Sentenza n. 2794/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. VII, n. 4844/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell’assegnazione al distaccamento cinofili presso la Casa Circondariale di Benevento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la revoca della propria assegnazione al distaccamento cinofili, disposta dopo la promozione da sovrintendente a vice ispettore. Deduceva la violazione del D.M. 17 ottobre 2002, del d.lgs. n. 443/1992 e del modello organizzativo cinofili, sostenendo che la responsabilità del distaccamento, in assenza di un sovrintendente, spettasse al conduttore o istruttore più alto in grado, indipendentemente dal ruolo di appartenenza. Invocava inoltre precedenti di servizio relativi all’impiego di ispettori in analoghi incarichi, lamentava travisamento dei fatti, omessa considerazione della propria professionalità di istruttore cinofilo, disparità di trattamento ed erronea ricostruzione delle funzioni del ruolo ispettivo. Sosteneva, infine, che il distaccamento cinofili fosse un’unità operativa coordinabile da un vice ispettore e che l’Amministrazione avrebbe dovuto mantenerlo nell’incarico o assegnarlo al coordinamento regionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha rilevato che la promozione al ruolo di vice ispettore comporta l’acquisizione di attribuzioni e responsabilità diverse da quelle proprie dei ruoli agenti-assistenti-sovrintendenti, cui il D.M. 17 ottobre 2002 riserva le funzioni operative di conduttore e istruttore cinofilo. Agli ispettori sono invece attribuite le funzioni di coordinatore dei nuclei regionali cinofili, non quelle di componente operativo del distaccamento; la possibilità di coordinare unità di dimensioni ridotte non modifica tale disciplina speciale. La responsabilità del distaccamento, anche in assenza di un sovrintendente, spetta al conduttore o istruttore più alto in grado appartenente ai ruoli agenti-assistenti-sovrintendenti, non al ruolo ispettivo. La specializzazione cinofila non si estingue, ma non fonda un diritto soggettivo alla permanenza nel servizio operativo. L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella gestione degli incarichi operativi, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità o arbitrarietà, non riscontrata nel caso concreto. La misura non è stata ritenuta discriminatoria, essendo stata applicata anche ad altri operatori promossi vice ispettori. È stata inoltre esclusa l’esistenza di un obbligo di assegnazione al coordinamento regionale, già coperto e comunque avente contenuto gestionale. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
D.M. 17 ottobre 2002
art. 3, comma 1, lett. b); art. 6, comma 2; art. 11
Disciplina l’impiego del personale nei servizi cinofili, riservando ai ruoli agenti-assistenti-sovrintendenti le funzioni operative di conduttore e istruttore e attribuendo al ruolo ispettivo le funzioni di coordinamento dei nuclei regionali, senza prevedere l’impiego degli ispettori come componenti operativi dei distaccamenti.
Definisce le funzioni del ruolo ispettivo, caratterizzate da compiti di coordinamento, responsabilità organizzative e formazione diversi dalle mansioni operative proprie dei ruoli inferiori; non attribuisce un diritto alla conservazione dell’incarico cinofilo operativo.
È stato invocato dall’appellante per sostenere la qualificazione del distaccamento cinofili come unità operativa, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto tale argomento non idoneo a superare la disciplina speciale sull’impiego del personale cinofilo.
sentenza Corte costituzionale n. 181/2024
Richiamata per ribadire l’estraneità delle mansioni tipiche dei ruoli agenti-assistenti-sovrintendenti rispetto a quelle del ruolo ispettivo, avente funzioni di coordinamento e responsabilità organizzative di diversa natura.
Massime di principio
- La progressione di carriera di un dipendente pubblico verso un ruolo con attribuzioni diverse può rendere incompatibile la conservazione di un precedente incarico operativo; il dipendente non vanta, per ciò solo, un diritto soggettivo alla permanenza nelle mansioni pregresse.
- La specializzazione professionale acquisita dal dipendente non determina un diritto soggettivo al suo esercizio operativo quando la normativa di settore e l’assetto organizzativo dell’amministrazione riservino quelle funzioni a un diverso ruolo professionale.
- Gli incarichi operativi nell’organizzazione della Polizia Penitenziaria non costituiscono posizioni stabilizzate e possono essere modificati o revocati in relazione alle esigenze organizzative e al corretto impiego del personale, purché la scelta non sia manifestamente illogica o arbitraria.
- Quando una disciplina speciale riserva le funzioni operative di un servizio ai ruoli inferiori e attribuisce al ruolo ispettivo funzioni di coordinamento diverse, la clausola che individua il dipendente di grado più elevato per la direzione dell’unità deve essere interpretata all’interno dei ruoli abilitati dalla stessa disciplina, senza estendersi automaticamente agli appartenenti a ruoli diversi.
- L’amministrazione non è obbligata ad assegnare il dipendente a un posto vacante o a un incarico coerente con la sua specializzazione, se tale assegnazione non è imposta dalle regole di accesso o non risponde all’assetto organizzativo prescelto, rientrando la scelta nella discrezionalità amministrativa sindacabile nei soli limiti della manifesta irrazionalità o arbitrarietà.
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