Cassazione Penale, Ordinanza n. 13244/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva condannato l'imputato per oltraggio a pubblico ufficiale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto l'erronea applicazione della fattispecie di oltraggio, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo improprio la mera 'presenza' di terzi alla condotta offensiva, mentre sarebbe necessaria la prova della effettiva comprensione dell'offesa da parte di costoro. Secondo il ricorrente, attribuire rilievo alla sola percepibilità dell'offesa trasformerebbe il reato in un illecito di pericolo. La Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, aveva replicato che le offese erano state proferite in un luogo aperto al pubblico, in presenza di personale della Corte d'appello impegnato in udienze. La Cassazione ha ritenuto la censura meramente reiterativa e non fondata, richiamando la giurisprudenza secondo cui è sufficiente la mera possibilità di percezione dell'offesa da parte di terzi presenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l'impianto della decisione impugnata, osservando che, ai fini del reato di oltraggio, rileva la mera possibilità che l'offesa sia percepita da terzi presenti, non essendo richiesta la prova della concreta comprensione dell'offesa da parte loro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è integrato anche quando l'offesa sia proferita in presenza di terzi che possano percepirla; non occorre dimostrare la loro effettiva comprensione dell'offesa.
Massime di principio
- Ai fini dell'oltraggio a pubblico ufficiale, la 'presenza' di terzi va intesa come mera possibilità di percezione dell'offesa, non come effettiva comprensione del contenuto offensivo.
- La ratio della fattispecie di oltraggio tutela anche il regolare svolgimento della funzione pubblica, poiché l'offesa udibile dai presenti aggrava psicologicamente il pubblico ufficiale e può disturbarne l'attività.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già disattese con motivazione congrua dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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