Cassazione Penale, Ordinanza n. 35550/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 17 aprile 2026, che aveva revocato l’affidamento in prova al servizio sociale. La revoca era stata disposta dopo una denuncia per ricettazione e, indipendentemente dall’accertamento di tale reato, sulla base della valutazione che la condotta complessiva fosse incompatibile con la finalità risocializzante della misura e non rispettosa delle prescrizioni: il condannato non aveva esibito i documenti di proprietà dell’autovettura, non aveva fornito le generalità della persona che gliel’aveva consegnata, poi risultata intestataria fittizia di numerosi veicoli, non si era presentato alle forze dell’ordine nonostante una convocazione formale ed era stato controllato pochi giorni prima in compagnia di un pregiudicato. Il ricorso, secondo la Corte, si limitava a sollecitare una ricostruzione alternativa dei fatti e della valutazione degli elementi posti a fondamento dell’ordinanza, senza prospettare una censura scrutinabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché interamente rivolto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità, a fronte di una motivazione ritenuta adeguata. Resta quindi ferma la revoca dell’affidamento in prova disposta dal Tribunale di sorveglianza di Milano il 17 aprile 2026. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata pronunciata il 9 luglio 2026.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, anziché individuare un vizio della decisione, si limiti a sollecitare una ricostruzione alternativa degli elementi di fatto valutati dal giudice di sorveglianza.
- La revoca dell’affidamento in prova può essere fondata sulla valutazione del comportamento complessivo del condannato e della sua incompatibilità con l’opportunità risocializzante concessa; nel caso esaminato, la motivazione considerava anche le violazioni delle prescrizioni e le condotte successive, indipendentemente dal reato oggetto della denuncia.
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