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Sentenza

Sentenza del 15/11/2017 n. 1165 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Contributi di bonifica beni immobili demaniali - esenzione - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha contestato l'avviso di pagamento relativo a contributi di bonifica per l'anno 2013, pari a 3.156,32 euro, emesso su immobili demaniali situati nel comprensorio consortile. Ha sostenuto: l'inesatta individuazione del destinatario, ritenuto un ufficio privo di autonoma soggettività giuridica; la carenza di motivazione per la mancata notificazione del Piano di classifica e del Perimetro di contribuenza; l'esenzione degli immobili appartenenti al demanio indisponibile dello Stato, destinati permanentemente a servizi pubblici gratuiti e ritenuti funzionali alla bonifica integrale; nonché la mancata prova, da parte del Consorzio, dell'effettivo beneficio economico derivante dalle opere di bonifica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto correttamente individuato il debitore mediante codice fiscale e dati dell'Agenzia delle Entrate, sufficiente la motivazione dell'avviso mediante il richiamo al Piano di classifica e al Perimetro di contribuenza, e applicabile l'obbligo contributivo anche agli immobili statali. L'art. 10 del R.D. n. 215/1933 non prevede un'esenzione generale per i beni demaniali, purché traggano beneficio dalla bonifica. Gli immobili considerati, tra cui deposito carburanti, oleodotto, stazione di pompaggio e deposito munizioni, non sono stati ritenuti funzionali alla bonifica. L'inserimento nel perimetro di contribuenza determina una presunzione di beneficio, che il contribuente deve superare con prova concreta dell'inesistenza del beneficio. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 10 del R.D. n. 215/1933

    Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Provincie, i Comuni per i beni di loro pertinenza.

    Sono soggetti al contributo i proprietari degli immobili che ricevono un beneficio dalla bonifica, inclusi lo Stato, le Province e i Comuni. La norma non stabilisce un'esenzione generale per gli immobili demaniali o destinati a servizi pubblici gratuiti.

  • Art. 59, comma 2, del R.D. n. 215/1933

    Costituisce la base normativa del potere impositivo e di riscossione dei Consorzi di bonifica nei confronti dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio.

  • Articoli 35 e 38 della legge regionale Veneto n. 12/2009

    Impongono ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza e beneficiari delle opere consortili il pagamento dei contributi per manutenzione, esercizio e gestione delle opere di bonifica e per il funzionamento del Consorzio. Il Piano di classifica individua gli immobili beneficiari e determina i parametri e gli indici di contribuenza.

  • Art. 569 del D.M. 24 agosto 1940

    È stato invocato dal Ministero per sostenere la funzionalità dei beni statali alla bonifica integrale, ma la Commissione non lo ha ritenuto idoneo a escludere l'obbligo contributivo nella fattispecie.

Massime di principio

  • Gli immobili di proprietà dello Stato, delle Province o dei Comuni non sono automaticamente esenti dai contributi di bonifica: l'esenzione non deriva né dalla natura demaniale del bene né dalla sua destinazione a un servizio pubblico gratuito.
  • Il presupposto dell'obbligo contributivo è il beneficio derivante dalle opere o dalle attività consortili, non la produzione di un reddito o di un'utilità economica direttamente sfruttabile dal proprietario.
  • L'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel Piano di classifica costituisce normalmente una presunzione del beneficio; chi contesta il contributo deve fornire una prova specifica dell'assenza di beneficio.
  • Un avviso può essere motivato mediante il richiamo agli estremi del Piano di classifica e del Perimetro di contribuenza, se tali atti consentono di individuare il fondamento e i criteri della pretesa.
  • La contestazione dell'obbligo contributivo deve essere concreta e documentata, indicando perché lo specifico immobile non riceva alcun beneficio dalle opere o dalle attività di manutenzione e gestione consortile.

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