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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28300/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito dell'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso delle ritenute operate dall'ICE, quale sostituto d'imposta, sull'integrazione del TFR corrisposta nel 2008 a un dipendente poi deceduto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione ritenendo che il contribuente non avesse diritto al rimborso perché, prima di presentare l'istanza, non aveva restituito il TFR all'ente erogatore, come imposto da una precedente pronuncia del Consiglio di Stato. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo e il secondo hanno denunciato, rispettivamente, la violazione delle norme sul processo tributario e sul contenuto della sentenza per non avere la CTR dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, assumendo che la notifica dell'atto di appello era nulla o giuridicamente inesistente per mancanza dell'avviso di ricevimento; con il terzo hanno dedotto vizio di motivazione e omessa pronuncia, lamentando che la sentenza d'appello fosse priva dell'esposizione dei fatti di causa e delle ragioni della decisione, nonché della corretta applicazione della disciplina sul rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo. Dall'esame del fascicolo d'appello è emerso che la notifica a mezzo posta del ricorso in appello dell'Agenzia non era documentata dall'avviso di ricevimento, essendo presente solo la distinta di spedizione. Ne è derivato che l'appello dell'Ufficio non avrebbe potuto proseguire, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre compensato le spese del grado di appello per la peculiarità della vicenda e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    il controricorso richiede il deposito e la notificazione nei termini; la mera nota di costituzione non equivale a controricorso

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992

    la censura riguarda la regolarità della notifica dell'appello nel processo tributario e la sua rilevabilità

  • art. 3, L. 890/1982

    la notifica a mezzo posta si perfeziona solo con la produzione dell'avviso di ricevimento

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    la sentenza deve contenere gli elementi essenziali di motivazione e di esposizione dei fatti

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente dedotte

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiama il dovere di motivazione della sentenza

  • art. 38, comma 2, d.P.R. 602/1973

    evocato dai ricorrenti quale disciplina del rimborso d'imposta

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    sono i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotta violazione di norme di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotta nullità della sentenza per vizi processuali e motivazionali

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dedotto vizio di omessa/apparente motivazione nei limiti prospettati

  • art. 20789/2021

    richiamata come precedente per la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva proseguire in appello

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la notifica dell'atto di appello è effettuata a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede anche l'avviso di ricevimento; in mancanza di tale documento la notifica non può considerarsi validamente dimostrata.
  • Se manca la prova della rituale notificazione dell'appello e il vizio comporta che il giudizio di gravame non poteva essere proseguito, la sentenza d'appello va cassata senza rinvio.
  • La questione della validità della notifica dell'impugnazione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice di legittimità quando emerge dagli atti processuali acquisiti al fascicolo.
  • Il vizio relativo alla mancata prova della notifica dell'appello assorbe le ulteriori censure sulla motivazione della sentenza impugnata, se la decisione va comunque eliminata per ragioni processuali pregiudiziali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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