Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15506/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in cassazione contestava l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che, pronunciando ex art. 310 c.p.p., aveva respinto l'impugnazione di Domicoli avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per reati connessi agli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). Il motivo dedotto era la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 284 c.p.p., per aver ritenuto rilevante nella decisione la condotta tenuta dal Domicoli in carcere (un diverbio con un agente e la conseguente denuncia per reati di cui agli artt. 336 e 341-bis c.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato che il Tribunale aveva correttamente valutato la persistenza delle esigenze cautelari: il mero decorso del tempo e l'ammissione dei fatti non costituiscono elementi nuovi idonei a ridurre la misura; inoltre è stata rilevata una prognosi negativa sulla base della condotta del ricorrente in carcere, comprovata dall'emissione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. per i reati contestati internamente. Il Tribunale aveva altresì motivato in modo adeguato l'insufficienza degli arresti domiciliari, per ragioni di adeguatezza, proporzionalità e pericolosità sociale, anche indipendentemente dall'esistenza di un domicilio idoneo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3000,00 alla Cassa delle ammende; è stato disposto l'adempimento delle formalità previste dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la pronuncia del Tribunale di appello sulle misure cautelari; la decisione di primo grado è stata confermata in sede di riesame ex art. 310.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Disposizione relativa ai reati in materia di stupefacenti; indica la natura dei fatti per cui era stata irrogata la custodia cautelare in carcere.

  • artt. 336 e 341-bis c.p.

    Reati contestati in relazione al diverbio avvenuto in carcere; utilizzati come elemento indiziario per valutare la prognosi criminologica e la pericolosità sociale del detenuto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse dal ricorrente sotto tali profili.

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai lamentati vizi di motivazione/valutazione dei fatti; la Corte ha ritenuto che la valutazione della personalità e della condotta del ricorrente fosse adeguatamente motivata.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari di prevenzione che il giudice deve valutare nella scelta della misura; la Corte ha confermato che tali esigenze persistevano e giustificavano la custodia in carcere.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Strumento processuale utilizzato per segnalare la condotta del detenuto in carcere; l'emissione dell'avviso è stata considerata elemento probatorio della prognosi negativa e della scarsa affidabilità al regime domiciliare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese nei ricorsi inammissibili o infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale connessa alla posizione dell'imputato in custodia cautelare; la cancelleria è stata incaricata di eseguire gli adempimenti previsti poiché l'imputato è in carcere.

Massime di principio

  • La condotta del detenuto durante la custodia (comportamenti violenti, diverbi con agenti, segnalazioni ex art. 415-bis) può costituire elemento rilevante e decisivo nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari e nella scelta di non sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive.
  • Il mero decorso del tempo e l'ammissione dei fatti non sono, di per sé, circostanze nuove idonee a modificare la valutazione delle esigenze cautelari.
  • Nella valutazione della misura adeguata il giudice deve considerare adeguatezza e proporzionalità rispetto alle esigenze di prevenzione (art. 274 c.p.p.), tenendo conto della pericolosità sociale e della prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi connessi alla misura.
  • La disponibilità di un domicilio idoneo non è automaticamente sufficiente a giustificare gli arresti domiciliari se la personalità e le spinte criminali del soggetto rendono inaffidabile un presidio basato sull'autocontrollo.
  • I ricorsi per cassazione fondati su contestazioni di valutazione dei fatti e della motivazione sono difficilmente recepiti se la motivazione del giudice di merito appare congrua e coerente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.