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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40233/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del 20/06/2025 del Tribunale di Napoli che, in accoglimento del riesame proposto da Angelo Marrazzo, ha annullato l'ordinanza del GIP (20/05/2025) che aveva disposto gli arresti domiciliari per i reati di estorsione (art. 629 c.p.) aggravata dal metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorso deduce violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e censura carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del Riesame: in particolare si lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato atti trasmessi dal Pubblico Ministero (ulteriori esposti anonimi analoghi a quelli rinvenuti in perquisizione), abbia dato rilevanza eccessiva al decorso del tempo e ad alcuni episodi interpretati come indici di mancata soggezione estorsiva, e non abbia considerato elementi idonei a dimostrare la perdurante capacità intimidatoria e di condizionamento del Marrazzo. La difesa ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, per i reati aggravati dal metodo mafioso (e quando è contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.), opera una "doppia presunzione relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 e art. 51, comma 3-bis c.p.p.). La Corte ha censurato il Tribunale del Riesame per aver basato la revoca della misura soprattutto sul decorso del tempo e per non avere valutato in modo coerente e motivato gli esposti anonimi e altri elementi fattuali che potevano indicare la persistenza di esigenze cautelari. Ha altresì precisato che la presunzione può essere superata solo con elementi concreti e specifici che dimostrino l'effettivo e completo affievolimento delle esigenze cautelari. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale per un nuovo giudizio, impartendo di valutare le criticità in conformità ai principi indicati; non ha invece esaminato la questione dell'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso sollevata dalla difesa per materia di devoluzione del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (comma terzo). La Corte ha affermato che tale presunzione, nei casi con aggravante di metodo mafioso, può essere superata solo con elementi concreti e specifici che dimostrino l'effettivo affievolimento di tutte le esigenze cautelari; il semplice decorso del tempo non è sufficiente.

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Combinato con l'art. 275, comma 3, produce la "doppia presunzione" (anche di adeguatezza della custodia cautelare in carcere) nei casi previsti; la Corte ne ha richiamato la portata estensiva anche quando è contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Circostanza aggravante (metodo mafioso). La sentenza afferma che, quando tale aggravante è contestata, la relativa presunzione prevista per talune fattispecie comporta un maggiore onere motivazionale per il giudice che intenda ritenere superate le esigenze cautelari.

  • art. 629 c.p.

    Delitto di estorsione: norma sostanziale che delinea il reato per cui è stata disposta la misura cautelare. La gravità delle condotte aggravate dal metodo mafioso ha inciso sulla portata delle presumzioni cautelari richiamate.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in sede di censura relativa alla corretta impugnazione e alle esigenze motivazionali delle ordinanze cautelari; nella vicenda si contestava il rispetto dei doveri motivazionali e procedurali relativi alle decisioni sulle misure.

Massime di principio

  • Per reati aggravati dal "metodo mafioso" opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere: tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti, specifici e attuali che dimostrino il completo affievolimento del pericolo.
  • Il semplice decorso del tempo, anche se significativo, non è di per sé sufficiente a far ritenere superata la presunzione di pericolosità sociale: il giudice deve indicare facta concludentia che provino l'assenza attuale di esigenze cautelari.
  • Il giudice del riesame deve valutare e motivare espressamente l'importanza di tutti gli elementi probatori utili (anche esposti anonimi, comportamenti intimidatori apparentemente indiretti, mantenimento di posizioni dominanti nel mercato) e spiegare perché tali elementi siano o non siano idonei a comprovare la persistenza di un pericolo di reiterazione.
  • In Cassazione il sindacato è devolutivo: il Collegio di legittimità esamina soltanto le questioni oggetto del ricorso. Questioni nuove o non esaminate in grado di merito (es. contestazione dell'aggravante) non possono essere decise incidenter tantum se non previamente esaminate dal giudice di merito.
  • Alla luce della sentenza, in situazioni analoghe il giudice che intenda revocare o attenuare una misura cautelare imposta per reati con aggravante di metodo mafioso deve fornire una motivazione rigorosa e puntuale, valutando tutte le prove in grado di dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari.

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