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Sentenza

Sentenza del 05/11/2019 n. 28345 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha contestato il riconoscimento dell'esenzione dalle accise sull'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili e ceduta dalla società consortile ai propri consorziati nel periodo 2009-2013. Ha sostenuto che l'art. 52, comma 3, lett. b), del TUA limita l'esenzione all'energia prodotta e consumata direttamente dall'impresa autoproduttrice, senza estenderla all'energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti. La contribuente ha inoltre dedotto, in via incidentale e condizionata, l'omessa pronuncia su alcune questioni, la violazione del principio di legittimo affidamento e la rilevanza di un precedente interpello favorevole dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia, respingendo quello incidentale della contribuente. Ha stabilito che la società consortile beneficia dell'esenzione dalle accise solo per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata direttamente dalla stessa, purché l'impianto abbia potenza superiore a 20 kW e l'energia sia utilizzata in luoghi diversi dalle abitazioni. L'esenzione non si applica all'energia ceduta ai singoli consorziati, perché questi sono soggetti giuridicamente distinti. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese. È stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b) (TUA)

    È esentata da accise l'energia elettrica "prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni".

    L'esenzione è di stretta interpretazione e riguarda soltanto l'energia prodotta e consumata direttamente dall'impresa autoproduttrice. Non comprende l'energia ceduta a consorziati distinti sul piano giuridico.

  • D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, commi 1 e 2 (decreto Bersani)

    Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per gli usi indicati dalla norma, inclusi quelli degli appartenenti a determinati consorzi o società consortili.

    La definizione di autoproduttore vale ai soli fini del decreto Bersani e non può essere automaticamente utilizzata per ampliare i soggetti beneficiari dell'esenzione prevista dal TUA.

  • L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 10, comma 6

    L'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali.

    La disposizione conferma il collegamento tra agevolazione e consumo effettuato dall'impresa autoproduttrice, senza prevedere un'estensione automatica alle cessioni verso soggetti terzi.

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 28, commi 1 e 3

    Sono estese all'imposta erariale di consumo le agevolazioni previste per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.

    Le agevolazioni già previste per le addizionali erariali sono state trasferite nell'ambito dell'imposta erariale di consumo, poi disciplinata dal TUA.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911

    Il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all'energia elettrica consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

    La norma, applicabile dal 2016, estende espressamente l'esenzione ai soci di determinate cooperative, ma non ai consorziati delle società consortili. Secondo la Corte, ciò conferma che questi ultimi restano esclusi.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Il principio di tutela del legittimo affidamento non è stato esaminato nel merito, perché la relativa censura era contenuta in un ricorso incidentale condizionato rivolto contro una questione non decisa, ma ritenuta assorbita dal giudice d'appello.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11

    Anche la questione relativa all'interpello favorevole dell'Amministrazione è stata dichiarata inammissibile in Cassazione per carenza di interesse, poiché il giudice di merito non aveva adottato una decisione sfavorevole su tale punto.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali e le agevolazioni in materia di accise sono di stretta interpretazione: non possono essere estese oltre i soggetti e le operazioni espressamente contemplate dalla norma.
  • Quando una società consortile produce energia e la cede ai consorziati, la cessione è fiscalmente distinta dal consumo diretto della società: l'esenzione spetta solo per la quota di energia effettivamente consumata dalla società produttrice.
  • Una definizione contenuta in una legge di settore non può essere trasferita automaticamente in un diverso ambito tributario, soprattutto quando la norma fiscale individua autonomamente i presupposti dell'agevolazione.
  • Il fatto che i consorziati appartengano alla medesima struttura economica o consortile non elimina la loro distinta soggettività giuridica ai fini delle accise.
  • Un ricorso incidentale condizionato è ammissibile solo contro una statuizione effettivamente sfavorevole; le questioni dichiarate assorbite possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio, ma non costituiscono normalmente oggetto di autonoma impugnazione in Cassazione.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare separatamente la fonte energetica, la potenza dell'impianto, il luogo e il soggetto che consuma l'energia, distinguendo sempre il consumo proprio dalla cessione a terzi.

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