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Parere

Parere n. 237/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Consiglio Nazionale Ricerca (CNR) e nei confronti dei signori -OMISSIS- per l’annullamento degli atti relativi alla procedura selettiva per titoli per dirigente di ricerca I livello – bando 315.49.

Giustizia amministrativa202100914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della procedura selettiva per titoli per il conferimento di posizioni di dirigente di ricerca di I livello presso il CNR, bando 315.49, nella parte relativa all’esclusione del ricorrente per mancato raggiungimento del punteggio minimo.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del CNR inquadrato come ricercatore di II livello, ha partecipato alla selezione per titoli relativa a dieci posti dell’Area strategica Ingegneria industriale e civile. Avendo conseguito 76,3000 punti su 100, inferiori alla soglia di 8/10 prevista dal bando, non è stato inserito tra i vincitori e gli idonei. Ha impugnato l’elenco degli esclusi, la graduatoria, i verbali della commissione relativi ai criteri e agli esiti della valutazione, nonché il rigetto dell’istanza di riesame, deducendo quattro motivi: violazione dell’art. 15 del CCNL degli enti di ricerca ed eccesso di potere; illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione; violazione dei decreti ministeriali n. 120/2016 e n. 602/2016; violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, travisamento, sviamento e ulteriori profili di eccesso di potere. In particolare, nell’ambito dell’istruttoria era emersa la necessità di chiarire le ragioni per cui la commissione aveva utilizzato, per i prodotti scientifici indicati dai candidati, esclusivamente la banca dati Web of Science e non anche Scopus. Il ricorrente ha inoltre proposto istanza cautelare, invocando il fumus boni iuris e il pregiudizio derivante dalla perdita di un’opportunità di carriera.

Il parere

La Sezione non ha definito né in rito né nel merito il ricorso. Dopo avere già escluso, con il parere n. 2108/2022, l’accoglimento dell’istanza cautelare per carenza del periculum in mora e disposto un’integrazione istruttoria, ha rilevato che le relazioni del Ministero dell’università e della ricerca e del CNR non risultavano essere state comunicate al ricorrente. Tale omissione impediva al ricorrente di formulare osservazioni e controdeduzioni sulle risultanze istruttorie. La Sezione ha quindi disposto che la Segreteria trasmetta al ricorrente entrambe le relazioni; il ricorrente potrà depositare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione e il Ministero e il CNR potranno replicare nei successivi quindici giorni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già acquisiti. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata.

Osservazioni

Partecipazione alle risultanze istruttorie

Prima della decisione sul ricorso straordinario, le relazioni istruttorie del Ministero dell’università e della ricerca e del CNR devono essere comunicate al ricorrente, affinché possa presentare osservazioni e controdeduzioni.

Integrazione del contraddittorio procedimentale

Il ricorrente è autorizzato a trasmettere direttamente alla Sezione, con comunicazione al Ministero e al CNR, eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione del parere; il Ministero e il CNR potranno replicare nei successivi quindici giorni.

Prosecuzione dell’istruttoria

La Sezione si riserva di decidere il ricorso sulla base degli atti esistenti nel fascicolo qualora il ricorrente non adempia ingiustificatamente all’incombente assegnato.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 15, comma 6, CCNL Istituzioni ed enti di ricerca e specializzazione del 7 aprile 2006

    È indicata dal ricorrente quale fonte della procedura selettiva per il passaggio a dirigente di ricerca di I livello.

  • art. 5, comma 9, del bando 315.49

    La clausola del bando ha previsto la soglia minima per l’inserimento nella graduatoria; il ricorrente è stato escluso per avere conseguito 76,3000/100.

  • d.P.R. 487/1994, art. 12

    È richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità della procedura selettiva.

  • d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    È indicato dal ricorrente quale fonte asseritamente violata nella valutazione dei titoli.

  • d.m. 29 luglio 2016, n. 602

    È indicato dal ricorrente quale ulteriore parametro ministeriale asseritamente violato.

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; nel caso concreto la Sezione ha disposto ulteriori incombenti prima di decidere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando l’amministrazione trasmette relazioni istruttorie o controdeduzioni non previamente conosciute dal ricorrente, la decisione non può essere adottata senza consentire a quest’ultimo di esaminarle e di presentare osservazioni e controdeduzioni.
  • L’acquisizione della relazione dell’amministrazione resistente non esaurisce l’istruttoria del ricorso straordinario quando permangano questioni concrete sulle ragioni e sui criteri dell’azione amministrativa; il Consiglio di Stato può disporre specifici incombenti documentali prima di definire l’affare.
  • La mancata presentazione delle osservazioni richieste entro il termine assegnato non impedisce necessariamente la decisione, purché l’inadempimento sia ingiustificato; in tal caso il ricorso può essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
  • In una procedura selettiva per titoli, la legittimità dei criteri e delle modalità concrete di valutazione può richiedere un’istruttoria specifica sulle fonti utilizzate dalla commissione per verificare i prodotti scientifici indicati dai candidati.

Impugnazione della procedura selettiva per dirigente di ricerca

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un dipendente del CNR contro gli atti della procedura selettiva per titoli indetta con bando 315.49 per complessive 150 posizioni di dirigente di ricerca di I livello. L’affare è stato esaminato dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato su richiesta del Ministero dell’università e della ricerca.

Vicenda amministrativa

Il ricorrente, ricercatore di II livello presso il CNR, aveva partecipato alla selezione per dieci posti dell’Area strategica Ingegneria industriale e civile. Avendo ottenuto 76,3000 punti su 100, non aveva raggiunto la soglia minima di 8/10 prevista dall’art. 5, comma 9, del bando ed era stato escluso dalla graduatoria dei vincitori e degli idonei. L’istanza di riesame presentata nel giugno 2021 era stata respinta.

Motivi del ricorso

Sono stati impugnati l’elenco dei candidati non inclusi nella graduatoria, il provvedimento di approvazione della graduatoria, i verbali della commissione relativi alla definizione dei criteri e agli esiti della valutazione, il rigetto dell’istanza di riesame e gli atti connessi.

Il ricorrente ha dedotto quattro gruppi di censure:

  • violazione dell’art. 15 del CCNL degli enti di ricerca ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà;
  • illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di motivazione;
  • violazione dei decreti ministeriali n. 120/2016 e n. 602/2016;
  • violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, travisamento dei presupposti, sviamento e ulteriori profili di eccesso di potere.

È stata inoltre proposta un’istanza cautelare, fondata sul pregiudizio derivante dalla perdita di un’importante occasione di carriera.

Precedente istruttoria e domanda cautelare

Con il precedente parere n. 2108/2022 la Sezione aveva ritenuto non accoglibile la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. Aveva tuttavia disposto un’integrazione istruttoria, rilevando che mancava una specifica relazione del CNR sui motivi di ricorso.

In particolare, era stato chiesto di chiarire le ragioni per cui la commissione, nella valutazione dei prodotti scientifici scelti dai candidati, aveva utilizzato esclusivamente Web of Science e non anche Scopus. Il CNR ha successivamente trasmesso le proprie controdeduzioni, ritenendo infondate le censure e chiedendo il rigetto del ricorso.

Mancata comunicazione delle relazioni al ricorrente

La Sezione ha rilevato che né la relazione ministeriale originaria né quella successivamente predisposta dal CNR risultavano comunicate al ricorrente. Pertanto, il procedimento non era ancora maturo per la decisione, poiché il ricorrente non aveva avuto la possibilità di conoscere le risultanze istruttorie e di formulare osservazioni e controdeduzioni.

Incombenti disposti

La Segreteria deve trasmettere al ricorrente:

  • la relazione ministeriale trasmessa con nota prot. n. 16655 del 10 ottobre 2022;
  • la relazione del CNR trasmessa con nota prot. n. 8680 del 16 maggio 2023.

Dalla comunicazione del parere decorrono i seguenti termini:

  • trenta giorni per il ricorrente, per eventuali osservazioni e controdeduzioni da trasmettere direttamente alla Sezione e per conoscenza al Ministero e al CNR;
  • ulteriori quindici giorni per il Ministero e il CNR, per eventuali osservazioni allo scritto difensivo del ricorrente.

La Sezione ha precisato che, in caso di mancato e ingiustificato adempimento del ricorrente, il ricorso potrà essere deciso sulla base dei documenti già presenti nel fascicolo.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori e partecipativi senza pronunciarsi definitivamente sull’ammissibilità, sulla procedibilità o sulla fondatezza dei motivi di ricorso. È stata inoltre disposta la trasmissione del parere alle parti e l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, in applicazione della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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