Sentenza n. 9192/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 e del correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'INPS di ricalcolare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già in servizio presso la Prefettura di Genova e collocato in quiescenza dall'1 gennaio 2016, ha chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali figurativi. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti e sviamento. L'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che essa decorresse dalla cessazione dal servizio; in subordine ha dedotto la decadenza per mancata presentazione tempestiva della domanda di collocamento in quiescenza, ha contestato nel merito il diritto e ha sollevato, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis con riferimento agli artt. 3 e 81 Cost., oltre a contestare il cumulo di interessi e rivalutazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, stabilendo che il termine quinquennale decorre dall'ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui l'interessato può percepire l'errore nel calcolo del trattamento di fine servizio, e non dalla cessazione dal servizio. Poiché il prospetto recava la data del 27 dicembre 2018, la prescrizione non era maturata alla proposizione del ricorso. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare cessato dal servizio il diritto ai sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, ritenendo la fattispecie pienamente riconducibile all'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Ha escluso che il termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza abbia natura decadenziale, poiché la norma non lo qualifica come perentorio né collega espressamente al suo superamento la perdita del beneficio; il riferimento alle condizioni richieste riguarda lo status anagrafico e previdenziale dell'interessato. Ha inoltre ritenuto manifestamente non rilevante la questione di costituzionalità prospettata dall'INPS, richiamando l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare. L'INPS è stato obbligato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale della Polizia di Stato ... e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento.
La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali figurativi anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e si applica al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare con qualifiche equiparate.
art. 21 l. n. 232/1990
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa al ricalcolo del trattamento di fine servizio.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
Il Codice dell'ordinamento militare conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle somme dovute spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a fondare il regime di corresponsione dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 3 Cost.
Richiamato dall'INPS quale parametro della questione di legittimità costituzionale, ritenuta non rilevante dal Collegio.
art. 81 Cost.
Richiamato dall'INPS in relazione alla sostenibilità finanziaria del beneficio; il Collegio ha escluso che l'applicazione espressa dell'art. 6-bis possa essere disapplicata o reinterpretata in senso opposto per ragioni finanziarie.
Massime di principio
- Per il diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, il termine di prescrizione decorre dall'ordinativo di pagamento del credito principale o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, poiché solo da tale momento l'interessato può avere conoscenza dell'omesso computo del beneficio; non decorre automaticamente dalla cessazione dal servizio.
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, in possesso dei presupposti previsti dalla legge, il diritto al computo dei sei scatti stipendiali figurativi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non determina decadenza dal beneficio quando la legge non lo qualifica come perentorio e non ricollega espressamente al suo superamento la perdita del diritto.
- L'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini del trattamento di fine rapporto, al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.
- In presenza di una chiara previsione legislativa attributiva del beneficio, esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale non consentono al giudice di adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata avente contenuto contrario alla disposizione applicabile.
- Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi della disciplina richiamata dalla sentenza.
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