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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2520

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520 della Commissione, del 15 dicembre 2025, che stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Aromia bungii (Faldermann), relativo a misure per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1503

Normativa europea32025R2520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro unionale di lotta contro Aromia bungii, sostituendo le misure precedenti con una disciplina più dettagliata su indagini, aree delimitate, eradicazione e contenimento. Impone agli Stati membri indagini annuali basate sul rischio, piani di emergenza specifici e obblighi di notifica alla Commissione. Nelle aree infestate stabilisce misure incisive di abbattimento, smaltimento e limitazione degli spostamenti, mentre nelle aree in cui l’eradicazione non è più possibile consente un regime di contenimento con zona cuscinetto più ampia.

Misure fitosanitarie per prevenire, eradicare o contenere la diffusione di Aromia bungii nell’Unione europea, con abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione e disciplina le misure contro Aromia bungii (Faldermann), organismo nocivo prioritario e da quarantena noto in alcune parti del territorio dell’Unione. Riguarda in particolare le piante specificate di Prunus spp. (piante da impianto, escluse le sementi, con fusto o colletto radicale di diametro almeno pari a 1 cm), il legno e il materiale da imballaggio di legno di Prunus spp., nonché le piante sentinella. Prevede misure sia fuori dalle aree delimitate sia nelle aree delimitate per eradicazione o contenimento, con applicazione territoriale specifica alle aree elencate nell’allegato I; alcune disposizioni tecniche si applicano dal 1° gennaio 2027. Sono previste deroghe limitate alla definizione dell’area delimitata e alla rimozione di singole piante di particolare valore sociale, culturale o ambientale.

Misure per prevenire, eradicare o contenere Aromia bungii

Il regolamento aggiorna il regime unionale di contrasto ad Aromia bungii (Faldermann), organismo nocivo prioritario e da quarantena noto in alcune parti del territorio dell’Unione. La disciplina sostituisce la precedente decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 e si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031, con misure differenziate per prevenzione, eradicazione e contenimento.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica a tutte le autorità competenti degli Stati membri e riguarda in particolare le piante specificate di Prunus spp., il legno e il materiale da imballaggio di legno di Prunus spp., nonché le piante sentinella utilizzate nelle indagini. Ai fini del testo, "organismo nocivo specificato" è Aromia bungii, mentre l’area delimitata per il contenimento è l’area elencata nell’allegato I in cui l’eradicazione non è possibile.

Indagini annuali fuori dalle aree delimitate e piani di emergenza

Le autorità competenti devono effettuare indagini annuali basate sul rischio nelle zone del territorio in cui la presenza dell’organismo nocivo non è nota. Le indagini devono essere progettate in modo da rilevare un basso livello di infestazione con sufficiente affidabilità statistica e si basano sugli orientamenti EFSA per le indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio.

Le indagini si svolgono all’aperto e, se del caso, in vivai, centri di giardinaggio, centri di vendita, segherie di latifoglie e altri siti pertinenti; devono essere effettuate nei periodi più idonei dell’anno in relazione alla biologia dell’organismo nocivo e delle piante ospiti. I metodi previsti comprendono l’esame visivo, l’eventuale cattura, il campionamento e le prove; è possibile utilizzare cani da fiuto come supporto.

Ogni Stato membro deve inoltre assicurare che il piano di emergenza di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 contempli l’eradicazione dell’organismo nocivo, le risorse necessarie e le procedure per individuare i proprietari, notificare gli ordini di rimozione e accedere alle proprietà private. Il piano deve essere aggiornato annualmente, se necessario.

Definizione delle aree delimitate

Quando la presenza dell’organismo nocivo è confermata ufficialmente, lo Stato membro interessato deve delimitare senza indugio un’area ai fini dell’eradicazione. La delimitazione comprende:

  • una zona infestata, che include tutte le piante infestate e le piante specificate che potrebbero diventare infestate entro un raggio di almeno 100 m;
  • una zona cuscinetto di almeno 2 km oltre la zona infestata nelle aree di eradicazione;
  • una zona cuscinetto di almeno 4 km nelle aree di contenimento.

La delimitazione deve basarsi su principi scientifici, sulla biologia dell’organismo nocivo, sul livello di infestazione, sulla distribuzione delle piante specificate e su un’indagine di delimitazione progettata per rilevare una presenza dell’1 % con livello di sicurezza del 95 %.

Sono previste riduzioni della zona cuscinetto:

  • fino a non meno di 1 km, nelle aree di eradicazione, se l’autorità competente conclude che l’eradicazione è possibile;
  • fino a non meno di 2 km, nelle aree di contenimento, se la distanza è ritenuta adeguata per contenere l’organismo nocivo.

L’autorità competente deve inoltre garantire che il pubblico e gli operatori professionali siano informati della delimitazione.

Deroghe alla definizione dell’area delimitata

In deroga alla regola generale, l’autorità competente può evitare di stabilire un’area delimitata se dimostra che:

  • l’organismo nocivo è stato introdotto con piante, legno o materiale da imballaggio di legno già infestati prima dell’introduzione nell’area, oppure si tratta di una rilevazione isolata non idonea a portare all’insediamento;
  • sulla base di un’indagine specifica e delle misure di eradicazione adottate non vi è insediamento e la diffusione e la riproduzione non sono possibili per ragioni biologiche.

In tali casi devono comunque essere adottate misure immediate di eradicazione, indagini intensive per almeno un ciclo vitale più un anno e comunque per non meno di quattro anni consecutivi entro un raggio di almeno 1 km, tracciamento dell’origine dell’infestazione, sensibilizzazione del pubblico e altre misure conformi alle ISPM n. 9 e n. 14. L’obbligo di indagine non si applica solo se la presenza o la comparsa di adulti può essere esclusa in modo inequivocabile e la relativa motivazione è comunicata per iscritto alla Commissione.

Indagini annuali nelle aree delimitate

Nelle aree delimitate, le autorità competenti devono effettuare indagini annuali intensive sulle piante specificate. Le indagini devono seguire l’articolo 3, includere, se del caso, piante sentinella e, ove opportuno, campionamento distruttivo mirato. La progettazione dell’indagine deve essere coerente con gli orientamenti EFSA e deve consentire di rilevare una presenza dell’1 % con livello di sicurezza almeno del 95 %.

Le piante sentinella, se utilizzate, devono essere ispezionate almeno una volta al mese durante la stagione di volo e distrutte ed esaminate prima che l’organismo nocivo completi un intero ciclo vitale nella zona interessata. I risultati delle indagini devono essere trasmessi alla Commissione secondo i modelli dell’allegato II.

Misure di eradicazione

Nelle zone infestate, l’eradicazione richiede una serie di interventi immediati, tra cui:

  • abbattimento delle piante infestate e delle piante sintomatiche;
  • rimozione completa delle radici se vi sono gallerie larvali sotto il colletto;
  • abbattimento di tutte le piante specificate entro 100 m e loro ispezione;
  • rimozione, esame e smaltimento sicuro delle piante abbattute e del legno/materiale da imballaggio associati;
  • divieto di spostamento di piante, legno e materiale da imballaggio potenzialmente infestati al di fuori dell’area delimitata;
  • tracciamento dell’origine dell’infestazione;
  • sostituzione delle piante specificate con specie non sensibili, ove opportuno;
  • divieto di presenza all’aperto di nuove piante specificate nella zona, salvo i luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le piante sentinella;
  • sensibilizzazione del pubblico;
  • misure specifiche per superare ostacoli pratici all’eradicazione;
  • qualsiasi altra misura utile, conformemente alle ISPM n. 9 e n. 14.

Se non è possibile rimuovere ceppi profondi e radici superficiali, questi devono essere interrati ad almeno 40 cm o coperti con materiale resistente agli insetti. Se le piante infestate sono individuate fuori dal periodo di volo, abbattimento e rimozione devono avvenire prima del volo successivo.

Per i luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, le indagini ufficiali annuali entro 1 km devono avere una progettazione tale da consentire di rilevare un livello di presenza dell’1 % con livello di sicurezza almeno del 99 %.

Spostamento di legno e materiale da imballaggio di legno

Quando il legno e il materiale da imballaggio di legno specificati devono essere spostati al di fuori dell’area delimitata e nell’area non vi sono impianti di trattamento o trasformazione, essi devono essere trasferiti sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso fino all’impianto più vicino esterno all’area, per un trattamento o una trasformazione immediata ai sensi dell’allegato VIII, punti da 33 a 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’autorità competente deve poi svolgere indagini annuali nell’area intorno a tale impianto entro un raggio di almeno 1 km.

Misure di contenimento

Nelle aree delimitate per il contenimento, elencate nell’allegato I, le autorità competenti devono adottare misure analoghe ma adattate a un approccio meno rigoroso. Sono previste l’eliminazione delle piante infestate e sintomatiche, lo smaltimento sicuro, il divieto di spostamento dei materiali potenzialmente infestati, la sostituzione con piante non sensibili, il divieto di nuove piante specificate all’aperto nella zona infestata, la sensibilizzazione del pubblico e misure specifiche per garantire il contenimento.

Anche qui si applicano le regole sul trattamento o trasformazione del legno e del materiale da imballaggio di legno fuori dall’area delimitata, nonché indagini annuali nell’area di 1 km attorno agli impianti interessati. Se la presenza dell’organismo nocivo nella zona cuscinetto è confermata ufficialmente, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.

Comunicazioni annuali, abrogazione ed entrata in vigore

Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate nell’anno civile precedente e sui risultati delle misure previste dagli articoli da 3 a 10, sul numero di campioni raccolti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e sui motivi dell’eventuale ricorso alla deroga prevista per le singole piante di particolare valore e sulle misure adottate.

Il regolamento abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1503. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 3, si applicano dal 1° gennaio 2027.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

Definisce le misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Aromia bungii, per eradicare l’organismo quando rilevato e per contenerlo quando l’eradicazione non è più possibile. Stabilisce le nozioni di organismo nocivo specificato, piante specificate, piante sentinella, legno e materiale da imballaggio di legno specificati e area delimitata per il contenimento.

Indagini annuali fuori dalle aree delimitate e piani di emergenza

Impone alle autorità competenti indagini annuali basate sul rischio nelle aree in cui la presenza dell’organismo non è nota, con esami visivi, eventuali catture, campionamenti e prove, anche con cani da fiuto. Ogni Stato membro deve predisporre e aggiornare annualmente il piano di emergenza ex articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, includendo eradicazione, risorse disponibili e procedure per identificare i proprietari, notificare gli ordini di rimozione e accedere a proprietà private.

Definizione, struttura e deroghe delle aree delimitate

Quando la presenza è confermata, lo Stato membro deve stabilire senza indugio un’area delimitata comprendente zona infestata e zona cuscinetto. La zona infestata include almeno 100 m attorno alle piante infestate; la zona cuscinetto è di almeno 2 km per l’eradicazione e 4 km per il contenimento, con possibilità di riduzione rispettivamente a non meno di 1 km e 2 km in presenza di determinate condizioni. Sono previste deroghe alla definizione dell’area delimitata per introduzioni accidentali o rilevazioni isolate senza insediamento, a condizione di indagini specifiche e misure immediate.

Passaggio al contenimento e abolizione dell’area delimitata

Se per almeno quattro anni consecutivi il livello di infestazione rende impossibile l’eradicazione, l’autorità competente può passare a un regime di contenimento e deve notificare immediatamente la Commissione. L’area delimitata può essere abolita se, sulla base delle indagini, l’organismo nocivo non è rilevato per almeno quattro anni consecutivi o nei casi in cui ricorrano le condizioni derogatorie previste.

Misure di eradicazione e di contenimento

Nelle aree di eradicazione sono previste l’abbattimento immediato delle piante infestate e di quelle sintomatiche, la rimozione delle radici in caso di gallerie larvali, l’abbattimento delle piante specificate nel raggio di 100 m, lo smaltimento sicuro, il divieto di spostamento, la tracciabilità dell’origine dell’infestazione, la sensibilizzazione del pubblico e misure aggiuntive conformi alle ISPM n. 9 e n. 14. Nelle aree di contenimento le misure sono simili ma adattate al regime meno rigoroso, con obbligo di notifica, controllo degli spostamenti e applicazione dell’articolo 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031 se la presenza è confermata nella zona cuscinetto.

Comunicazione, abrogazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle misure adottate, sui risultati delle indagini e sui motivi dell’eventuale deroga per singole piante di particolare valore. È abrogata la decisione di esecuzione (UE) 2018/1503. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; alcune disposizioni tecniche si applicano dal 1° gennaio 2027.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàagricolturaprevenzione degli organismi nocivicircolazione di piante e legnocontrolli ufficiali

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