Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34192/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, venivano notificate alla società cartelle di pagamento per imposte dirette, IVA e IRAP relative al 2006. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva annullato le cartelle ritenendo invalida la notificazione eseguita via posta direttamente dal concessionario della riscossione. In appello la Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che, pur a fronte di eventuali irregolarità, la notificazione avesse raggiunto il suo scopo, consentendo alla contribuente di difendersi. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e della L. n. 890/1982, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sulle conseguenze della asserita inesistenza della notificazione, non sanabile per raggiungimento dello scopo, e che la notifica eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta fosse radicalmente inesistente e non soltanto nulla.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 prevede una pluralità di modalità notificatorie e consente anche l'invio diretto della cartella a mezzo raccomandata da parte del concessionario/agente della riscossione, modalità alternativa rispetto a quella eseguita dai soggetti indicati nella prima parte della norma. Di conseguenza, la notificazione non è inesistente. Inoltre, la ricorrente non ha specificamente dedotto eventuali vizi idonei a determinare nullità, né ha attaccato specificamente la ratio decidendi della CTR sul raggiungimento dello scopo dell'atto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato che ha preceduto l'emissione delle cartelle.

  • art. 26 D.P.R. n. 602/1973

    norma che disciplina la notificazione della cartella esattoriale e consente una pluralità di modalità, inclusa la spedizione diretta a mezzo raccomandata da parte del concessionario/agente della riscossione.

  • L. n. 890/1982

    richiamata dalla ricorrente come disciplina della notificazione a mezzo posta.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.

  • D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. c)

    richiamato per spiegare la modifica normativa che ha eliminato la precedente formulazione dell'art. 26, ma non nel senso di escludere la notifica diretta del concessionario.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di riscossione delle imposte, la cartella esattoriale può essere notificata anche mediante invio diretto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario o agente della riscossione, perché tale modalità è espressamente consentita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 come forma alternativa di notificazione.
  • La notificazione eseguita con modalità prevista dalla legge non può essere qualificata come inesistente; al più, in presenza di specifici vizi procedurali, può porsi un tema di nullità, che va però dedotto e allegato in modo specifico.
  • Il raggiungimento dello scopo dell'atto notificato costituisce argomento idoneo a escludere la rilevanza di irregolarità meramente formali, se la parte ha comunque potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa.
  • In cassazione la censura deve investire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la motivazione decisiva non è attinta da critica puntuale, il motivo resta infondato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.