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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34424/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di una banca in una procedura fallimentare. Il giudice delegato non ammetteva due poste: da un lato, un credito per saldo di mutuo fondiario, con contestuale richiesta di riconoscere la compensazione tra tale credito e il debito della banca verso la fallita per la restituzione del saldo attivo di conto corrente; dall'altro, un credito da regresso per l'escussione di una polizza fideiussoria rilasciata in favore dell'Agenzia delle Dogane, con richiesta di riconoscere un pegno su polizze assicurative e il relativo diritto di acquisirne il valore di riscatto. Il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, riteneva illegittima la compensazione operata unilateralmente dalla banca, escludendo che il credito della banca potesse essere compensato con il saldo del conto corrente della fallita fuori dalla verifica concorsuale; inoltre riteneva non sufficientemente individuato il credito garantito ai fini del pegno ex art. 2787, comma 3, c.c., e negava anche l'ammissione in chirografo per difetto di domanda subordinata. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva: primo, la violazione dell'art. 56 l. fall., sostenendo che la compensazione era ammissibile perché il credito della banca era stato fatto valere proprio nel giudizio di verifica del passivo e perché il saldo attivo del conto corrente era già disponibile prima del fallimento; secondo, la violazione dell'art. 2787, comma 3, c.c., sostenendo che il credito garantito era comunque individuabile dalle premesse degli atti costitutivi del pegno e che, comunque, l'inefficacia della prelazione non travolgeva il credito principale, che avrebbe dovuto essere ammesso almeno in chirografo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la compensazione. Ha affermato che il credito della banca era stato correttamente fatto valere nella sede concorsuale tramite domanda di insinuazione al passivo con contestuale richiesta di accertamento dell'intervenuta estinzione per compensazione ex art. 56 l. fall.; ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 1853 c.c. e della disciplina del conto corrente bancario, i saldi esigibili di rapporti reciproci tra banca e correntista possono essere compensati, e che nel caso concreto anche il saldo del conto corrente della fallita era esigibile e quindi idoneo alla compensazione, essendo i rispettivi saldi riferibili ad epoca anteriore al fallimento. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo: la censura sull'individuazione del credito garantito si risolveva in una contestazione del fatto e non del diritto; inoltre la doglianza sull'omessa ammissione in chirografo non si confrontava con la ratio della decisione di merito, fondata sulla mancata proposizione di una domanda subordinata in tal senso. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al primo motivo e la causa è stata rinviata al Tribunale di Milano per nuovo esame, anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 56 l. fall.

    La compensazione è valutabile anche nel contesto dell'insinuazione al passivo; il credito dedotto in compensazione può essere fatto valere nella sede concorsuale mediante domanda di ammissione con contestuale richiesta di riconoscimento dell'estinzione per compensazione, se i crediti sono cronologicamente omologhi e preesistenti al fallimento.

  • art. 1853 c.c.

    La compensazione tra saldi opera non solo tra più conti correnti, ma anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura tra le stesse parti, purché i crediti siano esigibili.

  • art. 1852 c.c.

    Nel conto corrente bancario le somme a credito del correntista sono disponibili in qualsiasi momento, con conseguente esigibilità del relativo credito ai fini della compensazione.

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato in contrapposizione al conto corrente bancario, per evidenziare che la disciplina del conto ordinario è diversa quanto alla disponibilità dei saldi.

  • art. 2787, comma 3, c.c.

    La censura che invoca la norma sul pegno richiede una critica di diritto e non una mera contestazione della ricostruzione fattuale; inoltre, l'eventuale inefficacia della prelazione non incide di per sé sul titolo del credito garantito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo che si limita a contestare la ricognizione del fatto non integra una vera denuncia di violazione di legge.

  • art. 98 l. fall.

    L'opposizione allo stato passivo è il rimedio utilizzato per contestare il decreto del giudice delegato.

  • art. 54 l. fall.

    Richiamato con riferimento al privilegio ipotecario e alla collocazione del credito nel passivo.

  • art. 2855 c.c.

    Richiamato per la disciplina del privilegio ipotecario sulle somme ammesse al passivo.

  • art. 2788 c.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa prelazione pignoratizia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica del passivo, il creditore può chiedere l'ammissione del proprio credito e, contestualmente, l'accertamento della sua estinzione per compensazione, senza che sia necessario un autonomo previo accertamento fuori dalla sede concorsuale.
  • La compensazione ex art. 56 l. fall. è ammissibile quando i reciproci crediti siano già esigibili e cronologicamente anteriori al fallimento; nel conto corrente bancario la disponibilità delle somme a credito del correntista rende il relativo saldo esigibile ai fini della compensazione.
  • La compensazione prevista per i rapporti bancari può operare anche tra il saldo del conto corrente e un credito derivante da un rapporto diverso, purché intercorra tra le medesime parti e sussista l'esigibilità reciproca.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge non può risolversi nella mera contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Se il giudice di merito respinge l'ammissione al passivo per mancanza di una domanda subordinata in chirografo, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L'eventuale inefficacia della prelazione pignoratizia non comporta automaticamente l'esclusione del credito principale, che deve però essere tempestivamente e specificamente domandato in via chirografaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCompensazioneConto correnteTitolo esecutivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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