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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23588/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per due ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'eccessiva entità della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla misura della pena non fosse deducibile in sede di legittimità, poiché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale e la motivazione sul punto era congrua; ha inoltre giudicato manifestamente infondata la censura sulla sospensione condizionale, avendo la Corte territoriale motivato in modo non illogico il diniego del beneficio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È la base legale dei due reati per cui l'imputato era stato condannato; il testo non ne sviluppa il contenuto oltre il richiamo alla fattispecie contestata.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena sono rimessi al giudice di merito; quando la pena è irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, la scelta è sostanzialmente insindacabile in cassazione e non richiede motivazione specificamente analitica.

  • art. 62-bis c.p.

    Non è citato espressamente, ma la sentenza tratta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; nessun ulteriore richiamo normativo è ricavabile con certezza sul beneficio.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    È richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è sindacabile la scelta del giudice di merito che, nel rispetto dei criteri dell'art. 133 c.p., determini la pena in misura media o prossima al minimo edittale, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
  • La specifica e dettagliata motivazione sulla quantificazione della pena è necessaria soprattutto quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; non è invece imposta per pene collocate nella fascia media o prossima al minimo.
  • La censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale è infondata quando il giudice di merito abbia espresso una motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di vizi logici, poiché tale valutazione resta insindacabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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