Cassazione Penale, Ordinanza n. 23256/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso dichiarato inammissibile; confermata la decisione di merito; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per una rapina aggravata. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto in furto in abitazione ex art. 624-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del concorso anomalo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure fossero sostanzialmente ripetitive di quelle già formulate in appello, quindi non specifiche e solo apparenti, oltre che manifestamente infondate: quanto al vizio di motivazione, ha ribadito che il sindacato di legittimità riguarda la tenuta logica della motivazione e non la rivalutazione del compendio probatorio; quanto al concorso anomalo, ha condiviso la valutazione di merito secondo cui la violenza del concorrente, diretta a vincere la resistenza della vittima e sfociata anche in lesioni, era altamente prevedibile e il ricorrente ne aveva accettato il rischio; quanto alla recidiva, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva considerato in concreto il rapporto tra il fatto e i precedenti penali alla luce dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Richiamato come qualificazione alternativa invocata dal ricorrente per ottenere la riqualificazione del fatto rispetto alla rapina aggravata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è circoscritto al controllo sulla coerenza logica dell'apparato argomentativo, senza possibilità di rivalutare le acquisizioni processuali.
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra il fatto oggetto di giudizio e i precedenti penali, per verificare se la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione al delitto.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma soltanto il controllo della tenuta logica e non contraddittoria della motivazione.
- Il concorso anomalo deve essere escluso quando la violenza posta in essere dal correo, pur non essendo direttamente voluta da un concorrente, sia per questi concretamente prevedibile e accettata nel rischio, specie se la condotta eccede la sola sottrazione del bene e si estende alla persona offesa.
- La recidiva non può essere affermata o esclusa in modo astratto sulla sola base della gravità del fatto o della distanza temporale dai precedenti, ma richiede una valutazione concreta del nesso tra precedenti penali e fatto per cui si procede, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in furto in abitazione non può essere accolta se la condotta concretamente accertata integra una rapina consumata con violenza sulla persona della vittima.
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