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Sentenza

Sentenza n. 85/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dell’informazione interdittiva antimafia prot. interno n. -OMISSIS- del 2 settembre 2025, in uno con la nota prot. uscita n. -OMISSIS- del 3 settembre 2025, di comunicazione del provvedimento interdittivo, emessa dal Prefetto di Catanzaro a carico della società -OMISSIS- s.r.l.s. e notificata alla ricorrente in data 3 settembre 2025; b) del parere reso in data 19 giugno 2025 dai componenti del Gruppo Interforze Antimafia; c) di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti alla ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente; e) di tutti gli atti istruttori non richiamati dal provvedimento interdittivo e dunque di estremi non conosciuti presenti nel fascicolo istruttorio; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati il 9 settembre 2025: a) dell’ordinanza n. -OMISSIS- dell’8 settembre 2025 del Registro delle Ordinanze Dirigenziali del Comune di Lamezia Terme con la quale l’Amministrazione ha disposto la revoca, con conseguente cessazione immediata dell’attività di -OMISSIS-, della certificazione n. -OMISSIS- del 21.03.2024, nonché la perdita di efficacia della Scia relativa all’attività di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia prefettizia, con il parere del Gruppo Interforze Antimafia e gli atti istruttori presupposti, nonché l’ordinanza comunale di revoca della certificazione e di perdita di efficacia della SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha dedotto otto motivi, sostanzialmente connessi. Ha contestato l’illegittima introduzione, nel provvedimento finale, di elementi investigativi non previamente comunicati nella fase partecipativa, con violazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, del contraddittorio, dell’obbligo di motivazione e dei doveri istruttori. Ha sostenuto che l’interdittiva fosse fondata su elementi risalenti, generici o riferiti a soggetti e vicende estranei alla società, costituita nel 2023, e all’amministratore unico, ritenuto incensurato. In particolare, ha contestato il rilievo attribuito al contesto territoriale, agli esiti di un procedimento penale relativo a fatti del 2018, ai rapporti professionali pregressi dell’amministratore con società riconducibili a una determinata famiglia, nonché all’assunzione di un dipendente privo di funzioni gestorie, poi licenziato. Ha negato l’esistenza di continuità gestionale o elusiva con precedenti società, di trasferimenti di beni, personale, avviamento o cointeressenze e di rapporti economici con esponenti criminali. Ha inoltre dedotto l’erronea valutazione della posizione dell’amministratore e del dipendente, il travisamento degli esiti penali, la carenza di indizi gravi, precisi e attuali, la sproporzione della misura, nonché l’omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. Nel corso del giudizio ha riferito di essere stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis del medesimo decreto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’informazione interdittiva e confermando, per quanto di ragione, gli effetti amministrativi contestati. Ha chiarito che l’ammissione al controllo giudiziario è autonoma rispetto al giudizio amministrativo e non elimina automaticamente l’interdittiva: la sospensione dei suoi effetti opera durante la misura di prevenzione, mentre la Prefettura conserva il potere-dovere di aggiornare l’informazione ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011. Il giudice ha ribadito che l’interdittiva è una misura preventiva, fondata su una prognosi probabilistica e su un quadro indiziario complessivo, senza necessità di una condanna penale definitiva per associazione mafiosa o di una prova penale oltre ogni ragionevole dubbio. Nel caso concreto, la Prefettura aveva valutato unitariamente il contesto territoriale e imprenditoriale, la lunga provenienza professionale dell’amministratore da società riconducibili alla famiglia coinvolta, l’assunzione del dipendente condannato per concorrenza illecita aggravata dal metodo mafioso, l’incremento del fatturato successivo all’assunzione, gli esiti del processo penale e le pregresse misure di prevenzione patrimoniale e personale. Tali elementi sono stati ritenuti logicamente idonei a sostenere il rischio di permeabilità mafiosa e la possibile continuità con precedenti modalità imprenditoriali. Il fatto che il dipendente fosse formalmente privo di poteri gestori, che fosse stato inizialmente incensurato o che fosse stato successivamente licenziato non ha inciso sulla legittimità originaria dell’atto; il licenziamento, sopravvenuto, può rilevare soltanto in sede di riesame o aggiornamento. Analogamente, l’assoluzione dal reato associativo non ha escluso la rilevanza della condanna definitiva per concorrenza illecita con metodo mafioso. È stata respinta anche la censura sul contraddittorio, poiché il riferimento all’operazione investigativa non previamente menzionata è stato qualificato come elemento meramente rafforzativo di un compendio già autonomamente sufficiente. È stata infine ritenuta non censurabile la scelta della misura interdittiva, anziché della prevenzione collaborativa, considerando la situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    prescrive, quale presupposto della misura, che il Prefetto accerti la presenza di elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese

    La misura interdittiva può fondarsi su un quadro indiziario complessivo e su una prognosi probabilistica del rischio di condizionamento mafioso.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    comma 5, ultimo periodo: potere-dovere della Prefettura di aggiornare, anche su richiesta dell’interessato, l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa

    Le sopravvenienze possono essere valutate in sede di aggiornamento dell’informazione, senza incidere automaticamente sulla legittimità originaria dell’interdittiva.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    La censura relativa alla mancata previa comunicazione di un elemento istruttorio è infondata quando tale elemento abbia funzione meramente rafforzativa rispetto a un compendio indiziario già autonomamente sufficiente.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La scelta della prevenzione collaborativa va valutata alla luce della situazione esistente al momento dell’adozione dell’interdittiva; le sopravvenienze possono essere considerate nel riesercizio del potere.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    Il controllo giudiziario è autonomo rispetto al giudizio amministrativo sull’interdittiva e determina la sospensione degli effetti della misura per la sua durata, senza eliminarla automaticamente.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell’interdittiva è adeguata quando rappresenta un quadro indiziario unitario, logicamente coerente e idoneo a sostenere la prognosi di permeabilità mafiosa.

  • art. 7 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale non impone di comunicare ogni elemento meramente rafforzativo quando gli elementi già comunicati sono autonomamente sufficienti a fondare la decisione.

  • art. 513-bis c.p.

    Una condanna per concorrenza illecita aggravata dal metodo mafioso può costituire elemento rilevante nella valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione, anche in assenza di condanna per associazione mafiosa.

Massime di principio

  • L’informazione interdittiva antimafia è una misura preventiva fondata su una prognosi probabilistica del rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso; non richiede una condanna penale definitiva per associazione mafiosa né un accertamento secondo lo standard penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva devono essere valutati in modo unitario e sistemico, non atomistico, e possono comprendere fatti risalenti, rapporti professionali pregressi, contesto territoriale, condotte imprenditoriali e collegamenti personali, purché il quadro complessivo raggiunga un attendibile grado di verosimiglianza circa il rischio di condizionamento.
  • L’assenza di poteri gestori formali, di rapporti contrattuali diretti con soggetti mafiosi o di precedenti penali non esclude di per sé il rischio di infiltrazione, potendo assumere rilievo anche una contiguità personale o professionale e un ruolo operativo privo di formali funzioni decisionali.
  • L’assoluzione dal reato associativo non impedisce alla Prefettura di valorizzare, nella propria autonoma valutazione preventiva, una condanna per condotte di concorrenza illecita commesse con metodo mafioso.
  • I fatti sopravvenuti all’adozione dell’interdittiva, come il licenziamento del dipendente ritenuto elemento di rischio o l’ammissione al controllo giudiziario, non determinano automaticamente l’illegittimità originaria dell’atto, ma possono essere valutati dalla Prefettura in sede di aggiornamento o riesame.
  • La mancata previa comunicazione di un elemento istruttorio non determina l’illegittimità dell’interdittiva quando quell’elemento sia stato utilizzato soltanto ad colorandum, per rafforzare una motivazione già sorretta da un autonomo e sufficiente compendio indiziario.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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