Sentenza n. 540/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento della Nota di ENEL – distribuzione del 18.06.2021 – 0514423, con cui è stato comunicato alla Società Ricorrente l'annullamento della pratica di concessione n.10031, a causa della (pretesa) decadenza del Provvedimento autorizzativo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro di Matino, nonché, ove occorra, della presupposta comunicazione 24.04.2021, con cui il Comune di Matino ha comunicato la (pretesa) scadenza della autorizzazione e della SCIA n.87/2015 al 17.09.2018, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti anche avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento della pratica di connessione alla rete elettrica per ritenuta decadenza del titolo autorizzativo edilizio, unitamente alla comunicazione comunale attestante la scadenza della SCIA relativa all’impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al resistente (gestore di rete)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto nel 2009 un permesso di costruire per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, successivamente prorogato, e nel 2015 aveva presentato una SCIA in variante per il completamento dell’impianto e la sostituzione dei moduli. Dopo un nulla osta comunale del 28 aprile 2017, E-Distribuzione aveva chiesto al Comune chiarimenti sulla validità del titolo edilizio. Il Comune, con comunicazione del 24 aprile 2021, aveva ritenuto scaduta la SCIA n. 87/2015 al 18 settembre 2018; sulla base di tale comunicazione E-Distribuzione aveva annullato la pratica di connessione n. 10031 e dichiarato la decadenza della connessione alla rete. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio e mancata partecipazione al procedimento conclusosi con l’annullamento della connessione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della disciplina della SCIA, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 103, comma 1, d.l. 18/2020, sostenendo che la SCIA avrebbe prodotto effetti soltanto dal 28 aprile 2017, dopo la verifica di compatibilità con il PPTR, e che il termine triennale di efficacia, tenuto conto delle proroghe emergenziali, non fosse scaduto. Ha inoltre sostenuto di avere comunicato una proroga al Comune.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’annullamento della pratica di connessione costituiva atto vincolato, adottato in conseguenza dell’accertamento comunale sulla decadenza del titolo edilizio. Pertanto, anche l’eventuale violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio sarebbe stata neutralizzata dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non essendo stata dimostrata la possibilità di un contenuto diverso del provvedimento. La ricorrente, inoltre, non ha indicato elementi concreti dai quali desumere la rilevanza del proprio apporto partecipativo, limitandosi ad affermare genericamente il pregiudizio derivante dall’impossibilità di utilizzare l’impianto. Il secondo motivo è stato respinto perché la SCIA, quale atto privato di comunicazione dell’intenzione di intraprendere un’attività ammessa dalla legge, produce effetti dal momento della presentazione. La SCIA del 2015 risultava protocollata nel novembre 2015 e non era stata provata l’adozione di un formale provvedimento comunale di sospensione o inibizione della sua efficacia. La comunicazione informale della non immediata operatività non è stata documentata; il nulla osta del 28 aprile 2017 attestava, al più, una sospensione dei lavori e non dimostrava il differimento dell’efficacia della SCIA né le modalità di esercizio dei poteri inibitori. Sebbene non fosse del tutto chiaro il calcolo della scadenza al 17 settembre 2018 anziché al novembre 2018, la ricorrente non ha comunque provato che, al momento della comunicazione comunale del 2021, la SCIA fosse ancora efficace. Gravava sulla società, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare la perdurante validità del titolo e i presupposti per l’applicazione delle proroghe emergenziali, nonché la comunicazione della proroga al Comune. Spese compensate tra le parti costituite e irripetibili nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’atto quando il provvedimento è vincolato e non è dimostrata la possibilità di un contenuto diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
contenuto dispositivo “diverso da quello in concreto adottato”
La violazione delle regole partecipative è neutralizzata quando, per la natura vincolata dell’atto, l’amministrazione dimostra o risulta evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire costituisce il titolo edilizio originario per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.
art. 22 d.P.R. 380/2001
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
La SCIA è il titolo utilizzabile per gli interventi edilizi conformi non riconducibili agli interventi soggetti a permesso di costruire o all’attività edilizia libera.
art. 23, comma 2, d.P.R. 380/2001
la denuncia di inizio attività (…) è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni
Il titolo edilizio in forma di SCIA o DIA è soggetto al termine massimo triennale di efficacia.
art. 103, comma 1, d.l. 18/2020
La proroga emergenziale dei termini può operare solo se il titolo edilizio risulta ancora efficace e sono provati i relativi presupposti.
art. 10, comma 4, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020
La proroga dei termini di validità dei titoli edilizi richiede la dimostrazione dell’applicabilità concreta della disposizione e, secondo la prospettazione esaminata, della relativa comunicazione all’amministrazione.
art. 2697 c.c.
chi vuole far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento
Spetta al soggetto che invoca la perdurante efficacia del titolo autorizzativo provare i fatti costitutivi, inclusi il differimento dell’efficacia, la sospensione formale e i presupposti delle proroghe.
Massime di principio
- La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento di un atto vincolato quando non sia dimostrata, con elementi concreti, la possibilità che la partecipazione dell’interessato avrebbe condotto a un contenuto dispositivo diverso.
- La SCIA produce i propri effetti dal momento della presentazione, salvo che sia provato l’esercizio formale dei poteri amministrativi di sospensione o inibizione; una comunicazione informale o un atto relativo alla sola ripresa dei lavori non dimostrano, di per sé, il differimento dell’efficacia del titolo.
- Il nulla osta alla ripresa dei lavori dopo verifiche paesaggistiche può attestare una sospensione dell’attività materiale, ma non prova necessariamente la sospensione o il differimento del termine di efficacia della SCIA, in assenza di elementi che documentino l’esercizio dei pertinenti poteri amministrativi.
- Chi invoca la perdurante efficacia di una SCIA e l’applicazione di proroghe legislative deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, compresa la data effettiva di presentazione, l’eventuale sospensione formale, la comunicazione della proroga e la sussistenza dei presupposti normativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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