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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2333

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333 della Commissione, del 19 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R2333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di legno compensato di legno duro dalla Cina, confermando le conclusioni della Commissione su dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse dell'Unione. Vengono fissate due aliquote: una individuale per Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd pari al 43,3 % e una generale per tutte le altre importazioni originarie della RPC pari all'86,8 %. Il testo disciplina anche la riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati, le condizioni documentali per beneficiare del dazio individuale e il monitoraggio di alcune possibili pratiche elusive.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall'okoumé, con spessore di ciascun foglio non superiore a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, classificato nei codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10, originario della RPC. È prevista l'applicazione di un'aliquota individuale solo per il prodotto fabbricato da Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd, subordinata alla presentazione di fattura commerciale valida con specifica dichiarazione; tutte le altre società cinesi sono assoggettate all'aliquota residuale. Il regolamento prevede inoltre il monitoraggio di talune importazioni classificate con i codici ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00, relative a pannelli con entrambi gli strati esterni di legno di conifere o di bambù e nucleo con strati delle specie rilevanti, in ragione del rischio di elusione. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333: dazio antidumping definitivo sul legno compensato di legno duro originario della RPC

Il regolamento dà attuazione alle conclusioni dell'inchiesta antidumping avviata il 11 ottobre 2024 sulle importazioni di legno compensato di legno duro dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conferma l'esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e tale pregiudizio, ritenendo inoltre che l'istituzione delle misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

Procedura e sviluppi dell'inchiesta

L'inchiesta segue la denuncia presentata il 27 agosto 2024 dal Greenwood Consortium per conto dell'industria dell'Unione. Nel corso del procedimento la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni, ha istituito dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 e ha poi effettuato la divulgazione finale delle informazioni, raccogliendo numerose osservazioni da esportatori, importatori, utilizzatori e associazioni di categoria. Il regolamento dà conto di diverse audizioni e della valutazione delle osservazioni sulla riservatezza, sulla legittimazione ad agire dei denuncianti, sul campionamento e sul diritto di difesa.

Definizione del prodotto e richieste di esclusione

La Commissione conferma una definizione ampia di legno compensato di legno duro, fondata sulla distinzione tra legno duro e legno tenero e su criteri fisici, tecnici e chimici, oltre che sulla percezione di mercato e sui canali distributivi. Vengono respinte le richieste di escludere, tra gli altri, il legno compensato di eucalipto, il legno compensato rivestito con pellicola e il legno compensato sottile, ritenendo che tali prodotti rientrino nel prodotto in esame e siano in concorrenza con la produzione dell'Unione. La Commissione respinge anche la richiesta di distinguere il prodotto in base alla natura strutturale o non strutturale, ritenendo già adeguata l'attuale struttura del numero di controllo del prodotto.

Dumping e costruzione del valore normale

Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione conferma l'approccio basato su un paese rappresentativo e su fattori produttivi esenti da distorsioni. Nel corso dell'analisi sono stati utilizzati, tra gli altri, valori di riferimento per tronchi di pioppo, fogli da impiallacciatura di eucalipto, farina, lavoro ed energia elettrica, con una particolare discussione su fonti dati, dazi all'importazione e metodo di selezione delle statistiche. Per le SGAV e i profitti la Commissione ritiene adeguati i dati finanziari di Pelit Arslan, produttore turco di legno compensato, respingendo la tesi che dovessero invece essere utilizzati dati settoriali più ampi.

Campionamento e dazio per le altre importazioni

La Commissione giustifica la rinuncia al campionamento dei produttori esportatori dopo il venir meno della collaborazione di due società inizialmente selezionate, ritenendo non rappresentativo un campione ridotto a una sola società. Di conseguenza, per le importazioni diverse da quelle di Jiangshan Wood viene fissato un dazio residuale basato sui migliori dati disponibili, e non sui soli dati del produttore cooperante rimasto nel campione. Per Jiangshan Wood il margine di dumping definitivo è pari al 43,3 %, mentre per tutte le altre importazioni il margine definitivo è pari all'86,8 %.

Pregiudizio, nesso causale e interesse dell'Unione

La Commissione conferma che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole, evidenziato da cali di produzione, utilizzo degli impianti, vendite, occupazione e produttività, nonché da un deterioramento della redditività e da un aumento delle scorte. Il nesso causale con le importazioni dalla RPC viene confermato nonostante altri fattori, inclusi gli effetti delle sanzioni verso Russia e Bielorussia e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, non siano ritenuti idonei a interrompere tale nesso. Quanto all'interesse dell'Unione, la Commissione ritiene che i benefici complessivi delle misure superino gli impatti negativi potenziali per industria, importatori e utilizzatori, inclusi i settori delle costruzioni e dei container.

Misure definitive, riscossione e regole applicative

Le misure definitive sono fissate al 43,3 % per Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd e all'86,8 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente, con svincolo degli importi eccedenti. Il regolamento contiene inoltre una clausola antielusione e chiarisce che, in presenza di un aumento significativo delle esportazioni di una società con aliquota individuale inferiore, può essere avviata un'inchiesta antielusione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base.

Disposizioni principali

Ambito del prodotto e classificazione doganale

Il dazio riguarda il legno compensato definito all'articolo 1, paragrafo 1: pannelli composti esclusivamente da fogli di legno, con esclusione del bambù e dell'okoumé, con spessore unitario non superiore a 6 mm, aventi almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, classificati nei codici NC/TARIC indicati.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Sono previste due aliquote: 43,3 % per Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd, con codice addizionale TARIC 89MK, e 86,8 % per tutte le altre società, con codice addizionale TARIC 8999. Le aliquote si applicano al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

Condizione per l'aliquota individuale

L'applicazione dell'aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell'emittente, attestante quantità, identità del fabbricante, codice addizionale TARIC e completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio residuale.

Obblighi di dichiarazione e monitoraggio doganale

Per le importazioni del prodotto in esame, a prescindere dall'origine, deve essere indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica la quantità in metri cubi. Gli Stati membri devono comunicare mensilmente alla Commissione i metri cubi importati con i codici TARIC elencati. È previsto inoltre il monitoraggio delle importazioni ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00 per prevenire possibili elusioni.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 sono riscossi in via definitiva; gli importi eccedenti le aliquote definitive sono svincolati.

Ratio delle misure e criteri di determinazione

La Commissione richiama le conclusioni su dumping, pregiudizio notevole, nesso di causalità, livello delle misure e interesse dell'Unione, applicando l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Il livello finale dei dazi coincide con i margini di dumping poiché i margini sufficienti a eliminare il pregiudizio risultano superiori ai margini di dumping.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingcommercio internazionaledogane

Testo integrale

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