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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36581/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società commerciale)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, eseguito da una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria, di debiti non propri ma della società capogruppo. Il curatore/commissario straordinario agiva per ottenere la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 64 l. fall., in via subordinata anche sulla base di altre disposizioni fallimentari e, in ulteriore subordine, per arricchimento senza causa. Il tribunale aveva respinto le domande; la corte d'appello aveva invece dichiarato inefficaci i pagamenti per oltre 1,4 milioni di euro, ritenendo presunta la gratuità dell'atto e non provato alcun concreto vantaggio patrimoniale per la società solvens. La società destinataria dei pagamenti ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo deduce violazione dell'art. 64 l. fall., dell'art. 1180 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il pagamento aveva prodotto un vantaggio economico per la solvens perché avrebbe ridotto la sua esposizione verso la capogruppo ed era coerente con una prassi di compensazione infragruppo; con il secondo deduce violazione dell'art. 64 l. fall., dell'art. 1241 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la corte avrebbe dovuto almeno detrarre la somma di circa 117.000 euro che la capogruppo aveva pagato in favore della solvens, somma che avrebbe escluso la gratuità quantomeno entro tale limite; con il terzo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., contestando l'affermazione della corte d'appello secondo cui la deduzione sulla prosecuzione dei rapporti commerciali era stata formulata solo in comparsa conclusionale, poiché, secondo la ricorrente, era stata proposta fin dal primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo e il terzo. Ritiene che la corte territoriale abbia errato nel non considerare un fatto storico decisivo, cioè la preesistenza di un debito della società solvens verso la capogruppo di importo largamente superiore alle somme pagate al creditore. La decisione impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64 l. fall.

    Nei pagamenti del debito altrui il carattere gratuito si presume, ma il beneficiario può superare tale presunzione provando che il disponente abbia ricevuto un vantaggio patrimoniale concreto e apprezzabile.

  • art. 1180 c.c.

    L'adempimento del terzo può essere gratuito oppure oneroso a seconda che il terzo tragga o meno un concreto vantaggio dall'operazione; la qualificazione dipende dalla causa concreta dell'atto.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve valutare le risultanze dedotte e non può trascurare fatti decisivi ritualmente allegati e discussi tra le parti.

  • art. 1241 c.c.

    La compensazione opera di diritto, senza necessità di patti o prassi tra le parti, ed è sufficiente la ricorrenza delle reciproche posizioni debitorie e creditorie.

  • art. 1246, n. 4, c.c.

    L'eventuale esclusione della compensazione potrebbe derivare da rinuncia, ma tale circostanza deve essere allegata e valutata nel giudizio di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può attribuire alle deduzioni delle parti un contenuto diverso da quello effettivamente prospettato, né considerare tardiva una deduzione se in realtà già formulata in precedenza.

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    È richiamato solo come base originaria della domanda subordinata; la decisione si concentra però sull'art. 64 l. fall.

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    Norma richiamata nell'atto introduttivo tra le basi della domanda, ma non decisiva nella motivazione finale.

  • art. 2041 c.c.

    Norma richiamata in via subordinata nell'azione proposta in primo grado, senza rilievo nella decisione di cassazione.

  • art. 64, comma 1, l. fall.

    Viene applicato quale norma che rende inefficaci gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito o, qui, dalla società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di inefficacia dei pagamenti eseguiti per debito altrui, la gratuità dell'atto si presume quando manca nello schema causale una controprestazione in favore del solvens; spetta al beneficiario dimostrare che il disponente abbia conseguito un vantaggio economico concreto e apprezzabile.
  • Il vantaggio idoneo a escludere la gratuità può derivare anche indirettamente, ad esempio dall'estinzione o riduzione, per compensazione, di un debito del solvens verso l'effettivo obbligato, purché siano provate le reciproche posizioni creditorie e debitorie.
  • La compensazione non richiede prassi aziendali o accordi specifici, perché opera di diritto al ricorrere dei presupposti legali; il giudice deve quindi verificare l'esistenza del controcredito e non può ignorare fatti decisivi documentati, come l'esposizione debitoria del solvens verso il gruppo.
  • L'omesso esame di un fatto storico decisivo, ritualmente allegato e rilevante ai fini della qualificazione gratuita o onerosa dell'atto, vizia la decisione e impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaInadempimentoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoNesso di causalità

Testo integrale

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