Regolamento (UE) 2025/2558
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2558 del Consiglio, del 15 dicembre 2025, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna gli elenchi sanzionatori dell’UE relativi alla RPDC, mantenendo le misure restrittive già in essere e modificando alcune voci per riflettere informazioni aggiornate. Interviene sugli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, con riferimento a una persona fisica e a tre entità, ma nel testo pubblicato sono riportate le sostituzioni di una persona, una entità dell’allegato XV e due entità dell’allegato XVI. L’atto è immediatamente vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento degli elenchi di persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’UE contro la Repubblica popolare democratica di Corea, incidendo sugli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509. Riguarda persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi già designati in tali allegati; nel caso specifico aggiorna una voce dell’allegato XV e due voci dell’allegato XVI. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti della RPDC
Il regolamento di esecuzione interviene sul sistema sanzionatorio dell’Unione verso la Repubblica popolare democratica di Corea, aggiornando specifiche designazioni presenti nel regolamento (UE) 2017/1509. L’atto si fonda sul riesame periodico previsto dall’articolo 47 bis, paragrafo 1, e mira a mantenere operative le misure restrittive già adottate, integrando le informazioni su soggetti ritenuti coinvolti nei programmi nucleari, missilistici e nell’elusione delle sanzioni.
Base giuridica e finalità
Il Consiglio richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2017/1509, in particolare gli articoli 47 e 47 bis. Dal considerando emerge che l’Unione ha ritenuto opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone ed entità già designate e aggiornare alcune voci alla luce di informazioni più recenti.
Ambito materiale degli aggiornamenti
L’intervento normativo non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509.
- Nell’allegato XV è aggiornata la voce di una persona fisica, HONG Sung-Mu, con conferma del suo ruolo di vice direttore del Munitions Industry Department (MID) e con ulteriori elementi relativi alla sua partecipazione ad attività collegate al programma nucleare e missilistico della RPDC.
- Sempre nell’allegato XV è aggiornata la voce del Centro di ricerca scientifica nucleare di Yongbyon, descritto come sito capace di produrre materiale fissile per usi militari, con riferimenti a reattore da 5 MW(e), laboratorio radiochimico, reattore ad acqua leggera e impianto di arricchimento dell’uranio.
- Nell’allegato XVI sono sostituite le voci del Maritime Administrative Bureau e della Korea Paekho Trading Corporation.
Contenuto delle singole designazioni aggiornate
Per il Maritime Administrative Bureau il testo precisa che l’entità avrebbe aiutato a eludere le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante cambi di nome, nuova registrazione di beni di entità designate e fornitura di falsa documentazione a navi soggette a sanzioni ONU.
Per la Korea Paekho Trading Corporation il regolamento segnala un coinvolgimento in attività di costruzione ed esportazione di statue all’estero, nell’accesso illecito ai sistemi finanziari internazionali, e nell’elusione delle sanzioni, con sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC. Sono inoltre richiamate partecipazioni a fiere commerciali nel 2024, rispettivamente a Vladivostok e a Pyongyang.
Effetti temporali e applicazione negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per gli atti di questo tipo, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Riesame e mantenimento delle designazioni
Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, ha riesaminato gli elenchi delle persone, entità, organismi e navi designati di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII e ha ritenuto opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone ed entità elencate negli allegati XV e XVI.
Aggiornamento dell’allegato XV
Nella sezione relativa alle persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), la voce 10 è sostituita con l’aggiornamento relativo a HONG Sung-Mu, con nuove e ulteriori informazioni identificative e motivazioni aggiornate sul suo ruolo nel programma missilistico e nucleare della RPDC.
Aggiornamento dell’allegato XV - entità nucleare di Yongbyon
Nella sezione relativa alle persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), la voce 4 è sostituita con il Centro di ricerca scientifica nucleare di Yongbyon, con indicazione di ulteriori elementi fattuali sul funzionamento di impianti per materiale fissile e sulle osservazioni dell’AIEA e del gruppo di esperti ONU.
Aggiornamento dell’allegato XVI
Nell’allegato XVI, sezione relativa a persone giuridiche, entità e organismi, le voci 3 e 8 sono sostituite rispettivamente con il Maritime Administrative Bureau e con la Korea Paekho Trading Corporation, con dettagli identificativi aggiornati e motivazioni inerenti all’elusione delle sanzioni e al sostegno ai programmi nucleari e balistici della RPDC.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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