Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2588

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2588 del Consiglio, del 15 dicembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32025R2588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco sanzionatorio del regolamento (UE) n. 269/2014, inserendo 5 persone fisiche e 4 entità ritenute coinvolte nel sostegno economico e operativo alla guerra della Federazione russa contro l’Ucraina. Le motivazioni richiamano soprattutto il ruolo nel commercio e nella logistica del petrolio russo, inclusa la cosiddetta flotta ombra e pratiche di navigazione marittima irregolari e ad alto rischio. Il provvedimento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 aggiungendo 5 persone e 4 entità all’elenco delle misure restrittive relative all’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Incide sui soggetti inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, cioè persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive per azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’effetto pratico riguarda in particolare i rapporti economico-finanziari e commerciali con i soggetti elencati nell’allegato, nonché le attività connesse al settore energetico e al trasporto marittimo del petrolio russo. Non contiene esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal quadro sanzionatorio di base.

Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2588 del Consiglio attua il regolamento (UE) n. 269/2014, che disciplina le misure restrittive contro persone, entità e organismi responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il provvedimento interviene in un contesto di prosecuzione ed escalation dell’aggressione russa, richiamando le conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024 e la necessità di aumentare la pressione sulla Federazione russa.

Contesto politico e finalità

I considerando evidenziano che la recente campagna militare russa ha colpito in particolare infrastrutture civili, comprese quelle energetiche, idriche e sanitarie, causando gravi sofferenze alla popolazione civile e mirando a indebolire la resilienza dell’Ucraina. In tale quadro, il Consiglio ritiene necessario adottare ulteriori misure restrittive mediante l’inserimento di nuovi soggetti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco dei soggetti già colpiti dalle misure restrittive dell’Unione. L’effetto riguarda quindi i rapporti con le persone fisiche e giuridiche inserite nell’allegato I, con implicazioni operative per banche, operatori economici, imprese di navigazione, trader di materie prime e intermediari coinvolti in pagamenti, forniture, servizi logistici e altri rapporti giuridico-economici con tali soggetti.

Soggetti designati

L’allegato aggiunge 9 soggetti in totale:

  • 5 persone fisiche: Murtaza Ali Lakhani, Valery Kildiyarov, Anar Madatli, Talat Safarov ed Etibar Eyyub;
  • 4 entità: Nova Shipmanagement LLC-FZ, Citrine Marine SPC, Hung Phat Maritime Trading e SeverTransBunker Company Limited.

Le schede descrittive indicano, per la maggior parte dei soggetti, un collegamento con il commercio, la spedizione o la gestione di petrolio russo, con particolare riferimento alla compagnia statale Rosneft e alla cosiddetta flotta ombra russa. Per alcune entità viene specificato che gestiscono o possiedono petroliere coinvolte in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio, secondo la risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

Motivi dell’inserimento

Le motivazioni ricorrenti sono due:

  • il coinvolgimento in un settore economico, in particolare quello petrolifero, considerato una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa;
  • la partecipazione a strutture societarie o operative che consentono di esportare petrolio russo occultandone l’origine, spesso attraverso navi della flotta ombra e operazioni di navigazione non sicure o non trasparenti.

Per Talat Safarov ed Etibar Eyyub, il testo sottolinea anche che la loro attività vanifica significativamente le disposizioni della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014.

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione per la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, ciò comporta l’immediata necessità di aggiornare screening sanzionatori, verifiche KYC/AML e controlli su controparti, navi, beneficiari effettivi e operatori della filiera del petrolio russo.

Riferimenti normativi richiamati

Il regolamento si fonda sull’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014. Richiama inoltre la decisione 2014/512/PESC e il regolamento (UE) n. 833/2014, quale contesto sanzionatorio più ampio in materia di misure economiche contro la Russia.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato aggiunge 5 persone fisiche e 4 entità all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Soggetti inseriti nell’elenco

Sono aggiunti: Murtaza Ali Lakhani, Valery Kildiyarov, Anar Madatli, Talat Safarov ed Etibar Eyyub, nonché Nova Shipmanagement LLC-FZ, Citrine Marine SPC, Hung Phat Maritime Trading e SeverTransBunker Company Limited. Le motivazioni fanno riferimento alla partecipazione al settore petrolifero russo, al controllo o alla gestione di navi coinvolte nella cosiddetta flotta ombra russa e a operazioni di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni economicheucrainaenergiatrasporto marittimo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.