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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2521

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2521 della Commissione, del 15 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni volte a prevenire l’ingresso e la diffusione nell’Unione dell’Aromia bungii (Faldermann)

Normativa europea32025R2521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro fitosanitario dell’UE relativo ad Aromia bungii, incorporando nel regolamento (UE) 2019/2072 prescrizioni già sperimentate con la precedente decisione di esecuzione 2018/1503. L’intervento amplia l’elenco delle specie ospiti di Prunus, ricalibra i requisiti di campionamento distruttivo, adegua i codici NC e introduce/precisa condizioni per l’importazione e lo spostamento di legname, piante da impianto e materiale da imballaggio in legno. La disciplina mira a rafforzare coerenza, certezza del diritto e proporzionalità delle misure di prevenzione.

Modifica le regole fitosanitarie UE per prevenire l’ingresso e la diffusione di Aromia bungii (Faldermann), aggiornando gli elenchi e le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per le piante e il legname di Prunus spp.

Ambito di applicazione

Si applica nell’intera Unione europea alle piante, ai prodotti vegetali, al legname e ad altri oggetti suscettibili di ospitare Aromia bungii (Faldermann), in particolare alle merci originarie di paesi terzi o spostate all’interno dell’Unione da aree delimitate stabilite ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520. Incide su importazione nell’UE, circolazione intra-UE e requisiti documentali (certificato fitosanitario e passaporto delle piante) per specifici materiali di Prunus spp.; non introduce un regime autonomo, ma modifica gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento (UE) 2019/2072. Rilevanti esclusioni e distinzioni riguardano talune forme di legname o materiale da imballaggio che, se trattate o conformi a specifiche prescrizioni, sono soggette a regimi diversi.

Modifica del regime fitosanitario per Aromia bungii (Faldermann)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2521 integra nel sistema ordinario del regolamento (UE) 2019/2072 le misure già sperimentate in precedenza per contenere il rischio fitosanitario connesso ad Aromia bungii (Faldermann). La Commissione richiama la necessità di coerenza e certezza del diritto e rileva che le misure già applicate in base alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 si sono dimostrate efficaci nel ridurre il rischio a un livello accettabile.

Contesto normativo e finalità

L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Dopo l’abrogazione della direttiva 2000/29/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 disciplina in modo uniforme le condizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Con il presente atto la Commissione modifica gli allegati di tale regolamento per includere in via stabile le prescrizioni relative ad Aromia bungii, aggiornandole ove necessario.

Ambito materiale della modifica

La revisione riguarda in particolare gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento (UE) 2019/2072:

  • l’allegato VII, per le prescrizioni di introduzione nell’Unione di specifico legname di Prunus spp. proveniente da determinati paesi terzi;
  • l’allegato VIII, per le prescrizioni di spostamento all’interno dell’Unione di piante da impianto e legname di Prunus spp. originari di aree delimitate;
  • l’allegato XI, per l’elenco delle merci per le quali è richiesto il certificato fitosanitario all’importazione;
  • l’allegato XIII, per i casi in cui è richiesto il passaporto delle piante per la circolazione intra-UE.

Prescrizioni per l’introduzione nell’Unione del legname di Prunus spp.

Nel nuovo testo dell’allegato VII, punto 101, il legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Prunus spp. può provenire da Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Vietnam solo se accompagnato da dichiarazione ufficiale che attesti una delle seguenti condizioni:

  • origine in una zona riconosciuta indenne da Aromia bungii dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese d’origine, conformemente alla norma internazionale ISPM 4;
  • lavorazione in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm di spessore e larghezza;
  • trattamento termico con temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname.

La zona indenne deve essere indicata nel certificato fitosanitario alla rubrica "Luogo di origine". Il trattamento termico deve essere riportato nel certificato fitosanitario ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

Spostamento di piante da impianto di Prunus spp. all’interno dell’Unione

Il nuovo punto 17.4 dell’allegato VIII disciplina le piante da impianto di Prunus spp. con fusto di diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, originarie di un’area delimitata o introdotte in un luogo di produzione in tale area. Per lo spostamento è richiesta una dichiarazione ufficiale che confermi la coltivazione:

  • per almeno i due anni precedenti lo spostamento, oppure per tutto il ciclo vitale se la pianta ha meno di due anni;
  • in un luogo di produzione sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali, in periodi opportuni, senza constatazione di indizi dell’organismo nocivo;
  • con eventuale campionamento distruttivo mirato su fusti e rami.

Se le piante sono coltivate in un sito, il sito deve essere:

  • fisicamente isolato per impedire l’introduzione di Aromia bungii, oppure
  • oggetto di indagini ufficiali annuali entro un raggio di almeno 1 km, senza presenza dell’organismo nocivo né indizi della sua presenza, e con applicazione di trattamenti preventivi oppure con campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto prima dello spostamento.

Il campionamento deve essere dimensionato in modo da rilevare un’infestazione pari almeno all’1 % con affidabilità del 99 %. I portainnesti conformi a tali prescrizioni possono essere innestati con marze non coltivate secondo le stesse condizioni, purché tali marze abbiano diametro non superiore a 1 cm nel punto più spesso.

Legname e materiale da imballaggio in legno: nuove categorie e condizioni

L’allegato VIII è inoltre integrato con tre nuove voci:

  • punto 33: legname di Prunus spp. originario di aree delimitate o introdotto in tali aree, con esclusione di alcune forme di scarto e di taluni imballaggi, ammissibile solo se sottoposto a trattamento termico a 56 °C per almeno 30 minuti oppure a radiazioni ionizzanti fino ad assorbimento minimo di 1 kGy;
  • punto 34: legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi o cascami di Prunus spp. originario di aree delimitate, ammissibile se trattato termicamente o lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm;
  • punto 35: materiale da imballaggio in legno di Prunus spp. originario di una zona delimitata, che deve provenire da legname scortecciato, essere trattato conformemente all’ISPM 15 e recare il marchio previsto da tale norma internazionale.

Certificato fitosanitario e passaporto delle piante

Nel nuovo testo dell’allegato XI, parte A, punto 12, la voce "Prunus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale" viene sostituita da un elenco dettagliato di categorie merceologiche e codici NC. L’effetto pratico è chiarire, per varie forme di legname, combustibile legnoso, travature, assi, fogli, profilati, botti e costruzioni prefabbricate di legno, quando sia richiesto il certificato fitosanitario per l’introduzione nell’Unione.

Parallelamente, l’allegato XIII aggiunge i punti 4.4 e 4.5, con cui il passaporto delle piante diventa necessario per:

  • il legname di Prunus spp. di cui all’allegato VIII, punto 33;
  • il legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di Prunus spp. di cui al punto 34.

Aggiornamento dei codici NC

Il regolamento adegua i codici NC riportati negli allegati VII e XI alla revisione più recente del regolamento (CEE) n. 2658/87. Si tratta di un allineamento tecnico necessario per mantenere la corrispondenza tra nomenclatura doganale e prescrizioni fitosanitarie.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formula finale standard, viene ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2019/2072

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, al fine di integrare nel regime ordinario dell’UE le prescrizioni fitosanitarie relative ad Aromia bungii (Faldermann).

Legname di Prunus spp. da paesi terzi: condizioni di introduzione

Nell’allegato VII, punto 101, il legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Prunus spp., originario di Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Vietnam, può essere introdotto solo con dichiarazione ufficiale attestante una delle tre condizioni previste: origine in zona indenne riconosciuta secondo ISPM 4, lavorazione in pezzi non superiori a 2,5 cm di spessore e larghezza, oppure trattamento termico a 56 °C per almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario ex articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

Piante da impianto di Prunus spp. da aree delimitate: requisiti di spostamento intra-UE

Nell’allegato VIII è inserito il punto 17.4 per le piante da impianto di Prunus spp. con fusto di diametro pari o superiore a 1 cm nel punto più spesso, originarie di un’area delimitata o introdotte in un luogo di produzione in tale area. È richiesta una dichiarazione ufficiale che attesti coltivazione per almeno i due anni precedenti lo spostamento, o per l’intero ciclo vitale se più breve, in un luogo di produzione soggetto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali senza indizi di infestazione e, se del caso, a campionamento distruttivo mirato. Se le piante sono coltivate in un sito, il sito deve essere fisicamente isolato oppure, in alternativa, circondato da indagini ufficiali annuali entro 1 km senza presenza dell’organismo nocivo e con applicazione di trattamenti preventivi o campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto prima dello spostamento. Il campionamento deve consentire di rilevare un’infestazione almeno dell’1 % con affidabilità del 99 %. I portainnesti conformi possono essere innestati con marze non coltivate nelle medesime condizioni, purché di diametro non superiore a 1 cm.

Legname di Prunus spp. e materiale da imballaggio: nuove voci nell’allegato VIII

Sono aggiunti i punti 33, 34 e 35 nell’allegato VIII. Il punto 33 riguarda il legname di Prunus spp. originario di aree delimitate o introdotto in tali aree, con esclusione di talune forme di scarto e di materiale da imballaggio, consentendone lo spostamento solo se trattato termicamente a 56 °C per almeno 30 minuti oppure irradiato ionizzando fino ad assorbimento minimo di 1 kGy. Il punto 34 riguarda il legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi o cascami di Prunus spp. originario di aree delimitate, ammissibile se trattato termicamente come sopra o ridotto a pezzi non superiori a 2,5 cm. Il punto 35 riguarda il materiale da imballaggio in legno di Prunus spp. originario di una zona delimitata, che deve essere ottenuto da legname scortecciato, trattato secondo la norma ISPM 15 e marcato con il relativo marchio fitosanitario.

Certificati fitosanitari e passaporti delle piante

Nell’allegato XI, parte A, punto 12, la voce relativa a Prunus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, è sostituita e ampliata con una più dettagliata elencazione di categorie merceologiche e relativi codici NC, per precisare quando è richiesto il certificato fitosanitario all’ingresso nell’Unione.

Passaporto delle piante per specifiche categorie di legname

Nell’allegato XIII sono inseriti i punti 4.4 e 4.5, che assoggettano al passaporto delle piante il legname di Prunus spp. di cui all’allegato VIII, punto 33, e il legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di Prunus spp. di cui al punto 34, quando destinati alla circolazione nel territorio dell’Unione.

Adeguamento dei codici NC

I codici NC elencati negli allegati VII e XI sono aggiornati per riflettere la più recente modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacommercio internazionalecircolazione delle mercisicurezza alimentare

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