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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36033/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del residuo prezzo di otto fatture relative alla vendita di gasolio agricolo nell’anno 2011. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo di avere già versato acconti, di vantare a sua volta un credito per lavori eseguiti e, soprattutto, di non dovere la somma richiesta perché la controparte gli avrebbe arrecato danni, per i quali ha chiesto il risarcimento in via riconvenzionale. In primo grado il tribunale ha revocato il decreto, riconoscendo un diverso saldo a favore dell’opponente e rigettando la domanda risarcitoria; in appello, però, la decisione è stata riformata, valorizzando le preclusioni maturate ex art. 183 c.p.c. e dichiarando tardive le allegazioni e i documenti riferiti ai rapporti del 2008, con conseguente condanna dell’opponente al pagamento del saldo residuo. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione di giudicato interno e delle norme sul conto corrente, sostenendo che la qualificazione del rapporto come conto corrente, non impugnata, avrebbe imposto di considerare tutte le partite di dare/avere; 2) violazione delle preclusioni processuali, poiché il thema decidendum sarebbe stato esteso tempestivamente anche ai rapporti pregressi; 3) omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del saldo complessivo tra le parti; 4) motivazione apparente sul momento di maturazione delle preclusioni; 5) omesso esame di fatti decisivi, cioè le deduzioni svolte alla prima udienza di trattazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la qualificazione del rapporto non comportava automaticamente l’estensione della cognizione a tutti i rapporti pregressi, che i crediti e debiti relativi all’anno 2008 dovevano essere specificamente allegati entro i termini di preclusione e che le deduzioni svolte solo nella memoria istruttoria erano tardive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse violazione del giudicato interno, perché la qualificazione del rapporto non equivaleva ad accertamento di un unico rapporto di conto corrente idoneo a ricomprendere automaticamente tutte le partite pregresse. Ha inoltre confermato la correttezza della decisione d’appello nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le allegazioni relative ai rapporti dell’anno 2008, in quanto formulate oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie previsto dall’art. 183 c.p.c. Conseguentemente, è rimasta ferma la condanna del ricorrente al pagamento in favore della società resistente della somma di Euro 6.107,00 oltre interessi di mora, nonché la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti dell'impugnazione, ma la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti rispetto alla decisione d'appello

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per dedurre giudicato interno sulla qualificazione del rapporto; la Corte ha escluso che ricorresse un giudicato nel senso prospettato

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l'intangibilità della qualificazione giuridica del rapporto; la Corte ha ritenuto che tale qualificazione non estendesse automaticamente il thema decidendum

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione a motivazione, dovere decisorio e giusto processo; le censure sono state respinte

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l'omissione

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento della censura

  • artt. 1823 e ss. c.c.

    richiamati in tema di conto corrente; la Corte ha chiarito che la decisione di merito non aveva accertato un rapporto di conto corrente in senso tecnico idoneo a superare le preclusioni

  • art. 1831 c.c.

    richiamato in relazione al conto corrente; non ritenuto decisivo ai fini del giudizio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla valutazione delle allegazioni e dei documenti

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma senza rilievo decisivo nella motivazione

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio

  • art. 183 c.p.c.

    norma centrale: il thema decidendum e le allegazioni devono essere definiti entro la fase e i termini di preclusione previsti; le allegazioni tardive nella memoria istruttoria sono inammissibili

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 183 c.p.c. per il regime delle preclusioni nella disciplina processuale applicabile

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla proponibilità in appello delle questioni di novità della domanda; la Corte ha osservato che l'inammissibilità della domanda può essere rilevata anche in gravame

  • art. 360 co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    norme sul perimetro del ricorso per cassazione richiamate nei motivi, ma le censure sono state ritenute infondate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale di trattazione del ricorso in cassazione

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 2697 c.c.

    non citato testualmente nel brano, ma il ragionamento della Corte valorizza l'onere della specifica allegazione dei fatti costitutivi nei termini processuali

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica del rapporto operata dal giudice di merito non comporta, di per sé, che tutte le pregresse poste creditorie e debitorie tra le parti divengano automaticamente rilevanti nel processo: l'oggetto della cognizione resta delimitato dalle domande e dalle specifiche allegazioni tempestivamente formulate.
  • Nel sistema delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., i fatti costitutivi dei crediti o debiti che si intendono far valere devono essere specificamente allegati entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive; la deduzione per la prima volta nella memoria istruttoria è tardiva e inammissibile.
  • La generica richiesta di estendere l'accertamento a 'rapporti pregressi' non basta ad ampliare il thema decidendum a rapporti o annualità non specificamente indicati: occorre l'allegazione puntuale dei fatti e dei titoli negoziali rilevanti.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, pur non aderendo alla tesi della parte, abbia in realtà escluso la rilevanza delle allegazioni perché formulate oltre i limiti processuali consentiti; in tal caso la decisione investe il merito dell'ammissibilità delle deduzioni, non la mancata trattazione della domanda.
  • La novità della domanda o delle allegazioni può essere rilevata anche d'ufficio in sede di gravame, perché la delimitazione del thema decidendum nei termini previsti dal codice di rito non è rimessa alla disponibilità delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravenditaInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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