Sentenza del 15/02/2016 n. 403 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Rimborso Irap - Corte Cost. n. 156/2001 - Art. 2, d.lgs. n. 446/1997 - Attività autonoma - Assenza di organizzazione di capitali e lavoro altrui - è dovuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di rimborso è stata accolta, poiché dalle prove e dalla documentazione prodotte è emerso che l’attività di consulenza era esercitata in via esclusivamente personale, con spese strumentali e costi contenuti e senza compensi corrisposti a lavoratori dipendenti o collaboratori. È stata quindi ritenuta insussistente l’autonoma organizzazione richiesta per l’applicazione dell’IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la propria attività fosse svolta esclusivamente mediante il lavoro personale, senza un’autonoma organizzazione di capitali, beni strumentali rilevanti, dipendenti o collaboratori. In base all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 e ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156/2001, l’IRAP è dovuta solo quando l’attività sia autonomamente organizzata e la struttura organizzativa prevalga sull’apporto personale del professionista.
Norme richiamate
Art. 2, d.lgs. n. 446/1997
L’attività esercitata dalle persone fisiche e dalle società ... è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive se ricorre il presupposto dell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’IRAP non è dovuta per il solo fatto di esercitare un’attività autonoma: occorre verificare in concreto la presenza di un’autonoma organizzazione, caratterizzata da una struttura di capitali e lavoro idonea a potenziare la capacità produttiva oltre il mero apporto personale.
Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001
Il presupposto dell’IRAP consiste nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. Per i lavoratori autonomi deve essere verificato se la componente organizzativa e produttiva prevalga sull’attività personale del professionista.
Massime di principio
- Il professionista o lavoratore autonomo non è automaticamente soggetto a IRAP: l’imposta richiede la presenza di un’autonoma organizzazione.
- L’assenza di dipendenti e collaboratori costituisce un elemento rilevante per escludere l’autonoma organizzazione, anche se deve essere valutata insieme agli altri elementi del caso concreto.
- Spese strumentali e costi di gestione contenuti, compatibili con il normale esercizio personale dell’attività, non dimostrano di per sé l’esistenza di una struttura organizzata ai fini IRAP.
- La valutazione deve concentrarsi sulla prevalenza dell’apporto personale rispetto all’organizzazione di capitali e lavoro altrui.
- Chi chiede il rimborso deve fornire documentazione idonea a dimostrare la concreta assenza di autonoma organizzazione, come dati su costi, beni strumentali, dipendenti e collaboratori.
- In situazioni analoghe, l’esito favorevole è più probabile quando l’attività è svolta personalmente, senza personale impiegato e con mezzi strumentali ordinari e non eccedenti le necessità minime dell’attività.
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