Regolamento (UE) 2025/2588
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2588 del Consiglio, del 15 dicembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco sanzionatorio del regolamento (UE) n. 269/2014, inserendo 5 persone fisiche e 4 entità ritenute coinvolte nel sostegno economico e operativo alla guerra della Federazione russa contro l’Ucraina. Le motivazioni richiamano soprattutto il ruolo nel commercio e nella logistica del petrolio russo, inclusa la cosiddetta flotta ombra e pratiche di navigazione marittima irregolari e ad alto rischio. Il provvedimento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 aggiungendo 5 persone e 4 entità all’elenco delle misure restrittive relative all’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Incide sui soggetti inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, cioè persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive per azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’effetto pratico riguarda in particolare i rapporti economico-finanziari e commerciali con i soggetti elencati nell’allegato, nonché le attività connesse al settore energetico e al trasporto marittimo del petrolio russo. Non contiene esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal quadro sanzionatorio di base.
Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2588 del Consiglio attua il regolamento (UE) n. 269/2014, che disciplina le misure restrittive contro persone, entità e organismi responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il provvedimento interviene in un contesto di prosecuzione ed escalation dell’aggressione russa, richiamando le conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024 e la necessità di aumentare la pressione sulla Federazione russa.
Contesto politico e finalità
I considerando evidenziano che la recente campagna militare russa ha colpito in particolare infrastrutture civili, comprese quelle energetiche, idriche e sanitarie, causando gravi sofferenze alla popolazione civile e mirando a indebolire la resilienza dell’Ucraina. In tale quadro, il Consiglio ritiene necessario adottare ulteriori misure restrittive mediante l’inserimento di nuovi soggetti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco dei soggetti già colpiti dalle misure restrittive dell’Unione. L’effetto riguarda quindi i rapporti con le persone fisiche e giuridiche inserite nell’allegato I, con implicazioni operative per banche, operatori economici, imprese di navigazione, trader di materie prime e intermediari coinvolti in pagamenti, forniture, servizi logistici e altri rapporti giuridico-economici con tali soggetti.
Soggetti designati
L’allegato aggiunge 9 soggetti in totale:
- 5 persone fisiche: Murtaza Ali Lakhani, Valery Kildiyarov, Anar Madatli, Talat Safarov ed Etibar Eyyub;
- 4 entità: Nova Shipmanagement LLC-FZ, Citrine Marine SPC, Hung Phat Maritime Trading e SeverTransBunker Company Limited.
Le schede descrittive indicano, per la maggior parte dei soggetti, un collegamento con il commercio, la spedizione o la gestione di petrolio russo, con particolare riferimento alla compagnia statale Rosneft e alla cosiddetta flotta ombra russa. Per alcune entità viene specificato che gestiscono o possiedono petroliere coinvolte in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio, secondo la risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.
Motivi dell’inserimento
Le motivazioni ricorrenti sono due:
- il coinvolgimento in un settore economico, in particolare quello petrolifero, considerato una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa;
- la partecipazione a strutture societarie o operative che consentono di esportare petrolio russo occultandone l’origine, spesso attraverso navi della flotta ombra e operazioni di navigazione non sicure o non trasparenti.
Per Talat Safarov ed Etibar Eyyub, il testo sottolinea anche che la loro attività vanifica significativamente le disposizioni della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014.
Effetti giuridici e applicazione
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione per la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, ciò comporta l’immediata necessità di aggiornare screening sanzionatori, verifiche KYC/AML e controlli su controparti, navi, beneficiari effettivi e operatori della filiera del petrolio russo.
Riferimenti normativi richiamati
Il regolamento si fonda sull’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014. Richiama inoltre la decisione 2014/512/PESC e il regolamento (UE) n. 833/2014, quale contesto sanzionatorio più ampio in materia di misure economiche contro la Russia.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato aggiunge 5 persone fisiche e 4 entità all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
Soggetti inseriti nell’elenco
Sono aggiunti: Murtaza Ali Lakhani, Valery Kildiyarov, Anar Madatli, Talat Safarov ed Etibar Eyyub, nonché Nova Shipmanagement LLC-FZ, Citrine Marine SPC, Hung Phat Maritime Trading e SeverTransBunker Company Limited. Le motivazioni fanno riferimento alla partecipazione al settore petrolifero russo, al controllo o alla gestione di navi coinvolte nella cosiddetta flotta ombra russa e a operazioni di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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