Regolamento (UE) 2025/2545
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2545 della Commissione, del 15 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 definendo le emissioni di CO2 di riferimento adeguate e specificando la metodologia per definire i veicoli rappresentativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 in attuazione del regolamento (UE) 2019/1242, introducendo le emissioni di CO2 di riferimento adeguate per determinati sottogruppi di veicoli pesanti. La modifica si fonda sugli effetti delle nuove procedure di omologazione, che hanno ridotto le emissioni stimate dei veicoli rappresentativi, e definisce anche la metodologia per individuare tali veicoli e i parametri da utilizzare. Le nuove emissioni di riferimento adeguate si applicano ai periodi di riferimento a partire dal 2025.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 fissando le emissioni di CO2 di riferimento adeguate per determinati sottogruppi di veicoli pesanti e la metodologia per individuare i veicoli rappresentativi.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori e, più in generale, alla determinazione delle emissioni di CO2 di riferimento nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1242 per specifici sottogruppi di veicoli pesanti 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD e 10-LH. Rileva per i periodi di riferimento a partire dall’anno 2025 per le emissioni di CO2 di riferimento adeguate (i = 1), mentre restano richiamate anche le emissioni non adeguate (i = 0) per il periodo di riferimento dell’anno 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha effetto dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle emissioni di CO2 di riferimento per veicoli pesanti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2545 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 per aggiornare le emissioni di CO2 di riferimento applicabili ad alcuni sottogruppi di veicoli pesanti. L’intervento è adottato in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242 e si fonda sull’esigenza di tener conto delle modifiche alle procedure di omologazione, che hanno inciso in senso riduttivo sulle emissioni dei veicoli rappresentativi.
Contesto e ratio dell’intervento
I considerando precisano che le procedure di omologazione previste dal regolamento (CE) n. 595/2009 sono state modificate introducendo nuovi profili di utilizzo nello strumento di simulazione, nuove procedure per il cambio marcia e una valutazione completa dei sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tale aggiornamento ha comportato una diminuzione delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti rappresentativi di oltre 5 g CO2/km. La Commissione, pertanto, deve adeguare per la prima volta le emissioni di CO2 di riferimento per determinati sottogruppi e definire anche la metodologia per individuare i veicoli rappresentativi, con l’obiettivo di massimizzare l’accuratezza e limitare gli oneri amministrativi per i costruttori.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda i sottogruppi di veicoli pesanti 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD e 10-LH. I nuovi valori rilevano per la determinazione delle emissioni di CO2 di riferimento adeguate (i = 1), mentre il quadro delle emissioni non adeguate (i = 0) resta richiamato per il periodo di riferimento dell’anno 2019. La disciplina è collegata al sistema del regolamento (UE) 2019/1242, in particolare all’allegato II, punti 1 e 2, e all’articolo 13 quater relativo al registro centralizzato.
Criteri per i veicoli rappresentativi
Per determinare le emissioni di CO2 di riferimento adeguate, i veicoli rappresentativi devono essere selezionati tra quelli iscritti nel registro centralizzato, comunicati nel periodo di riferimento dell’anno 2019 e classificati come rappresentativi nel registro stesso. Il regolamento chiarisce inoltre che:
- i valori del carico utile da utilizzare sono quelli fissati dall’allegato I, punto 2.5.1, del regolamento (UE) 2019/1242;
- il coefficiente di ponderazione statistica è pari a 1 per tutti i veicoli rappresentativi.
Aggiornamento dei valori di riferimento
Il nuovo allegato sostituisce integralmente quello del regolamento (UE) 2025/2335 e riporta i valori delle emissioni di CO2 di riferimento per ciascun sottogruppo, distinguendo tra:
- i = 0, emissioni di riferimento non adeguate;
- i = 1, emissioni di riferimento adeguate. I valori sono espressi in g/tkm e sono applicabili ai periodi di riferimento a partire dal 2019 e dal 2025, secondo la colonna pertinente del nuovo allegato.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle emissioni di CO2 di riferimento
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 è integrato prevedendo che le emissioni di CO2 di riferimento adeguate, di cui all’allegato II, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1242, per il periodo di riferimento dell’anno 2025 e i periodi successivi, figurano nell’allegato del nuovo regolamento.
Definizione dei veicoli rappresentativi per i = 1
È inserito l’articolo 1 bis, che stabilisce che, per determinare le emissioni di CO2 di riferimento adeguate (i = 1), i veicoli rappresentativi dei sottogruppi 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD e 10-LH sono quelli inclusi nel registro centralizzato di cui all’articolo 13 quater del regolamento (UE) 2019/1242, comunicati nel periodo di riferimento dell’anno 2019 e classificati come rappresentativi nel registro.
Parametri per la determinazione delle emissioni
Per la determinazione delle emissioni di CO2 si devono usare i valori del carico utile stabiliti nell’allegato I, punto 2.5.1, del regolamento (UE) 2019/1242. Il coefficiente di ponderazione statistica di cui all’allegato II, punto 1, del medesimo regolamento è fissato pari a 1 per tutti i veicoli rappresentativi.
Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2025/2335
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 è integralmente sostituito con il nuovo allegato, che riporta le emissioni di CO2 di riferimento non adeguate (i = 0) e adeguate (i = 1) per ciascun sottogruppo interessato, in g/tkm.
Valori delle emissioni di riferimento per sottogruppo
Il nuovo allegato indica, per i periodi di riferimento dal 2019 e dal 2025, i valori di rCO2sg,0 e rCO2sg,1 per i sottogruppi 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD e 10-LH, con valori specifici espressi in g/tkm per ciascun sottogruppo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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