Sentenza n. 1457/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 7266/2024 del 31 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza n. 7266/2024 del Tribunale di Napoli, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscerle la somma di 2.500 euro mediante emissione del buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha chiesto che fosse assegnato all'amministrazione un termine per adempiere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di elementi impeditivi. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà operare entro un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione, a cura del difensore della ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di un'astreinte, calcolata applicando gli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e non può superare il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Le spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora e di nominare un commissario ad acta per assicurare l'esecuzione del giudicato; la misura deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora assolve una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un giudicato può essere fronteggiata assegnando un termine per adempiere e nominando, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti necessari all'esecuzione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata applicando gli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché la misura sia non manifestamente iniqua e sia distinta dagli interessi già dovuti in forza del giudicato o della legge.
- In caso di nomina del commissario ad acta, l'amministrazione conserva il potere di adempiere spontaneamente fino all'effettivo adempimento; pertanto, la penalità di mora può decorrere fino al giorno dell'adempimento spontaneo, anche se il commissario si è già insediato, configurandosi un esercizio concorrente del potere.
- La penalità di mora deve avere funzione compulsoria e non può trasformarsi in una forma di sproporzionata compensazione economica; è quindi necessario fissare un tetto massimo, individuato nella misura del 10% dell'importo dovuto in base al giudicato nel caso deciso.
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