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Sentenza

Sentenza n. 554/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Ospedaletti n. 17 del 15 febbraio 2023, ad oggetto “istanza di affidamento in concessione mediante l'istituto della finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, della progettazione, esecuzione dei lavori e gestione del nuovo porto turistico di Ospedaletti. Determinazioni in merito” e di tutti i suoi allegati, nonché della (non conosciuta) deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16 febbraio 2023, laddove, si condivide e si dichiara di pubblico interesse una Proposta che riguarda manufatti realizzati dalla ex concessionaria Società FIN.IM.

Giustizia amministrativa202300226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più necessaria una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate, anche in considerazione della definizione in rito e dell'accordo delle parti.

TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta Comunale di Ospedaletti n. 17 del 15 febbraio 2023, relativa alla proposta di affidamento in concessione mediante finanza di progetto della progettazione, esecuzione e gestione del nuovo porto turistico, nonché deliberazione consiliare connessa alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale e la connessa deliberazione del Consiglio Comunale, contestando la condivisione e dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di finanza di progetto concernente anche manufatti realizzati dalla precedente concessionaria. Il Comune e la controinteressata costituiti hanno chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, con memoria del 20 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non residui un'utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di giudizio possono essere compensate, anche sulla base dell'accordo delle parti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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