentarla in una nuova sessione.

  • art. 10, comma 5, d.i. 4 novembre 2025, n. 411

    Costituisce la base normativa del decreto direttoriale destinato a fissare il termine per la presentazione della richiesta.

Massime di principio

  • Quando una disciplina transitoria subordina l'accesso a un beneficio fiscale alla presentazione di una nuova richiesta entro il termine fissato da un successivo decreto attuativo, la mancata ripresentazione entro tale termine può comportare l'inammissibilità della domanda, anche se l'interessato aveva presentato una precedente istanza in una sessione ricognitiva.
  • L'obbligo di comunicazione personale dell'esito di una domanda amministrativa non si estende automaticamente agli ulteriori adempimenti procedurali richiesti da una nuova disciplina, quando questi siano resi conoscibili mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e siano chiaramente indicati dall'amministrazione.
  • Nella fase cautelare, la sospensione dell'atto impugnato richiede un adeguato fumus boni iuris; il giudice può respingere la domanda sulla base di una valutazione sommaria della disciplina applicabile, senza definire in via definitiva il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzio
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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