Cassazione Penale, Sentenza n. 26626/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Guarino: un motivo unico di cassazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. e del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio", deducendo che la Corte d'appello avrebbe affermato la responsabilità nonostante la mancata identificazione dalla persona offesa e contraddizioni nella procedura di identificazione (video vs fotografie). Savaretti: quattro motivi principali -- 1) dichiarazione di prescrizione non pronunciata (richiamo art.157 c.p. e art.129 c.p.p.), contestando che il termine fosse già corso; 2) errata applicazione e travisamento degli elementi del reato di cui all'art. 337 c.p., sostenendo che la sua condotta fosse mera resistenza passiva e legittima data la condotta dell'agente in borghese; 3) violazione degli artt. 393-bis e 59, comma 4, c.p., per mancata valutazione della causa di giustificazione della reazione a presunti atti arbitrari dei pubblici ufficiali; 4) omessa motivazione circa la ricorrenza della causa di non punibilità in forma putativa. Sono state poi depositate memorie e motivi aggiunti in parte ripetuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazioni principali: per Guarino il motivo era una mera rinnovazione di censure di merito e chiedeva l'esame diretto delle prove di merito (vietato in sede di legittimità); la Corte d'appello aveva congruamente motivato l'identificazione tramite visione di file video e album fotografico, integrata dal riconoscimento da parte degli agenti DIGOS. Per Savaretti i motivi sono stati ritenuti o come ricostruzioni alternative dei fatti (non consentite in Cassazione) o manifestamente infondati in diritto: la Corte d'appello ha adeguatamente escluso la causa di non punibilità ex art. 393-bis per mancanza di prova di atti arbitrari degli agenti e ha motivato sufficientemente la valutazione della condotta aggressiva. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato le sospensioni/interruzioni (adesione all'astensione forense, richieste difensive, ecc.) per complessivi quattordici mesi e ventotto giorni: il termine di prescrizione si è quindi perfezionato il 15/01/2024, dopo la sentenza impugnata (01/12/2022), e l'inammissibilità impedisce comunque di sollevare d'ufficio una prescrizione già maturata anteriormente alla sentenza di appello non dedotta in quella sede. Ogni ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma relativa al delitto contestato (resistenza/aggressione a pubblico ufficiale); la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la condotta aggressiva dell'imputato Savaretti sulla base di filmati e testimonianze
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Viene invocato per censurare la motivazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché costituisce mera rivisitazione dei fatti e delle valutazioni di merito già argomentate dalla Corte d'appello
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione; il ricorrente sosteneva la prescrizione ma la Corte ha valutato le interruzioni/sospensioni che hanno posticipato il termine oltre la pronuncia impugnata
art. 129 cod. proc. pen.
Regole sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni unite secondo cui l'inammissibilità del ricorso può impedire la declaratoria d'ufficio della prescrizione se non tempestivamente dedotta
art. 393-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per reazione a atti arbitrari del pubblico ufficiale; la Corte d'appello ha escluso la sua applicabilità per mancanza di prova di comportamenti arbitrari da parte degli agenti
art. 59, comma 4, cod. pen.
Riferito alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti/giustificative; richiamato nel contesto della valutazione della causa di non punibilità e delle sue forme putative, ritenute non applicabili
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente cassazionista; applicata dalla Corte per condannare ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La Corte di Cassazione: non è luogo per riesaminare i fatti o le valutazioni probatorie del giudice di merito; i ricorsi che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili
- I riconoscimenti mediante video o fotografie sono ammissibili come mezzi di identificazione se la motivazione del giudice di merito ne valuta congruamente attendibilità e sinergia con altri elementi
- La causa di non punibilità ex art. 393-bis richiede la prova di concreti atti arbitrari del pubblico ufficiale; la mera percezione soggettiva del manifestante non è sufficiente
- La prescrizione va valutata tenendo conto di tutte le sospensioni e interruzioni del decorso; eccezioni tardive o non tempestivamente dedotte possono essere ininfluenti in sede di cassazione se il ricorso è inammissibile
- L'omessa risposta puntuale a singole deduzioni nell'atto d'appello non sempre costituisce vizio se le ragioni della decisione mostrano di aver implicitamente considerato e disatteso le censure incompatibili con la ratio decidendi
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