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Ordinanza

Ordinanza n. 3673/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 10664 depositata in data 25.03.2022, resa nel giudizio R.G. 24588/2021.

Giustizia amministrativa202302471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell’amministrazione e del commissario ad acta nell’esecuzione del giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto l’accoglimento di un precedente ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Giudice di Pace di Napoli. Con la sentenza del TAR che aveva definito quel giudizio era stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario dell’Ufficio. Dopo la notificazione della sentenza all’amministrazione, il ricorrente aveva presentato al Prefetto, il 2 febbraio 2026, un’istanza di insediamento quale commissario ad acta. Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto un ulteriore ricorso, notificato il 9 aprile 2026 anche al Prefetto, chiedendo al TAR di porre rimedio all’inerzia dell’amministrazione e del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire dal Prefetto di Napoli, nella qualità di commissario ad acta, chiarimenti documentati sulle ragioni del mancato riscontro all’istanza di insediamento. Ha quindi disposto l’incombente istruttorio, fissando al Prefetto il termine del 10 luglio 2026 per adempiere, e ha rinviato la trattazione del ricorso all’udienza camerale del 2 dicembre 2026. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti e al Prefetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente deduce l’inerzia dell’amministrazione e del commissario ad acta incaricato dell’esecuzione del giudicato, il giudice può acquisire d’ufficio chiarimenti documentati sulle ragioni dell’inadempimento prima di adottare ulteriori misure esecutive.
  • La fissazione di un termine al commissario ad acta per fornire chiarimenti e il rinvio della trattazione costituiscono misure istruttorie interlocutorie e non implicano, di per sé, l’accertamento definitivo dell’inadempimento né l’accoglimento della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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