Regolamento (UE) 2025/2551
Regolamento delegato (UE) 2025/2551 della Commissione, del 20 novembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento ai verificatori, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il quadro CBAM stabilendo in dettaglio come i verificatori debbano essere accreditati, controllati e, se necessario, sospesi o revocati dagli organismi nazionali di accreditamento. Definisce inoltre requisiti di competenza, indipendenza, imparzialità, procedure di verifica e obblighi di cooperazione e scambio di informazioni tra organismi di accreditamento, autorità competenti e Commissione. Completa il sistema con regole sul riconoscimento reciproco dei servizi di accreditamento e sulla valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento. L’obiettivo è garantire uniformità, affidabilità delle verifiche e coerenza con il sistema ETS, riducendo al contempo gli oneri amministrativi.
Regolamento delegato che disciplina l’accreditamento, il controllo, la sorveglianza, la sospensione/revoca dei verificatori CBAM e il riconoscimento reciproco tra organismi nazionali di accreditamento per il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
Ambito di applicazione
Si applica ai verificatori, intesi come persone giuridiche che svolgono attività di verifica delle emissioni incorporate ai fini del regolamento (UE) 2023/956, e agli organismi nazionali di accreditamento che li accreditano, li controllano e ne sorvegliano l’operato. Riguarda le verifiche delle comunicazioni delle emissioni dei gestori per le merci e attività CBAM elencate nell’allegato I, incluse le categorie di merci importate nel territorio doganale dell’Unione e le attività connesse a idrogeno, cemento, fertilizzanti, ferro, acciaio, alluminio, prodotti correlati, CCUS, energia elettrica importata ed emissioni indirette. Si applica dal 1° gennaio 2026; le relazioni di verifica sono pubblicate nel registro CBAM dal 1° gennaio 2027. Sono previste deroghe e adattamenti per i richiedenti stabiliti in paesi terzi, per gli Stati membri privi di organismo nazionale di accreditamento o che non prestano servizi CBAM, e per gli organismi già valutati inter pares o accreditati in ambito ETS.
Regolamento delegato (UE) 2025/2551: accreditamento e sorveglianza dei verificatori CBAM
Il regolamento completa il sistema CBAM disciplinando in modo dettagliato i requisiti per l’accreditamento dei verificatori, le modalità di controllo e sorveglianza degli stessi e il coordinamento tra organismi nazionali di accreditamento, autorità competenti e Commissione. La logica di fondo è assicurare coerenza con il regime ETS e uniformità tecnica nell’accertamento delle emissioni incorporate nelle merci importate, con applicazione dal 1° gennaio 2026.
Contesto e finalità
Il considerando evidenzia che, dal 2026, quando le emissioni incorporate nelle merci importate sono determinate sulla base dei valori effettivi, tali emissioni devono essere verificate da un verificatore accreditato. Il regolamento mira a evitare duplicazioni e a ridurre gli oneri amministrativi, valorizzando la coerenza con l’EU ETS e con le norme armonizzate, in particolare la EN ISO/IEC 17029:2019. È anche chiarito che il trattamento dei dati personali resta soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e, per le istituzioni dell’Unione, al regolamento (UE) 2018/1725.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 introduce una serie di definizioni essenziali per l’operatività del sistema. Tra le più rilevanti vi sono quelle di verificatore, verifica, ambito di accreditamento, rischio intrinseco, rischio di controllo, rischio di verifica, livello di garanzia e garanzia ragionevole. Sono inoltre definiti i ruoli tecnici interni alla squadra di verifica: revisore responsabile del gruppo di audit CBAM, revisore CBAM e valutatore.
Accreditamento dei verificatori
Gli articoli 2-8 definiscono la procedura di accreditamento. L’organismo nazionale di accreditamento valuta sia la competenza del richiedente sia la capacità di svolgere le attività di verifica previste dall’allegato II. La domanda è presentata, in linea generale, all’organismo del Paese di stabilimento; tuttavia sono previste deroghe per i casi in cui lo Stato membro non abbia un organismo nazionale di accreditamento, non presti il servizio per l’ambito richiesto oppure l’organismo non abbia superato con successo la valutazione inter pares per quei gruppi di attività. I soggetti stabiliti in paesi terzi possono presentare domanda presso qualsiasi organismo nazionale di accreditamento.
La domanda deve contenere documentazione molto dettagliata su competenze, sistema di gestione della qualità, imparzialità, personale chiave, procedure di verifica e registri pertinenti. È prevista la possibilità di estendere l’ambito di accreditamento CBAM per chi sia già accreditato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per i gruppi di attività corrispondenti.
La valutazione comprende normalmente esame documentale, visita in loco, osservazione diretta delle competenze del personale e verifica della capacità organizzativa del richiedente. Se l’esito è positivo, viene rilasciato un certificato di accreditamento con durata massima di cinque anni. Prima della scadenza, l’organismo deve svolgere una rivalutazione per verificare se il certificato possa essere prorogato.
Sospensione, revoca e riduzione dell’ambito
L’articolo 9 disciplina i casi in cui l’accreditamento può essere sospeso, revocato o ridotto. Ciò è possibile, in generale, quando il verificatore non soddisfa più i requisiti del regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 o del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546. La sospensione o revoca può avvenire anche su richiesta del verificatore.
In presenza di gravi violazioni, inadempimenti persistenti o violazione di condizioni specifiche imposte dall’organismo di accreditamento, la sospensione o la riduzione dell’ambito diviene obbligatoria. La revoca è invece prevista se il verificatore non rimedia alle lacune che hanno portato alla sospensione, se dirigenti o personale coinvolto risultano condannati per frode o se il verificatore ha fornito intenzionalmente informazioni false o occultato informazioni. Le decisioni hanno effetto dalla notifica e sono impugnabili dinanzi allo stesso organismo.
Requisiti degli organismi nazionali di accreditamento
Gli articoli 10 e 11 richiedono che valutatori ed esperti tecnici dispongano di competenze specifiche in materia di accreditamento, verifica, monitoraggio e calcolo delle emissioni incorporate, oltre a conoscenze applicative sulle norme e sugli orientamenti pertinenti. Per gli ambiti LI e LII sono richieste competenze tecniche ulteriori per valutare le prove previste dal regolamento (UE) 2023/956.
L’articolo 12 impone obblighi di pubblicazione delle attività di accreditamento e, al tempo stesso, di stretta tutela della riservatezza. Le informazioni sulle comunicazioni delle emissioni e sulle relazioni di verifica sono coperte da segreto professionale, salvo obblighi di comunicazione previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.
Controllo e sorveglianza dei verificatori accreditati
Durante tutto il periodo di validità del certificato, il verificatore deve continuare a rispettare i requisiti dell’allegato II e delle norme CBAM correlate, mentre l’organismo nazionale di accreditamento ne controlla il permanere dei requisiti. La vigilanza è annuale e deve comprendere almeno una valutazione in loco o virtuale e l’osservazione diretta delle prestazioni di un campione rappresentativo del personale; il primo intervento deve avvenire entro 12 mesi dal rilascio del certificato.
L’organismo può inoltre effettuare valutazioni straordinarie in qualsiasi momento. Se riceve un reclamo da autorità, Commissione, gestore o altri interessati, deve esaminarlo entro un termine ragionevole e comunque non oltre tre mesi, consentire al verificatore di essere sentito, adottare misure adeguate e rispondere al reclamante.
Scambio di informazioni e cooperazione istituzionale
Gli articoli 17-22 creano una rete di cooperazione obbligatoria fra organismi nazionali di accreditamento, autorità competenti e Commissione, basata sul registro CBAM e su modelli elettronici standardizzati forniti dalla Commissione. L’organismo di accreditamento comunica senza ritardo le decisioni di concessione, rinnovo, sospensione, revoca o riduzione dell’ambito, così come gli aggiornamenti necessari per la registrazione del verificatore nel registro CBAM.
Entro il 31 dicembre di ogni anno l’organismo trasmette all’autorità competente un programma di lavoro per l’anno successivo, mentre entro il 31 luglio invia una relazione di gestione con informazioni su accreditamenti, vigilanza, rivalutazioni, reclami e riscontri alle informazioni provenienti dalle autorità competenti o dalla Commissione. I verificatori, a loro volta, devono comunicare entro il 15 novembre il proprio programma di verifiche per l’anno successivo e notificare senza indugio le modifiche significative del proprio status o attività.
Riconoscimento reciproco e valutazione inter pares
L’articolo 23 stabilisce il riconoscimento reciproco dei servizi degli organismi nazionali di accreditamento che abbiano superato la valutazione inter pares prevista dall’articolo 24. In tal caso gli Stati membri e le autorità competenti devono accettare i certificati di accreditamento e le relazioni di verifica dei verificatori da essi accreditati.
L’articolo 24 prevede una valutazione inter pares periodica degli organismi nazionali, affidata all’organismo riconosciuto come organizzatore della peer review ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Tale valutazione verifica che l’organismo svolga correttamente le attività di accreditamento e rispetti i requisiti procedurali e organizzativi del regolamento. Sono previste esenzioni per gli organismi già valutati con successo prima del 1° gennaio 2026, inclusa un’esenzione automatica per chi abbia già superato la peer review nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067; l’esenzione non può superare quattro anni.
Se l’esito è insoddisfacente, l’articolo 25 impone che l’organismo cessi di operare fino al conseguimento di un esito soddisfacente e che lo Stato membro adotti misure correttive.
Regole tecniche di verifica contenute nell’allegato II
L’allegato II è il cuore operativo del regolamento. Impone al verificatore un sistema di gestione della qualità, un processo continuo di garanzia delle competenze del personale, monitoraggio almeno annuale delle prestazioni e regole severe su imparzialità, indipendenza e conflitti di interessi. Viene vietata la verifica quando esiste un rischio inaccettabile di compromissione dell’imparzialità, ad esempio per servizi di consulenza o assistenza tecnica nello sviluppo del piano di monitoraggio o del sistema di monitoraggio e comunicazione.
Le attività di verifica devono seguire la norma EN ISO/IEC 17029:2019 e i principi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546. Il verificatore deve svolgere analisi strategica, analisi dei rischi, pianificazione delle verifiche, verifiche sostanziali, procedure di analisi, controlli dei dati, visite in loco e riesame indipendente prima del rilascio della relazione. Deve inoltre gestire inesattezze, non conformità e inosservanze, documentarle, valutarne la rilevanza e, se necessario, indicare raccomandazioni di miglioramento.
La relazione di verifica può concludersi con parere soddisfacente solo se la comunicazione delle emissioni è priva di inesattezze rilevanti. La relazione, redatta in inglese, deve essere pubblicata nel registro CBAM dal 1° gennaio 2027. Il verificatore deve trasmettere anche la documentazione interna di verifica su richiesta delle autorità competenti o della Commissione, entro 30 giorni di calendario.
Portata sostanziale degli ambiti CBAM
L’allegato I elenca gli ambiti di accreditamento corrispondenti ai principali settori CBAM: cemento, idrogeno e ammoniaca, acido nitrico, urea e miscele di concimi, ferro e acciaio, ferroleghe, alluminio, prodotti di ferro o acciaio, nonché CCUS, energia elettrica importata ed emissioni indirette. Il sistema è quindi costruito per assicurare verifiche specializzate e settoriali, con competenze tecniche differenziate a seconda delle categorie di merci e delle attività interessate.
Disposizioni principali
Definizioni e nozioni operative
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, verificatore, verifica, ambito di accreditamento, rischi intrinseci e di controllo, rischio di verifica, livello di garanzia, garanzia ragionevole, sito, revisore responsabile del gruppo di audit CBAM, revisore CBAM e valutatore. Le definizioni si coordinano con i regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2546 e (UE) 2025/2547.
Requisiti per l’accreditamento e contenuto della domanda
Gli organismi nazionali di accreditamento valutano competenza e capacità del richiedente rispetto ai requisiti dell’allegato II e alle attività di verifica previste. La domanda va presentata, in via generale, all’organismo dello Stato membro di stabilimento; i richiedenti UE possono rivolgersi ad altro organismo in casi specifici (assenza di organismo nazionale, mancanza di servizi per l’ambito richiesto, mancata peer review). I richiedenti di paesi terzi possono presentare domanda a qualsiasi organismo nazionale di accreditamento. La domanda deve essere corredata da documentazione su competenze, qualità, imparzialità, personale chiave, procedure e, se del caso, prova di competenza su norme internazionali.
Estensione da accreditamento ETS a CBAM
I verificatori già accreditati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per i gruppi di attività corrispondenti possono chiedere l’estensione dell’ambito di accreditamento ai gruppi CBAM dell’allegato I, con domanda all’organismo nazionale competente.
Valutazione della domanda e decisione di accreditamento
La valutazione include esame documentale, visita presso i locali, osservazione diretta delle prestazioni del personale e considerazione della complessità dell’ambito, del sistema qualità, delle aree geografiche e dell’eventuale pre-accreditamento ETS. In caso di non conformità, il richiedente deve adottare misure correttive entro il termine assegnato. Se l’esito è positivo, l’organismo rilascia un certificato di accreditamento con dati identificativi, ambito, paesi, date e riferimenti normativi; la durata massima è di cinque anni.
Rivalutazione, estensione dell’ambito e revoca/sospensione
Prima della scadenza del certificato l’organismo effettua una rivalutazione per verificare il rinnovo. L’estensione dell’ambito è possibile se il verificatore dimostra i requisiti per i nuovi gruppi di attività. L’accreditamento può essere sospeso, revocato o ridotto per violazioni gravi, persistenti o su richiesta del verificatore; la revoca è obbligatoria in caso di mancato rimedio alle lacune, condanna per frode di dirigenti o personale coinvolto, o fornitura intenzionale di informazioni false/occultate. Le decisioni producono effetti dalla notifica e sono impugnabili presso l’organismo stesso.
Requisiti di competenza per valutatori ed esperti tecnici
Gli articoli 10 e 11 impongono agli organismi nazionali di accreditamento di assicurare che valutatori ed eventuali esperti tecnici abbiano conoscenze specifiche su accreditamento, verifica, monitoraggio e calcolo delle emissioni incorporate, sulle norme applicabili e, per i particolari ambiti LI e LII, sulle prove richieste dal regolamento (UE) 2023/956.
Riservatezza, segreto professionale e accesso alle informazioni
L’articolo 12 impone la pubblicazione/aggiornamento delle informazioni sulle attività di accreditamento, tutela la riservatezza dei dati acquisiti e assoggetta a segreto professionale le informazioni ricevute su comunicazioni delle emissioni e relazioni di verifica, salvo obblighi di legge dell’Unione o nazionali.
Controllo e vigilanza annuale dei verificatori
Durante la validità del certificato i verificatori devono continuare a soddisfare i requisiti dell’allegato II e dei regolamenti di esecuzione applicabili. L’organismo nazionale effettua vigilanza annuale, con primo controllo entro 12 mesi dal rilascio, mediante visita in loco o virtuale e osservazione diretta del personale; può effettuare valutazioni straordinarie in qualsiasi momento. In caso di reclami, l’organismo deve valutarli entro un termine ragionevole e comunque non oltre tre mesi, sentire il verificatore e adottare misure adeguate.
Scambio di informazioni tra organismi di accreditamento, autorità competenti e Commissione
Gli articoli 17-22 disciplinano uno scambio sistematico di informazioni tramite il registro CBAM e modelli elettronici della Commissione. L’organismo nazionale comunica senza indugio le decisioni di accreditamento, sospensione, revoca o riduzione; entro il 31 dicembre di ogni anno trasmette un programma di lavoro per l’anno successivo e entro il 31 luglio una relazione di gestione. I verificatori notificano entro il 15 novembre i propri programmi di verifica per l’anno successivo e le variazioni rilevanti. Le autorità competenti condividono i risultati del riesame delle dichiarazioni CBAM e i reclami, che possono essere trattati dall’organismo di accreditamento come reclami ai sensi dell’articolo 16.
Riconoscimento reciproco e valutazione inter pares
Gli Stati membri e le autorità competenti devono riconoscere l’equivalenza dei servizi degli organismi nazionali di accreditamento sottoposti con successo alla valutazione inter pares, accettando i certificati e le relazioni di verifica dei verificatori da essi accreditati. L’articolo 24 prevede la peer review periodica degli organismi nazionali, con criteri specifici per il sistema CBAM; sono previste esenzioni per organismi già valutati con successo prima del 1° gennaio 2026, incluse quelle automatiche per gli organismi già valutati con successo nell’ambito del regolamento (CE) n. 765/2008 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, per un periodo massimo di quattro anni. In caso di esito insoddisfacente, l’organismo deve cessare l’attività fino a esito positivo e lo Stato membro deve adottare misure correttive.
Allegato I: ambiti di accreditamento CBAM
Sono individuati otto gruppi di attività CBAM relativi a cemento, idrogeno/ammoniaca, acido nitrico, urea/miscele di concimi, minerale sinterizzato/ghisa/DRI/acciaio, ferroleghe, alluminio e prodotti di ferro o acciaio, oltre alle attività L per CCUS, LI per energia elettrica importata e LII per emissioni indirette. L’allegato collega tali ambiti ai corrispondenti gruppi ETS ove pertinente.
Allegato II: requisiti dei verificatori e regole di verifica
L’allegato II disciplina in modo analitico il sistema qualità, la competenza del personale, l’indipendenza e l’imparzialità, l’esternalizzazione, i registri, l’analisi strategica e dei rischi, il piano di verifica, i controlli sui dati, le visite in loco, il trattamento delle inesattezze, il riesame indipendente, la documentazione interna, le relazioni di verifica e le raccomandazioni di miglioramento. Le attività di verifica devono essere conformi alla norma EN ISO/IEC 17029:2019 e ai principi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546; il verificatore deve esprimere un parere di garanzia ragionevole sulla assenza di inesattezze rilevanti nella comunicazione delle emissioni.
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