Cassazione Civile, Ordinanza n. 17021/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rideterminazione in aumento di un contributo pubblico dovuto per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 1980. Il privato sosteneva che il contributo fosse stato liquidato in misura inferiore a quella spettante e chiedeva la condanna del Comune al pagamento della differenza. In appello e poi in cassazione ha censurato: l'uso, da parte del CTU, di una relazione tecnica comunale non prodotta in giudizio; lo svolgimento di misurazioni e la predisposizione di nuove tabelle millesimali senza autorizzazione; l'omesso esame della documentazione tecnica posta a base della domanda; l'apparente motivazione della sentenza d'appello; l'omessa pronuncia su violazioni dei doveri di correttezza e delle spese; e la falsa applicazione delle norme civilistiche e speciali invocate per il calcolo del contributo e per il riparto delle superfici condominiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla acquisizione da parte del CTU della relazione tecnica del 13 maggio 1997, perché il consulente può acquisire documenti necessari allo svolgimento dell'incarico anche se non prodotti dalle parti, purché non usati per provare fatti principali costitutivi o impeditivi. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per difetto di autosufficienza, perché diretti a contestare genericamente il merito della consulenza e della motivazione, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e perché, in presenza di doppia conforme, non era ammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non nei limiti rigorosi previsti. È stata inoltre disattesa la censura di motivazione apparente, non ravvisandosi un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa del Comune con controricorso; è stato disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L. 14 maggio 1981, n. 219
contributo per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma del novembre 1980
costituisce la base normativa del contributo richiesto in giudizio; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma tratta la controversia come relativa alla corretta quantificazione del beneficio.
d.lgs. n. 76 del 1990
artt. 10, 11, 12, 15, 18, commi 1-2 e 7, 21, commi 2-3
richiamato dal ricorrente come disciplina del procedimento e dei criteri di determinazione del contributo; la Corte rileva che le censure non colgono la ratio decidendi e restano generiche.
art. 360 c.p.c.
la Corte ribadisce che il n. 5 consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo; le doglianze sulla motivazione insufficiente o sulla semplice non condivisone dell'esito decisionale non sono più ammissibili.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi consentiti e il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
le censure che non riportano specificamente gli atti rilevanti e non si confrontano con la motivazione impugnata sono dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.
art. 194, comma 2, c.p.c.
richiamato per contestare i poteri del CTU; la Corte chiarisce che il consulente, nei limiti dell'incarico, può acquisire documentazione utile allo svolgimento della perizia.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte applica il principio del "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione per sostenere il vizio della sentenza, ma la Corte esclude che ricorra un'anomalia motivazionale rilevante.
art. 156, comma 2, c.p.c.
invocato dalla parte ricorrente in connessione alla dedotta nullità della sentenza/procedimento, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 88 c.p.c.
la doglianza è dichiarata inammissibile per genericità, poiché non è specificato quale violazione dei doveri di lealtà e probità sarebbe stata commessa.
art. 92 c.p.c.
richiamato nella censura sulle spese; la Corte non esamina il merito della richiesta per difetto di specificità del motivo.
art. 96 c.p.c.
invocato in relazione al comportamento scorretto della controparte; la censura è ritenuta generica e non autosufficiente.
art. 1123 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere criteri diversi di riparto delle superfici/spese; la Corte non accoglie la censura perché non colpisce la ratio della decisione.
art. 1124 c.c.
invocato per il riparto delle scale; la Corte rileva che il motivo ripropone genericamente la tesi difensiva senza confrontarsi con la motivazione della sentenza d'appello.
artt. 68 e 69 disp. att. c.c.
richiamati nel quinto motivo come norme sulle tabelle millesimali; la censura è dichiarata inammissibile perché generica e non autosufficiente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti del quesito e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti non prodotti dalle parti quando siano necessari per svolgere correttamente l'incarico; tali documenti non possono però essere utilizzati per supplire alla prova dei fatti principali che restano a carico delle parti.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione è precluso quanto al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile per la semplice mancata valorizzazione di prove, documenti, argomentazioni difensive o ipotesi alternative.
- La motivazione apparente o meramente perplessa integra nullità della sentenza solo quando non sia percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente lamentare che la motivazione sia sintetica o non condivisa.
- Le censure di cassazione devono essere specifiche, autosufficienti e dirette a colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi di merito, senza confronto con gli argomenti del giudice, determina inammissibilità.
- Quando la controversia riguarda la corretta quantificazione di un contributo pubblico o di un importo tecnico-contabile, non basta contestare in astratto il criterio adottato: occorre dimostrare in modo puntuale l'errore e il concreto pregiudizio derivatone.
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